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Notiziario Marketpress di Venerdì 28 Marzo 2003
 
   
  LA COMMISSIONE AVVIA UNA CONSULTAZIONE SULL´APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI TRASPORTI MARITTIMI

 
   
  Bruxelles, 28 marzo 2003 La Commissione europea ha invitato i governi ed i settori interessati a trasmettere osservazioni sull´applicazione delle regole di concorrenza comunitarie ai trasporti marittimi. Le compagnie marittime che fanno parte di conferenze marittime beneficiano attualmente dell´immunità antitrust concessa più di quindici anni fa dal Consiglio dei ministri dell´Unione europea. La Commissione intende accertare se tale immunità, che permette alle compagnie di fissare i prezzi e di limitare l´offerta, produca ancora i benefici attesi e sia ancora giustificata. "La maggior parte delle merci scambiate sono trasportate via mare. È pertanto giunto il momento di esaminare se l´immunità antitrust, eccezionalmente generosa, a favore delle compagnie marittime che operano nell´ambito di conferenze, sia in linea con le attuali condizioni di mercato. La Commissione intende innanzitutto verificare se il regolamento relativo alle conferenze marittime si traduca in servizi di trasporto marittimo regolari affidabili ed efficienti, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti di trasporti, conformemente all´obiettivo iniziale del legislatore", ha dichiarato il Commissario Mario Monti, responsabile della concorrenza. Le parti interessate sono invitate a trasmettere entro il 3 giugno 2003 le loro osservazioni sul documento di consultazione pubblicato oggi dalla Commissione. Le conferenze marittime sono gruppi di compagnie marittime che prestano servizi regolari di trasporto internazionale di merci in particolare sulle rotte tra l´Europa, da un lato, ed il Nordamerica e l´Estremo Oriente, dall´altro. Origine dell´esenzione Nel 1986, il Consiglio dei ministri dell´Unione europea ha approvato un regolamento che concede agli accordi di fissazione dei prezzi, di ripartizione della capacità e ad altri tipi di accordi o di consultazioni tra compagnie marittime di linea un´esenzione dalle regole di concorrenza comunitarie (articoli 81 e 82). Il regolamento di esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime (regolamento n. 4056/86) era giustificato sulla base del principio che la fissazione delle tariffe ed altre attività delle conferenze marittime determinassero tassi di nolo stabili i quali, a loro volta, garantivano ai caricatori servizi di trasporto marittimo regolari affidabili. Il riesame non riguarda il regolamento di esenzione per categoria relativo ai consorzi (regolamento n. 823/2000), che consente alle compagnie marittime di linea di intraprendere forme di cooperazione operativa (uso in comune di navi, coordinazione delle rotte e degli orari) ma non di fissare i prezzi. Il regolamento in questione ha prorogato fino al 2005 un´esenzione concessa nel 1995 dopo che il suo funzionamento era stato ritenuto soddisfacente sia dalle compagnie marittime di linea, sia dagli utenti dei trasporti. Il regolamento relativo alle conferenze marittime non è mai stato oggetto di un riesame sebbene sia stato adottato più di quindici anni fa e sia prassi comune della Commissione effettuare un riesame periodico dei regolamenti di esenzione per categoria che esentano talune categorie di accordi dal divieto generale di pratiche ed accordi restrittivi. Ciò è dovuto al fatto che, a differenza di tutti gli altri regolamenti di esenzione, il regolamento n. 4056/86 del Consiglio resta in vigore per un periodo illimitato. La Commissione assocerà strettamente a questo riesame gli Stati membri, che sono i soli a poter revocare o modificare questo regolamento. Altre giurisdizioni modificano le loro politiche Sono intervenuti tre cambiamenti che hanno indotto ad un riesame. Innanzitutto, la modernizzazione del regolamento generale che stabilisce le norme e le procedure di applicazione degli articoli 81 e 82. Il regolamento n. 1/2003, che sostituisce il regolamento n. 17/62, entrerà in vigore nel maggio 2004 ed ora che è stato completato il riesame procedurale appare opportuno considerare se sia possibile modernizzare e semplificare anche le norme sostanziali. In secondo luogo, negli ultimi anni i principali partner commerciali dell´Unione europea hanno anch´essi riesaminato le rispettive esenzioni a favore delle conferenze marittime. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno adottato nel 1998 l´Ocean Shipping Reform Act che modifica lo Us Shipping Act. In una relazione dell´aprile 2002, l´Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha sollevato dubbi sulla teoria generalmente accettata secondo la quale la fissazione collettiva delle tariffe era un prerequisito indispensabile per garantire servizi di trasporto marittimo di linea affidabili ed ha invitato gli Stati membri a riesaminare le modalità di applicazione delle regole di concorrenza a tale settore. In terzo luogo, anche la crescente diffusione del trasporto containerizzato ha determinato una riorganizzazione del settore sulla base di consorzi o alleanze, in quanto le compagnie marittime hanno tendenza a ripartire i costi di navi di dimensioni maggiori e ad organizzare i servizi in maniera diversa. Un´impostazione basata su tre fasi Il documento di consultazione pubblicato oggi dalla Commissione individua le questioni che devono essere esaminate alla luce delle attuali condizioni di mercato. A tal fine, esso formula un elenco di domande sui punti fondamentali della giustificazione dell´esenzione per categoria. Il documento invita inoltre gli interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito alla necessità di semplificare e modernizzare il regolamento su altri aspetti sostanziali. In questa fase, pertanto, la Commissione non presenta opzioni precise, così come non procede ad un´analisi approfondita del mercato. Le informazioni raccolte consentiranno alla Commissione, in una seconda fase, di avanzare una serie di opzioni in un Libro bianco o verde e, qualora necessario, di dare seguito a tali opzioni mediante proposte legislative.  
   
 

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