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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Marzo 2003
 
   
  PAGAMENTO STIPENDI: NIENTE DATI INUTILI IN BANCA

 
   
  Nuovo intervento del Garante per limitare la comunicazione ingiustificata a terzi di dati personali dei dipendenti pubblici e privati. L´autorità Garante ha chiesto maggiori tutele nella corresponsione dello stipendio per i lavoratori che non dispongono di un conto corrente bancario o che non intendono comunicarlo al datore di lavoro. La conoscenza dei dati personali da parte della banca incaricata del pagamento dello stipendio deve essere limitata ai dati necessari ad identificare la persona che ha titolo a riscuotere il bonifico emesso a suo favore o a consentire l´eventuale adempimento da parte dell´istituto di credito di altri obblighi di legge (per esempio, normativa antiriciclaggio). Le precisazioni del Garante giungono al termine delle verifiche preliminari disposte a seguito della segnalazione di un dipendente che lamentava la violazione della legge sulla privacy da parte della società presso la quale lavora. La società aveva infatti imposto al dipendente di esibire un documento di riconoscimento, il tesserino aziendale e la busta paga per ritirare lo stipendio in banca. A seguito dell´intervento dell´Autorità la società ha convenuto con la banca nuove modalità di riscossione dello stipendio. D´ora in poi tale operazione potrà essere effettuata esibendo allo sportello un semplice documento di riconoscimento e il telegramma inviato dalla società con l´importo del bonifico e l´indicazione dell´istituto bancario. Solo in caso di stipendio superiore ad un determinato importo sarà necessario esibire il codice fiscale. L´autorità, pur non entrando nel merito di alcune scelte del datore di lavoro, ha ribadito che, per non incorrere in violazioni della privacy, è necessario limitare la conoscenza dei dati personali dei dipendenti da parte di terzi. L´esibizione allo sportello bancario di documenti ulteriori rispetto a quello di riconoscimento, come appunto la busta paga, senza peraltro l´adozione di opportuni accorgimenti, non risulta giustificata - afferma il Garante - in base al principio di proporzionalità sancito dalla Legge n. 675/96, considerando anche che in tale documentazione possono essere contenute indicazioni da cui è desumibile l´appartenenza sindacale del dipendente o informazioni sul suo stato di salute. In considerazione dell´immediato riscontro fornito dalla società il Garante non ha adottato provvedimenti o sanzioni. Ciò non preclude, comunque, una eventuale richiesta di risarcimento dell´interessato da presentare al giudice ordinario.  
   
 

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