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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Marzo 2003
 
   
  FIRME ELETTRONICHE: I CERTIFICATORI

 
   
  Proseguiamo nell´analisi del provvedimento approvato nel corso del Consiglio dei Ministri per adeguare il quadro normativo italiano delle disposizioni sulla firma elettronica al dettato comunitario, modificando alcune parti del testo unico in materia di documentazione amministrativa. E passiamo, ora, alla parte relativa all´attività dei certificatori, che è libera e non soggetta ad autorizzazione preventiva, e loro accreditamento per ottenere il riconoscimento dei requisiti più elevati di qualità e di sicurezza. L´art. 10 del Decreto legislativo n. 10/02, che ha sostituito l´art. 26 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con il Decreto Presidente della Repubblica n. 445/00, ribadisce che l´attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell´Unione europea non necessita più dell´autorizzazione preventiva, come già previsto dall´art. 3 del Decreto legislativo n. 10/02. I certificatori, quando si tratti di persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all´amministrazione, dovranno possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli istituti di credito, così come previsto dall´art. 26 del Decreto legislativo n. 385/93. Secondo quanto previsto dal nuovo art. 27 bis del Testo Unico i certificati qualificati dovranno contenere le seguenti informazioni: indicazione di certificato qualificato numero di serie o altro codice identificativo nome, ragione o denominazione sociale del certificatore, codice fiscale o, in mancanza, un analogo codice identificativo e Stato nel quale quest´ultimo svolge la sua attività nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo dati utili alla verifica della firma indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di validità del certificato firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato. Su domanda del titolare o del terzo interessato, il certificato qualificato può contenere le qualifiche specifiche del titolare (appartenenza ad ordini o collegi professionali, iscrizione ad albi, possesso di altre abilitazioni professionali, ecc.), i limiti d´uso del certificato stesso e i limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato. Tutte le informazioni relative al certificato qualificato debbono essere registrate, anche elettronicamente, per dieci anni ed hanno valore di prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari. Il valore probatorio del documento informatico vele finché la firma sia verificabile (eventualmente anche dopo la scadenza del certificato). Al Dipartimento per l´innovazione e le tecnologie è affidato il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività di certificazione e di controllare periodicamente i certificatori accreditati.  
   
 

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