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Notiziario Marketpress di Giovedì 20 Marzo 2003
 
   
  LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI: LA COMMISSIONE RICHIEDE ALLA GERMANIA DI GIUSTIFICARE LA LEGGE VOLKSWAGEN

 
   
  Bruxelles, 20 marzo 2003 - La Commissione europea ha deciso di inviare alla Germania una richiesta formale di giustificazioni in merito a determinate disposizioni della legge Volkswagen del 1960 (la cosiddetta legge Vw), come successivamente modificata e ripresa nello statuto societario. Questa misura di Stato, basata su un accordo del 1959 tra il governo federale e il Land Bassa Sassonia, riserva attualmente di fatto alcuni diritti speciali a quest´ultimo che - con il 21% circa delle azioni con diritto di voto - negli scorsi anni è rimasto tradizionalmente il principale azionista della casa costruttrice tedesca. La Commissione nutre delle preoccupazioni in merito al fatto che alcune disposizioni di questa legge possano disincentivare gli investimenti da parte di altri Stati membri, in violazione delle norme del trattato Ce sulla libera circolazione dei capitali (articolo 56) e sulla libertà di stabilimento (articolo 43). La richiesta della Commissione è avvenuta sotto forma di lettera di costituzione in mora, la prima fase del procedimento di infrazione previsto dall´articolo 226 del trattato Ce. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrebbe decidere di richiedere formalmente al governo tedesco di modificare la legge emettendo un cosiddetto "parere motivato". La Commissione è preoccupata del fatto che le disposizioni seguenti della legge Vw ("Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand", Legge sul trasferimento delle quote azionarie in Volkswagenwerk Gmbh a privati, nella versione del 31.07.1970) possano dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall´acquisire azioni ed effettuare investimenti di capitale in Volkswagen Ag e che possano dunque ostacolare l´esercizio del diritto alla libera circolazione dei capitali e quello alla libertà di stabilimento garantiti dal trattato Ce: un limite di voto del 20%, in combinazione con una minoranza di blocco del 20% In deroga alle norme tedesche generalmente applicabili alle società quotate in borsa, tutti gli azionisti che detengono più del 20% delle azioni con diritto di voto in Vw possono esercitare al massimo il 20% dei voti in sede di assemblea degli azionisti. Oltre a questo limite del 20% dei voti, per adottare decisioni importanti è necessaria una maggioranza superiore all´80% dei voti degli azionisti. Le due disposizioni sono collegate ad un accordo concluso nel 1959 tra il governo federale tedesco e il Land Bassa Sassonia, che in linea di principio riserva il 20% delle azioni di Vw, rispettivamente, ai due organismi pubblici e rappresenta un accordo pubblico di transazione che predefinisce il contenuto della successiva legge Vw. Anche se il governo federale ha nel frattempo venduto la propria partecipazione, la Commissione si preoccupa del fatto che l´azione combinata della minoranza di blocco del 20% e del limite di voto al 20%, previsti da una misura statale ad hoc (la legge Vw), conferisca in pratica uno speciale diritto di veto su decisioni strategiche al principale azionista individuale di Volkswagen, ossia il Land Bassa Sassonia, che detiene attualmente circa il 21% delle azioni con diritto di voto. Rappresentanza obbligatoria delle autorità pubbliche nel consiglio di amministrazione La legge Vw prevede inoltre che, fintantoché detengono azioni dell´impresa, il governo federale tedesco e il Land Bassa Sassonia devono avere rispettivamente due posti nel consiglio di amministrazione (che consiste di 20 membri, di cui solo la metà rappresenta gli azionisti, mentre l´altra rappresenta i dipendenti Vw). Di conseguenza, grazie ad una misura statale e in deroga alla normale normativa tedesca sulle società, 4 dei 10 membri che rappresentano gli azionisti possono essere direttamente nominati dalle autorità pubbliche. Dato che il governo federale ha venduto tutte le proprie azioni, il Land Bassa Sassonia è ora di fatto l´unico ad avere il diritto di nominare due membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione svolge un ruolo fondamentale nelle decisioni strategiche dell´impresa, comprese tra l´altro le decisioni sullo stabilimento e la rilocalizzazione degli impianti di produzione e quelle di investimento. Nell´esprimere le proprie preoccupazioni, la Commissione tiene conto sia della sentenza della Corte di giustizia europea del 23 maggio 2000 (Commissione contro Repubblica italiana, causa C-58/99), che statuisce, tra l´altro, che il diritto di nomina di amministratori di un´impresa è contrario agli obblighi che incombono ad uno Stato membro ai sensi degli articoli 43 e 56 del trattato, sia della sentenza della Corte del 4 giugno 2002 - Commissione contro Repubblica francese (C-483/99), Commissione contro Regno del Belgio (C-503/99) e Commissione contro Repubblica portoghese (C-367/98) - secondo la quale una normativa che può dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall´investire nel capitale delle società può vanificare la libera circolazione dei capitali e dunque costituire una restrizione a detta circolazione. Nella sentenza del 5 novembre 2002 ("Überseering", causa C-208/00), la Corte di giustizia ha inoltre specificato che, in via di principio, l´acquisizione di quote di una società costituita e stabilita in un altro Stato membro rientra nelle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali, mentre quando la partecipazione conferisce una sicura influenza sulle decisioni della società e consente di indirizzarne le attività trovano applicazione le disposizioni del trattato relative alla libertà di stabilimento. La Commissione si preoccupa dunque del fatto che le disposizioni della legge Vw possano essere incompatibili con la legislazione comunitaria sia per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali che per quanto concerne la libertà di stabilimento, garantite rispettivamente dagli articoli 56 e 43 del trattato.  
   
 

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