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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Marzo 2003
 
   
  GLI INDIRIZZI E-MAIL NON SONO PUBBLICI

 
   
  Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail, che Internet consente, non rende lecito l´uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono "pubblici" come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici. Il principio è stato ribadito dall´Autorità Garante che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete. Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le e-mail rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano "pubblici". Niente di più sbagliato, afferma l´Autorità. Gli indirizzi di posta elettronica non provengono infatti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La circostanza che l´indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l´invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso. L´autorità sottolinea che l´eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va "rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete". A maggior ragione questo principio vale in caso di uso indebito di software che rastrellano automaticamente migliaia di indirizzi in rete o li creano "a tavolino" a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva esistenza. Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è dunque obbligatorio ottenere prima il loro consenso. Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalità di istituto, sul sito dell´università presso la quale insegna.  
   
 

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