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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Marzo 2003
 
   
  MENO TASSE PER LE FONDAZIONI CHE FANNO RICERCA DI INTERESSE SOCIALE VIA LIBERA ALLA DISCIPLINA ONLUS PER GLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, DELL´ALIMENTAZIONE E DELL´AMBIENTE

 
   
  Roma, 3 marzo 2003 - Via libera alle agevolazioni fiscali e all´equiparazione alle Onlus per le Fondazioni che svolgono attività di ricerca di particolare interesse sociale (salute, alimentazione e ambiente). Il Consiglio dei Ministri ha approvato stamani, su proposta del Ministro dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, Letizia Moratti, il Regolamento di attuazione del Decreto legislativo n. 460 del 1997 per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell´attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di Fondazioni senza fini di lucro. Tale decreto, che aveva modificato la disciplina tributaria degli enti non commerciali, aveva infatti istituito la figura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare, esso aveva individuato gli enti ammessi a beneficiare della denominazione di Onlus. Con il Regolamento approvato stamani sono state definite le attività di ricerca di particolare interesse sociale che ammettono le Fondazioni a beneficiare della disciplina delle Onlus e delle relative agevolazioni fiscali. Tali ambiti di ricerca sono stati così individuati: a. Prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell´essere umano; b. Prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe; c. Studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale; d. Produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario; e. Metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell´ambiente a tutela della salute pubblica; f. Riduzione dei consumi energetici; g. Smaltimento dei rifiuti; h. Simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico; i. Prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale; j. Miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari. Il Regolamento prevede che le Fondazioni possano svolgere le attività di ricerca direttamente oppure attraverso Università, enti di ricerca e altre Fondazioni.  
   
 

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