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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Aprile 2003
 
   
  ASTE ON LINE

 
   
  A richiesta di un lettore che ci ha proposto un quesito in materia di aste on line, rispondiamo indicando in primo luogo la normativa cui occorre fare riferimento per valutarne la legittimità: R.d. N. 827/24 (per chi che concerne la localizzazione fisica dell´asta e contestuale presenza del banditore e delle parti), art. 534 c.P.c., art. 115 del Tulps, emanato con R.d. N. 733/91 (che è tuttora l´ossatura della disciplina delle aste on line), art. 18, 5° comma, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell´articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cosiddetta Legge Bersani. Segnaliamo, poi, che è fondamentale la circolare n. 3547/C del 19 giugno 2002 del Ministero delle Attività Produttive, avente per oggetto il "Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il commercio elettronico e le indicazioni sulle aste on line". Dopo aver indicato gli obiettivi di tutela delle imprese e degli utenti, il provvedimento fornisce una serie di elementi normativi e contrattuali, che possono costituire anche una bozza di autoregolamentazione per le imprese del settore. La circolare ha superato, definitivamente, il dibattito sulla liceità delle aste on line B2b (businness to businness), mantenendo il divieto, solo ed esclusivamente, all´ambito applicativo del D. Lgs. N. 114/98, per cui il divieto vale solo per la vendita al dettaglio. La circolare ha poi fissato la disciplina alla quale si devono conformare tutti i soggetti che operano nel settore La prima parte della circolare è descrittiva e rappresenta un testo normativo per le modalità di asta più comuni. La seconda parte della circolare è precettiva, ricostruisce il quadro delle principali norme applicabili direttamente alle aste on line, cominciando proprio dalle disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi di P.s. (Tulps). La terza parte della circolare è interpretativa ed interviene sulle questioni più dibattute del commercio elettronico: valore giuridico da riconoscere al bando d´asta e luogo di conclusione di un contratto via internet. Per quanto riguarda il primo aspetto la circolare affermare che "... Salvo che non sia stabilito diversamente, ai sensi dell´art. 1336 cod. Civ., la vendita all´asta è una offerta al pubblico e non un invito a contrattare rispetto al quale il banditore d´asta (o il venditore qualora sia soggetto diverso) si riserva il diritto di accettare o meno la proposta". Per quanto riguarda la conclusione del contratto, che di norma si conclude nel momento dell´aggiudicazione e nel luogo in cui si trova il venditore, secondo la circolare, " .... Trattandosi di vendita effettuata tramite internet non è agevole stabilire quale sia il luogo di conclusione del contratto. Al riguardo si ritiene che, in mancanza di indicazioni contrarie da parte del venditore, il contratto si concluda presso la sede dell´impresa ovvero il domicilio se questi è un consumatore". La quarta ed ultima parte della circolare fornisce indicazioni interessanti su vari aspetti delle aste on line, come, ad esempio, le indicazioni per gli operatori. Segnaliamo infine che è in fase di recepimento nel nostro ordinamento giuridico l´art. 5 della Direttiva comunitaria n. 2000/31 Ce.  
   
 

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