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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Marzo 2003
 
   
  FIRME ELETTRONICHE: LE MODALITA´ ED IL VALORE PROBATORIO

 
   
  Il 31 gennaio 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, che introduce il regolamento contenente disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche, così come previsto dall´art. 13 del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 1999/93/Ce, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Il Decreto legislativo n. 10/02, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, ha introdotto tre diverse modalità di sottoscrizione elettronica dei documenti informatici (documento informatico con firma digitale, documento sottoscritto con firma elettronica, semplice documento informatico), caratterizzate da un diverso regime giuridico in grado di garantire diversi livelli di sicurezza. La sottoscrizione del documento informatico con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, infatti, fa piena prova fino a querela di falso, per quanto riguarda la provenienza delle dichiarazioni da chi l´ha sottoscritto. Il documento sottoscritto con firma elettronica, invece, è liberamente valutabile, tendendo conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e di sicurezza. Infine, il semplice documento informatico, come previsto dall´art. 2712 cod. Civ., fa piena prova dei fatti e delle cose in esso rappresentate, come ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose, se la persona contro la quale il documento è prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime.  
   
 

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