Il provvedimento approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 91 del 31 gennaio 2003 ha adeguato il quadro normativo italiano delle disposizioni sulla firma elettronica al dettato comunitario, modificando alcune parti del testo unico in materia di documentazione amministrativa. Per quanto riguarda la firma elettronica, il regolamento definisce quattro tipi di firme. Secondo l´art. 1 per firma digitale si deve intendere un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, che consente al titolare (tramite la chiave privata) e al destinatario (tramite la chiave pubblica) di rendere chiara e di verificare la provenienza e l´integritŕ del documento informatico o dell´insieme di documenti informatici, che intende porre in essere. Non solo ma lo stesso articolo prosegue affermando che per firma elettronica si deve intendersi l´insieme dei dati in forma elettronica, utilizzati come metodo di autenticazione informatica. Ed ancora, per firma elettronica avanzata si deve intendere la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puň conservare un controllo esclusivo. Infine per firma elettronica qualificata si deve intendere una firma elettronica simile a quella avanzata, ma basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.