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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Marzo 2003
 
   
  RISOLUZIONE ALTERNATIVA DI CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

 
   
  Bruxelles, 10 marzo 2003 - Nella relazione di Diana Wallis (Eldr, Uk) adottata all´unanimità dalla commissione per gli affari giuridici e il mercato interno si sostiene lo strumento della risoluzione alternativa delle controversie (Adr) in materia civile e commerciale quale opzione potenzialmente meno costosa, più rapida, meno stressante e più facilmente accessibile, in particolare per i consumatori, rispetto ai servizi giuridici tradizionali. L´adr dovrebbe quindi essere incoraggiata quale opzione non vincolante, sebbene gli Stati membri dovrebbero poterla rendere un requisito preliminare all´accesso ai tribunali, senza inficiare il diritto delle parti a ricorrere alle vie giudiziarie classiche. Il Libro verde della Commissione europea, in cui l´Adr è definita un processo extragiudiziale di risoluzione delle controversie che esclude l´arbitrato propriamente detto, tratta problemi innanzitutto di natura legale e questioni come le clausole Adr in contratti, i periodi di limitazione, la validità dell´assenso, la formazione di parti terze, le norme sull´affidabilità e l´assicurazione. La commissione per gli affari giuridici raccomanda comunque prudenza, analisi approfondite e consultazioni di ampio raggio prima che la Commissione proponga iniziative legislative, visto che gli Stati membri non dispongono di una legislazione quadro per l´Adr e i sistemi giuridici nazionali variano notevolmente in questo settore. La Commissione è invitata a preparare un ulteriore Libro Verde focalizzato sulla elaborazione di standard per le risoluzioni alternative delle controversie, in modo da garantire sia un certo grado di coerenza che la fiducia del consumatore nell´impiego di tale strumento. I deputati sottolineano che il nuovo Libro verde dovrà prendere in considerazione un futuro codice modello europeo atto a garantire almeno che il ricorso alle Adr nelle controversie transnazionali non pregiudichi in alcun modo il ricorso alla giustizia e che le parti, specialmente se di diversi Stati membri, riconoscano la procedura di risoluzione delle controversie.  
   
 

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