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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Aprile 2003
 
   
  MMS E PRIVACY: ALTRI OBBLIGHI

 
   
  Chi utilizza ed invia Mms deve sempre rispettare gli obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale. La raccolta, la comunicazione e lŽeventuale diffusione di immagini e suoni, infatti, deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando lŽimmagine altrui solo nei modi e nei casi consentiti dallŽordinamento giuridico. In primo luogo occorre porre attenzione sulla tutela prevista dallŽart. 10 del codice civile, intitolato Abuso dellŽimmagine altrui: "Qualora lŽimmagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui lŽesposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, lŽautorità giudiziaria, su richiesta dellŽinteressato, può disporre che cessi lŽabuso, salvo il risarcimento dei danni". Quindi occorre tenere in considerazione le garanzie previste per lŽesposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona dallŽart. 96 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto dŽautore: il consenso della persona ritrattata non è richiesto se la riproduzione dellŽimmagine è giustificata "dalla notorietà o dallŽufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico". Inoltre è vietata lŽesposizione o la messa in commercio del ritratto di una persona qualora rechi "pregiudizio allŽonore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della Legge 22 aprile 1941 n. 633). Il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati, anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile), non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza gli Mms, in quanto la stessa deve rispettare altri divieti sanzionati penalmente: art. 615-bis codice penale: indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora; art. 594 codice penale: possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere lŽonore o il decoro del destinatario; art. 528 codice penale: pubblicazioni oscene; art. 600-ter codice penale e Legge 3 agosto 1998, n. 269: tutela dei minori riguardo al materiale pornografico. Chi utilizza Mms, quindi, non deve ledano i diritti dei terzi, evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità ed astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.  
   
 

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