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Notiziario Marketpress di Giovedì 03 Aprile 2003
 
   
  LA COMMISSIONE EUROPEA ADOTTA UNA RELAZIONE SULLE FINANZE PUBBLICHE DELLA FRANCIA COME PRIMO PASSO DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

 
   
  Bruxelles, 3 aprile 2003 - Ieri la Commissione europea ha adottato una relazione sullo stato delle finanze pubbliche della Francia. Questa relazione costituisce il primo passo della procedura per i disavanzi eccessivi prevista dall´articolo 104, paragrafo 3 del trattato. La Commissione ha avviato la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Francia giacché dai primi dati riguardanti il debito e il disavanzo per il 2002 comunicati da Eurostat emerge che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto il 3,1% del Pil, oltrepassando così il valore di riferimento del 3% previsto dal trattato. La relazione valuta gli sviluppi recenti e attuali della situazione della finanza pubblica in Francia ed esamina le prospettive a breve termine nel quadro delle condizioni economiche globali e della politica adottata dal governo. Nella relazione la Commissione europea rileva in particolare che il superamento del massimale del 3% del Pil non deriva da un evento eccezionale, ai sensi del trattato, sul quale le autorità francesi non avrebbero potuto esercitare alcun controllo, né è il risultato di una grave recessione economica. Inoltre il superamento del massimale del 3% del Pil probabilmente non sarà temporaneo: le autorità francesi prevedono un ulteriore aumento del disavanzo delle amministrazioni pubbliche che nel 2003 dovrebbe salire al 3,4% del Pil. Sempre secondo le autorità francesi, nel 2003 anche il debito lordo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe oltrepassare il valore di riferimento del 60% del Pil previsto dal trattato. Nel quadro di questo primo passo della procedura, la Commissione analizza nella sua relazione la situazione della finanza pubblica in Francia senza elaborare raccomandazioni specifiche. Come secondo passo della procedura la Commissione può presentare una raccomandazione al Consiglio dei ministri dell´economia e delle finanze affinché esso prenda una decisione. Avviando la procedura prevista dall´articolo 104, come già avvenuto nei confronti della Germania e del Portogallo, la Commissione onora gli impegni assunti nel quadro della risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità e crescita al fine di garantire l´applicazione rigorosa, rapida ed efficace di tale patto. Le principali conclusioni della relazione della Commissione sono riportate in appresso. In Francia il disavanzo delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto il 3,1% del Pil nel 2002. Il deterioramento della situazione di bilancio nel 2002 è dovuto essenzialmente: 1) all´impatto della congiuntura sfavorevole; 2) alle eccessive spese delle amministrazioni pubbliche, soprattutto nel settore dello Stato e della sicurezza sociale; 3) all´attuazione di tagli delle imposte per un importo pari a circa 1/2 punto percentuale del Pil e 4) all´integrazione nel disavanzo di un trasferimento di capitali a favore dell´impresa Rff (Réseau Ferré de France). Nel complesso, dai calcoli della Commissione risulta che il deterioramento della posizione di bilancio della Francia nel 2002 è dovuto per circa i due terzi all´aumento del disavanzo corretto per il ciclo e per la parte restante alla debolezza dell´attività economica. Lo sfondamento del massimale del 3% del Pil nel 2002 è da imputare altresì alla battuta d´arresto subita dal processo di risanamento del bilancio nel 1999, che ha lasciato la finanza pubblica francese in condizioni di vulnerabilità. Secondo le previsioni più recenti delle autorità francesi, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche crescerà ulteriormente nel 2003 raggiungendo il 3,4% del Pil. Inoltre, a seguito dell´incremento del disavanzo e della crescita modesta del Pil, il rapporto debito/Pil continuerà a salire rapidamente ed oltrepasserà molto probabilmente nel 2003 il valore di riferimento del 60% del Pil previsto dal trattato. Il Consiglio ha adottato nel gennaio 2003 una raccomandazione che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo nel 2003. A tutt´oggi le autorità francesi non hanno adottato provvedimenti sufficienti a ridurre nel 2003 il disavanzo corretto per il ciclo. La relazione adottata oggi dalla Commissione è puramente descrittiva e fornisce analisi ed informazioni sulla situazione della finanza pubblica in Francia. Il Comitato economico e finanziario formulerà un parere sul suo contenuto entro due settimane. In seguito la Commissione dovrebbe trasmettere un parere al Consiglio, al quale spetta decidere, su raccomandazione della Commissione, se esista un disavanzo eccessivo. Se il Consiglio decide che esiste una situazione di disavanzo eccessivo, su raccomandazione della Commissione formula raccomandazioni alla Francia al fine di far cessare tale situazione. Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata di Amsterdam) Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 104 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La Commissione sorveglia l´evoluzione della situazione di bilancio e dell´entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato. 3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell´eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 4. Il comitato previsto dall´articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della Commissione. 5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. 7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. 8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni. 9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest´ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione. 10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo. 11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure: - chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell´emissione di obbligazioni o altri titoli; - invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione; - richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto; - infliggere ammende di entità adeguata. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate. 12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione. 13. Nell´adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all´articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione. 14. Ulteriori disposizioni concernenti l´attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all´unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Bce, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo. Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1o gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l´applicazione delle disposizioni di detto protocollo  
   
 

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