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Notiziario Marketpress di Venerdì 28 Marzo 2003
 
   
  USE: COMMERCIO E AMPLIAMENTO VANTAGGI DELL´AMPLIAMENTO PER I PAESI TERZI

 
   
  Bruxelles, 28 marzo 2003 - I dieci paesi che aderiranno all´Ue il 1° maggio 2004 (Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) applicheranno direttamente e integralmente la politica commerciale comune dell´Ue, compresa la tariffa esterna comune, gli accordi commerciali preferenziali conclusi dall´Ue, gli impegni assunti in sede di Omc e le misure di difesa commerciale dell´Ue. I nuovi membri adotteranno inoltre le regole del mercato interno e godranno delle quattro libertà sancite dal trattato. Quali sono i vantaggi per le imprese dei paesi terzi? Esistono meccanismi tali da tutelare i loro interessi? I paesi terzi trarranno il massimo vantaggio dall´ampliamento Un mercato ancora più vasto L´ue ampliata, che conterà quasi 455 milioni di abitanti e avrà un Pil di circa 9 231 miliardi di euro, rappresenterà il 19% circa del commercio mondiale, sarà all´origine del 46% degli Ied mondiali e beneficerà del 24% degli Ied in entrata. Nella sua composizione attuale, l´Unione europea è già il mercato unico più vasto del mondo, caratterizzato dall´assenza di frontiere tra gli Stati membri e da un´armonizzazione normativa che consente una circolazione di beni e di servizi più libera rispetto ad altri paesi. I nuovi Stati membri saranno inglobati in questa struttura. L´ampliamento del mercato unico risulterà vantaggioso per i paesi terzi, che potranno accedere più agevolmente ai mercati dei paesi in fase di adesione. Un´unica serie di norme per le imprese L´ampliamento estenderà la politica commerciale dell´Ue ai paesi in fase di adesione ponendo fine al sistema attuale, che applica un regime commerciale unico all´Ue e regimi diversi a ciascuno dei paesi candidati. L´attività svolta in Europa dagli operatori dei paesi terzi sarà notevolmente semplificata dal fatto che un´unica serie di norme commerciali, una tariffa unica e un´unica serie di procedure amministrative si applicheranno ai venticinque membri dell´Unione ampliata, e non solo ai quindici Stati membri attuali. Oltre a semplificare le procedure, l´ampliamento comporterà tutta una serie di vantaggi economici immediati e tangibili per i paesi terzi, poiché i paesi in via di adesione adotteranno nei loro confronti la politica di apertura standard dell´Ue attuale. Un´economia estremamente aperta, disciplinata da norme qualitativamente valide Per quanto riguarda gli scambi di merci, al momento dell´adesione i nuovi Stati membri dovranno adottare la tariffa doganale comune (Tdc) della Comunità. La media ponderata dei dazi industriali dei paesi in fase di adesione è generalmente superiore alla media dell´Ue (3,6%); ciò vale anche per i dazi agricoli. Nella maggior parte dei casi, quindi, le imprese dei paesi terzi beneficeranno di dazi più bassi negli scambi con i nuovi Stati membri. I prestatori di servizi dei paesi terzi trarranno vantaggio dall´estensione del mercato unico ai paesi in via di adesione, dove saranno trattati come nel resto dell´Ue. Il trattamento estremamente favorevole riservato attualmente agli investitori nell´Ue sarà applicato loro in tutta l´Unione ampliata. Le disposizioni sul trattamento nazionale applicate agli investitori interni a norma del trattato di Roma saranno estese ai nuovi Stati membri. Ad esempio, il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sanciti dal trattato saranno applicabili a tutte le imprese dei nuovi Stati membri. Per quanto concerne le norme tecniche e il loro impatto sull´apertura dell´economia, il principio "una norma per tutti" proprio del mercato unico sarà esteso ai paesi in via di adesione con ovvi vantaggi per i fornitori dei paesi terzi. L´agevolazione degli scambi risulterà particolarmente utile agli esportatori dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso accordi di riconoscimento reciproco (Arr) per le loro esportazioni nei nuovi Stati membri. In determinati settori, segnatamente i tessili e l´acciaio, l´Unione europea applica tuttora alcune restrizioni quantitative ai paesi terzi. I nuovi Stati membri applicheranno queste restrizioni a decorrere dall´adesione, ma con effetti limitati sui paesi terzi visto che le norme Omc prevedono la graduale eliminazione di tutti i contingenti per i tessili e l´abbigliamento entro il 31 dicembre 2004. Per quanto riguarda l´acciaio, i due accordi Ce che hanno istituito i contingenti scadranno il 31 dicembre 2004, e sarebbero annullati da un´eventuale adesione dei paesi in questione all´Omc prima di questa data. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi) dei paesi terzi aumenterà grazie al fatto che i paesi candidati adotteranno le direttive Ue in materia al momento dell´adesione. Gli accordi europei impongono già ai paesi in via di adesione di aderire alle convenzioni internazionali pertinenti e di portare i Dpi a un livello simile a quello dell´Ue. Ora come ora, nessuno dei paesi candidati ha sottoscritto l´accordo Omc sulle commesse pubbliche (Gpa). Al momento dell´adesione, tutti questi paesi dovranno applicare le direttive Ce sulle commesse pubbliche, che vanno al di là degli impegni contenuti nel Gpa. Per quanto riguarda le ripercussioni dirette in termini di accesso al mercato, i paesi terzi trarranno notevoli vantaggi dall´applicazione delle norme Ue in materia, segnatamente la direttiva 93/38 che apre a tutti gli appalti per l´erogazione di acqua e di energia, i trasporti e le telecomunicazioni. Ciò vale anche per le sovvenzioni: le sovvenzioni dei nuovi Stati membri saranno allineate con le norme Ue, che a loro volta sono conformi alle discipline dell´Ocse e dell´Omc. Anche in questo caso, i paesi terzi saranno favoriti dall´imposizione di norme più rigorose di quelle attualmente applicate dai paesi candidati. Una volta entrati a far parte dell´Ue, i nuovi Stati membri non saranno più considerati economie in fase di transizione e perderanno quindi il diritto di ottenere esenzioni dalle discipline Omc in materia di sovvenzioni a norma dell´articolo 29 dell´accordo corrispondente. L´ue rispetterà tutti gli obblighi assunti in sede di Omc L´integrazione dei nuovi membri nell´Ue contribuirà all´espansione del commercio mondiale. Qualora altri membri dell´Omc i cui diritti iniziali di negoziato per quanto riguarda i consolidamenti sono stati modificati o ritirati si ritengano lesi, potranno chiedere una compensazione secondo le norme Omc. L´ue continuerà ad adempiere gli obblighi assunti in sede di Omc come ha sempre fatto in passato. Per quanto riguarda gli scambi di merci, il Gatt consente ai membri dell´Omc di chiedere una compensazione qualora il dazio consolidato aumenti a seguito dell´estensione di una determinata linea tariffaria. Se la richiesta è fondata, possono tenersi negoziati bilaterali per concordare una compensazione adeguata dopo l´estensione. Il Gatrs prevede un meccanismo di compensazione analogo per gli scambi di servizi. In quali casi si può chiedere una compensazione? I paesi terzi potranno chiedere una compensazione quando un dazio consolidato di un nuovo Stato membri aumenti a seguito dell´ampliamento. Per contro, non si possono chiedere compensazioni in caso di rescissione degli accordi preferenziali tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi, poiché i dazi applicati nell´ambito del regime commerciale preferenziale contrattuale non sono dazi Npf consolidati. Chi può chiedere una compensazione? Secondo le norme Omc, possono chiedere una compensazione i fornitori principali e i "fornitori aventi un interesse sostanziale". Nel caso dell´ampliamento dell´Ue, un fornitore può essere considerato principale solo se la sua quota degli scambi Npf del prodotto è superiore a quella dell´Ue (anche in questo caso, è escluso il commercio preferenziale contrattuale). Sebbene non esista una definizione ufficiale, si ritiene di norma che i fornitori aventi un interesse sostanziale rappresentino il 10% del mercato. Come viene calcolata la compensazione? La compensazione è calcolata in base alla differenza in termini di dazi tariffari e di flussi commerciali. In tale contesto, si dovrà tener conto anche dei vantaggi che comporterà l´abbassamento dei dazi dopo l´ampliamento. È comunque troppo presto per discutere di questo aspetto, poiché si stanno ancora raccogliendo i dati necessari. Procedura applicata ai servizi Al settore dei servizi viene riservato un trattamento analogo. Il Gats contempla l´integrazione regionale e prevede condizioni simili al trattamento Gatt. Dopo l´ampliamento, i paesi terzi potranno chiedere una compensazione se dimostreranno di dover sormontare più ostacoli di prima per quanto riguarda l´accesso al mercato. Misure di difesa commerciale Nel rispetto degli obblighi assunti dall´Ue in sede di Omc, al momento dell´adesione i nuovi membri dovranno applicare la politica commerciale comune dell´Ue e, di conseguenza, le misure di difesa commerciale nei confronti dei paesi terzi. Le norme Gatt sulle compensazioni non riguardano l´applicazione di dazi antidumping, poiché queste misure possono essere imposte in deroga alle disposizioni sulle aliquote consolidate dei dazi. Come è avvenuto in occasione dell´ampliamento precedente, l´Ue esaminerà le richieste degli esportatori in grado di dimostrare che le circostanze sono notevolmente cambiate, per quanto riguarda un caso specifico, a seguito delle nuove adesioni.  
   
 

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