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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Aprile 2003
 
   
  PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO CHE REGOLAMENTA LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

 
   
  Roma, 28 aprile 2003 - Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n.70: Attuazione della direttiva 2000/31/Ce relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societaŽdellŽinformazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14-4-2003- Suppl. Ordinario n.61). Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto lŽarticolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare lŽarticolo 31 e lŽallegato B; Vista la direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dellŽ8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societaŽ dellŽinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/Ce, con nota n. 2003 Dar 0029/I del 24 gennaio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivitaŽ produttive e per lŽinnovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dellŽeconomia e delle finanze, dellŽinterno e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: ----> Vedere decreto da pag. 226 a pag. 239 <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraŽ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EŽ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addiŽ 9 aprile 2003 Ciampi; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie; Marzano, Ministro delle attivitaŽ produttive; Stanca, Ministro per le innovazioni e le tecnologie; Frattini, Ministro degli affari esteri; Castelli, Ministro della giustizia; Tremonti, Ministro dellŽeconomia e delle finanze; Pisanu, Ministro dellŽinterno; Mazzella, Ministro per la funzione pubblica; Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato eŽ stato redatto ai sensi dellŽart. 10 comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullŽemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine d facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali eŽ operato il rinvio. Restano invariati il valore e lŽefficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive Cee vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitaŽ europee (Guce). Note alle premesse: - LŽart. 76 della Costituzione stabilisce che lŽesercizio della funzione legislativa non puoŽ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - LŽart. 87 della Costituzione conferisce, tra lŽaltro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dellŽattivitaŽ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.o." LŽart. 14, comma 1 cosiŽ recita: 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dellŽarticolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con lŽindicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempinienti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. LŽemanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo eŽ trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralitaŽ di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puoŽ esercitarla mediante piuŽ atti successivi per uno o piuŽ degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nellŽorganizzazione dellŽesercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per lŽesercizio della delega ecceda i due anni, il Governo eŽ tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere eŽ espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni. - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per lŽadempimento di obblighi derivanti dallŽappartenenza dellŽItalia alle ComunitaŽ europee. Legge comunitaria 2001.". LŽart. 31 e lŽallegato B sono i seguenti: "Art. 31 (Attuazione della direttiva 2000/31/Ce, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societaŽ dellŽinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno). - 1. Il Governo eŽ delegato ad emanare, entro il termine e con le modalitaŽ di cui allŽarticolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dellŽ8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societaŽ dellŽinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui allŽarticolo 2, noncheŽ dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autoritaŽ da designare ai sensi della normativa vigente noncheŽ le modalitaŽ per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che lŽobbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivitaŽ per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta; b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a questŽultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, lŽinvio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario; c) definire lŽimpiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, noncheŽ forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare lŽelaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali; d) disciplinare la responsabilitaŽ dei prestatori intermediari con riferimento allŽattivitaŽ di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non saraŽ considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione; 2) non selezioni il destinatario della trasmissione; 3) non selezioni neŽ modifichi le informazioni trasmesse; e) disciplinare la responsabilitaŽ dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non saraŽ considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere piuŽ efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: 1) non modifichi le informazioni; 2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni; 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 5) non interferisca con lŽuso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sullŽimpiego delle stesse informazioni; 6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne lŽaccesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che lŽaccesso alle informazioni eŽ stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o unŽautoritaŽ amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dellŽaccesso; f) disciplinare la responsabilitaŽ dei prestatori con riferimento allŽattivitaŽ cosiddetta di "hosting"; il prestatore non saraŽ considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli: 1) non sia effettivamente al corrente del fatto che lŽattivitaŽ o lŽinformazione eŽ illecita; 2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta lŽillegalitaŽ dellŽattivitaŽ o dellŽinformazione; 3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne lŽaccesso; g) disciplinare le modalitaŽ con le quali i prestatori di servizi delle societaŽ dellŽinformazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autoritaŽ competente di presunte attivitaŽ o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autoritaŽ competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano lŽidentificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati; h) favorire lŽelaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignitaŽ umana; i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni; l) prevedere che il prestatore di servizi eŽ civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dallŽautoritaŽ giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per unpedire lŽaccesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura lŽaccesso, non ha usato la dovuta diligenza; m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della societaŽ dellŽinformazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.". Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dellŽorganizzazione dellŽorario di lavoro. 94/45/Ce del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante lŽistituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per lŽinformazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dellŽinquinamento. 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivitaŽ professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/Ce del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa allŽaccordo sullŽorganizzazione dellŽorario di lavoro della gente di mare concluso dallŽAssociazione armatori della ComunitaŽ europea (Ecsa) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dellŽUnione europea (Fst). 1999/64/Ce della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/Cee al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/92/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dellŽart. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti lŽetichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, noncheŽ la relativa pubblicitaŽ. 2000/26/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilitaŽ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/Cee e 88/357/Cee del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli). 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dellŽ8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societaŽ dellŽinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"). 2000/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/Ce del Consiglio concernente taluni aspetti dellŽorganizzazione dellŽorario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivitaŽ esclusi dalla suddetta direttiva. 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2000/36/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati allŽalimentazione umana. 2000/43/Ce del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della paritaŽ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dallŽorigine etnica. 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2000/75/Ce del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/Ce del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/Ce del Consiglio che fissa i principi relativi allŽorganizzazione dei controlli ufficiali nel settore dellŽalimentazione animale. 2000/78/Ce del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la paritaŽ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 2000/79/Ce del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa allŽattuazione dellŽaccordo europeo sullŽorganizzazione dellŽorario di lavoro del personale di volo nellŽaviazione civile concluso da Association of European Airlines (Aea), European Transport WorkersŽ Federation (Etf), Buropean Cockpit Association (Eca), European Regions Airline Association (Era) e International Air Carrier Association (Iaca). 2001/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva. 91/440/Cee del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/Ce del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacitaŽ di infrastruttura ferroviaria, allŽimposizione dei diritti per lŽutilizzo dellŽinfrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 2001/15/Ce della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad unŽalimentazione particolare. 2001/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa allŽinteroperabilitaŽ del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sullŽemissione deliberata nellŽambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/Cee del Consiglio. 2001/19/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/Cee e 92/51/Cee del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/Cee, 77/453/Cee, 78/686/Cee, 78/687/Cee, 78/1026/Cee, 78/1027/Cee, 80/154/Cee, 80/155/Cee, 85/384/Cee, 85/432/Cee, 85/433/Cee e 93/16/Cee del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dellŽassistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 2001/23/Ce del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sullŽarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dŽautore e dei diritti connessi nella societaŽ dellŽinformazione. 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullŽambiente. 2001/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/Cee del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per lŽuso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dellŽart. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). 2001/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/Ce del Consiglio che fissa i principi relativi allŽorganizzazione dei controlli ufficiali nel settore dellŽalimentazione animale e delle direttive 70/524/Cee, 96/25/Ce e 1999/29/Ce del Consiglio, relative allŽalimentazione animale. 2001/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/Cee, 83/349/Cee e 86/635/Cee per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societaŽ noncheŽ di banche e di altre istituzioni finanziarie. 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dellŽenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellŽelettricitaŽ. 2001/84/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dellŽautore di unŽopera dŽarte sulle successive vendite dellŽoriginale. 2001/86/Ce del Consiglio, dellŽ8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societaŽ europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.". - La direttiva 2000/31/Ce eŽ pubblicata in Guce n. L. 178 del 17 luglio 2000. - La direttiva 98/34/Ce eŽ pubblicata in Guce n. L. 204 del 21 luglio 1998. Note allŽart. 1 - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.". - Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca: "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivitaŽ giornalistica.". - La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: "Nuove norme sul controllo dellŽesportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.". Note allŽart. 2: La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: Procedura dŽinformazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societaŽ dellŽinformazione in attuazione della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998". LŽart. 1, comma 1, lettera b) cosiŽ recita: "1. Ai fini della presente legge, noncheŽ per lŽesercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per: a) omissis. B) "servizio": qualsiasi servizio della societaŽ dellŽinformazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio inviato allŽorigine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che eŽ interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale": - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/48/Cee relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni". LŽart. 2 cosiŽ recita: "Art. 2 (Professioni). - 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a) le attivitaŽ per il cui esercizio eŽ richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione eŽ subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellŽart. 1; b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se lŽaccesso ai medesimi eŽ subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellŽart. 1; c) le attivitaŽ esercitate con lŽimpiego di un titolo professionale il cui uso eŽ riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellŽart. 1; d) le attivitaŽ attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellŽart. 1 eŽ condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso. - Il decreto legislativo, 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Attuazione della direttiva 92/51/Cee relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/Cee". LŽart. 2 cosiŽ recita: "Art. 2 (Professioni). - 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a) le attivitaŽ per il cui esercizio eŽ richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione eŽ subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dellŽart. 1; b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se lŽaccesso ai medesimi eŽ subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dellŽart. 1; c) le attivitaŽ esercitate con lŽimpiego di un titolo professionale il cui uso eŽ riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dellŽart. 1; d) le attivitaŽ attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dellŽart. 1 eŽ condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso. - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dellŽAutoritaŽ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.". Note allŽart. 3: - Il regolamento Ce n. 44/2001 eŽ pubblicato in Guce n. L. 012 del 16 gennaio 2001. Note allŽart. 4: - La legge 21 febbraio 1989, n. 70, reca: "Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.". - Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca: "Attuazione della direttiva 96/9/Ce relativa alla tutela giuridica delle banche di dati". - La direttiva 2000/46/Ce eŽ pubblicata in Guce n. L. 275 del 27 ottobre 2000. LŽart. 8, paragrafo 1, cosiŽ recita: "Art. 8 (Deroghe). - 1. Gli Stati membri possono consentire alle loro autoritaŽ competenti di dispensare gli istituti di moneta elettronica dallŽapplicazione di alcune o di tutte le disposizioni della presente direttiva e dallŽapplicazione della direttiva 2000/12/Ce nei seguenti casi: a) le attivitaŽ complessive del tipo indicato allŽart. 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva dellŽistituto generano un importo complessivo di passivitaŽ finanziarie connesse alla moneta elettronica in circolazione che di norma non superi 5 milioni di Eur e in nessun momento superi 6 milioni di Eur; oppure b) la moneta elettronica emessa dallŽistituto eŽ accettata in pagamento solo da controllate dellŽistituto che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dallŽistituto, da controllanti dellŽistituto emittente e da altre controllate del controllante; oppure c) la moneta elettronica emessa dallŽistituto eŽ accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base: i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o unŽaltra area locale circoscritta; oppure ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con lŽistituto emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione o di distribuzione. Gli accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio elettronico messo a disposizione del detentore per lŽeffettuazione dei pagamenti eŽ soggetto a un limite di caricamento massimo di 150 Eur. - La direttiva 85/611/Cee eŽ pubblicata in Guce n. L. 375 del 31 dicembre 1985. LŽart. 44, paragrafo 2 cosiŽ recita: "2. Un o.I.c.v.m. PuoŽ fare pubblicitaŽ nello stato di commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizioni di questo stato che disciplinano la pubblicitaŽ." - La direttiva 92/49/Cee eŽ pubblicata in Guce n. L. 228 dellŽ11 agosto 1992. LŽart. 30 cosiŽ recitaŽ: "Art. 30 - 1. AllŽart. 8 della direttiva 88/357/Cee, il paragrafo 4, lettera a) eŽ abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a) eŽ cosi sostituito dal testo seguente: "a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, lŽart. 7, paragrafo 2, terzo comma eŽ applicabile quando il contratto dŽassicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga lŽobbligo di contrarre unŽassicurazione;". 2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro che imponga lŽobbligo di sottoscrivere unŽassicurazione puoŽ prescrivere che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima delle loro applicazione alla sua autoritaŽ competente.". - Il titolo Iv della predetta direttiva reca: "Disposizioni sulla libertaŽ di stabilimento e di prestazione dei servizi". - La direttiva 88/357/Cee eŽ pubblicata in Guce n. L. 172 del 4 luglio 1988. "Gli articoli 7 e 8 cosiŽ recitano: "Art. 7 - 1. La legislazione applicabile ai contratti dŽassicurazione contemplati nella presente direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata conformemente alle seguenti disposizioni: a) Quando il contraente assicurato ha la residenza abituale o lŽamministrazione centrale nel territorio dello Stato membro in cui il rischio eŽ situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione eŽ quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro Paese. B) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o lŽamministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio eŽ situato, le parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio eŽ situato o quella del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o lŽamministrazione centrale. C) Quando il contraente assicurato esercita unŽattivitaŽ commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o piuŽ rischi relativi a tali attivitaŽ e localizzati in vari Stati membri, la libertaŽ di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o lŽamministrazione centrale. D) In deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore libertaŽ di scelta della legislazione applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertaŽ. E) In deroga alle lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il rischio eŽ situato, quale definito dallŽart. 2, lettera d), le parti possono sempre scegliere la legislazione del primo Stato. F) Per i rischi di cui allŽart. 5, lettera d), punto i) della prima direttiva, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi legislazione. G) La scelta di una legislazione ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato membro, non puoŽ recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato, cioeŽ alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per contratto. H) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto eŽ disciplinato dalla legislazione del Paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il quale presenta piuŽ stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto eŽ separabile dal resto del contratto e presenta piuŽ stretti legami con un altro dei Paesi di cui alle precedenti lettere, si potraŽ applicare, a titolo eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di questŽaltro Paese. Si presume che il contratto presenti i piuŽ legami con lo Stato membro in cui il rischio eŽ situato. I) Quando uno Stato comprende piuŽ unitaŽ territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna unitaŽ eŽ considerata come un Paese ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente direttiva. Uno Stato membro in cui diverse unitaŽ territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non eŽ tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unitaŽ. 2. Il presente articolo lascia impregiudicata lŽapplicazione delle norme del Paese del giudice che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile al contratto. Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, puoŽ essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui eŽ situato il rischio o dello Stato membro che impone lŽobbligo di contrarre unŽassicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti Paesi, tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il contratto. Quando il contratto copre rischi situati in piuŽ di uno Stato membro, ai fini dellŽapplicazione del presente paragrafo il contratto eŽ considerato come costituito da piuŽ contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro. 3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.": Art. 8 - 1. Secondo quanto disposto dal presente articolo, le imprese di assicurazione possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e della prima direttiva. 2. Quando uno Stato membro impone lŽobbligo di contrarre unŽassicurazione, il contatto soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista dallo stesso Stato membro. 3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni della legge dello Stato membro in cui eŽ situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone lŽobbligo di contrarre unŽassicurazione, prevalgono queste ultime. 4. A) Fatte salve le lettere b) e c) del presente paragrafo, lŽart. 7, paragrafo 2, terzo comma si applica quando il contratto dŽassicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga lŽobbligo di contrarre unŽassicurazione. B) Uno Stato membro che, alla data della notifica della presente direttiva, impone lŽapprovazione delle condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie ad ogni impresa stabilita nel proprio territorio puoŽ, in deroga agli articoli 9 e 18, imporre lŽapprovazione ditali condizioni anche ad ogni impresa dŽassicurazione che offre tale copertura nel suo territorio, alle condizioni previste allŽart. 12, paragrafo 1. C) In deroga allŽart. 7, uno Stato membro puoŽ prescrivere che la legge applicabile al contratto di unŽassicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone lŽobbligo dellŽassicurazione. D) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, lŽassicuratore deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autoritaŽ competenti, tale cessazione eŽ opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato membro. 5. A) Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone unŽobbligo di assicurazione, indicando: le disposizioni specifiche relative a tale assicurazione, gli elementi che devono figurare nellŽattestato che lŽassicuratore deve rilasciare allŽassicurato, quando tale Stato esige una prova che eŽ stato rispettato lŽobbligo di assicurazione. Tra questi elementi, ogni Stato membro puoŽ chiedere che figuri la dichiarazione dellŽassicuratore che il contratto eŽ conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione. B) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla lettera a) nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitaŽ europee. C) Ogni Stato membro accetta, come prova che eŽ stato rispettato lŽobbligo di assicurazione, un attestato il cui contenuto eŽ conforme alla lettera a), secondo trattino. - La direttiva 92/96/Cee eŽ pubblicata in Guce n. L. 360 del 9 dicembre 1992. Il titolo Iv, cosiŽ recita: "Disposizioni sulla libertaŽ di stabilimento e di prestazione dei servizi". - La direttiva 90/619/Cee eŽ pubblicata in Guce n. L. 330 del 29 novembre 1990. LŽart. 4 cosiŽ recita: "Art. 4. - 1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attivitaŽ previste dalla prima direttiva eŽ quella dello Stato membro dellŽimpegno. Tuttavia se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro Paese. 2. Quando il contraente eŽ una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza. 3. Se uno Stato membro si compone di piuŽ unitaŽ territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unitaŽ eŽ considerata come un Paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva. (1) Gazzetta Ufficiale n. C 38 del 15 febbraio 1989, pag. 7, e Gazzetta Ufficiale n. C 72 del 22 marzo 1990, pag. 5. (2) Gazzetta Ufficiale n. C 175 del 16 luglio 1990, pag. 107, e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). (3) Gazzetta Ufficiale n. C 298 del 27 novembre 1989, pag. 2. (4) Gazzetta Ufficiale n. L 63 del 13 marzo 1979, pag. 1 (1) Gazzetta Ufficiale n. L 228 del 16 agosto 1973, pag. 3. (2) Gazzetta Ufficiale n. L. 172 del 4 luglio 1988, pag. 1. (1) Gazzetta Ufficiale n. L. 193 del 18 luglio 1983, pag. 1. Uno Stato membro in cui differenti unitaŽ territoriali abbiano le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non eŽ tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono fra le diverse norme di diritto di tali unitaŽ territoriali. 4. Il presente articolo non puoŽ pregiudicare lŽapplicazione delle norme in vigore nel Paese del giudice le quali disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda puoŽ essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro dellŽimpegno, se e nella misura in cui, secondo il diritto di questo Stato membro, tali norme siano applicabili indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. 5. Fatti salvi i paragrafi precedenti, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazioni previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.". - La direttiva 2002/83/Ce eŽ pubblicata in Guce n. L. 345 del 19 dicembre 2002. Note allŽart. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, reca: "Regolamento per lŽattuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni". Note allŽart. 7: - La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca: "Nuove norme sullŽeditoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.". Note allŽart. 9: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca: "Attuazione della direttiva 97/7/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.". - Per il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, vedi note allŽart. 1. Note allŽart. 12: - Per il titolo del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, vedi note allŽart. 9. LŽart. 3 cosiŽ recita: "Art. 3 (Informazioni per il consumatore). - 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identitaŽ del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, lŽindirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalitaŽ del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso odi esclusione dello stesso ai sensi dellŽart. 5, comma 3; g) modalitaŽ e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dellŽutilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando eŽ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validitaŽ dellŽofferta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtaŽ in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, lŽidentitaŽ del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile allŽinizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullitaŽ del contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui allŽart. 4. Note allŽart. 20: - La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti". LŽart. 5 cosiŽ recita: "Art. 5. (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dellŽindustria, del commercio e dellŽartigianato eŽ istituito lŽelenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. LŽiscrizione nellŽelenco eŽ subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dellŽindustria, del commercio e dellŽartigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato, annualmente con lŽindicazione delle quote versate direttamente allŽassociazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dellŽatto di notorietaŽ resa dal legale rappresentante dellŽassociazione con le modalitaŽ di cui allŽarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. D) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilitaŽ delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di unŽattivitaŽ continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione allŽattivitaŽ dellŽassociazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera lŽassociazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti eŽ preclusa ogni attivitaŽ di promozione o pubblicitaŽ commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministro dellŽindustria, del commercio e dellŽartigianato provvede annualmente allŽaggiornamento dellŽelenco. 5. AllŽelenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f)), noncheŽ con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dellŽatto di notorietaŽ resa dal legale rappresentante dellŽassociazione con le modalitaŽ di cui allŽarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5-bis. Il Ministero dellŽindustria, del commercio e dellŽartigianato comunica alla Commissione europea lŽelenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dellŽiscrizione nellŽelenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Note allŽart. 21: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". Gli articoli 13 e 24 cosiŽ recitano: "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sullŽosservanza delle disposizioni per la cui violazione eŽ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per lŽaccertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresiŽ procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. EŽ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dallŽassicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. AllŽaccertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dellŽarticolo 333 e del primo e secondo comma dellŽarticolo 334 del codice di procedura penale. EŽ fatto salvo lŽesercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti". "Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora lŽesistenza di un reato dipenda dallŽaccertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato eŽ pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre lŽipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui allŽarticolo 17 eŽ trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dellŽarticolo 14, alla autoritaŽ giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non eŽ avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se lŽautoritaŽ giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puoŽ essere effettuato prima dellŽapertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con lŽautore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti allŽimputato, esclusa la nomina del difensore dŽufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilitaŽ. Il seguente testo è stato tratto da: http://www.Comune.pisa.it/supp-istituzionale/decreti/dlgs70-2003.htm    
   
 

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