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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Maggio 2003
 
   
  LA CASSAZIONE PONE FINE AI DUBBI SULLA PROVA DELLE TELEFONATE SE LA BOLLETTA DEL TELEFONO EŽ ECCESSIVA LŽUTENTE PUOŽ CONTESTARLA EŽ LA TELECOM CHE DEVE PROVARE CHE LE TELEFONATE CONTABILIZZATE IN BOLLETTA SONO STATE EFFETTUATE DAVVERO

 
   
  Milano, 5 maggio 2003 - Clamorosa sentenza della Corte di Cassazione (3° sezione presidente Dott. Vito Giustiniani, relatore Dott. Italo Purcaro) che elimina una volta per tutte lŽansia dellŽutente che deve provare di non avere effettuato telefonate che gonfiano la bolletta. Il caso nasce da un utente romana, Donatella Rossellini che, assistita dal Codacons, nel lontano 1997 contestava la bolletta sostenendo di pagare normalmente 200.000 lire a bimestre e di aver ricevuto invece un conto di ben 498.000 lire. Cosa ancora più importante è che la signora, che di mestiere fa lŽhostess per una compagnia aerea, nel periodo di riferimento della bolletta era stata per lungo tempo allŽestero, impegnata per lavoro...E mentre lei volava nei cieli anche la sua bolletta volava...Alle stelle! La Telecom aveva sostenuto che tutto era a posto e che i controlli non avevano dato alcun esito e che quindi staccava la linea allŽutente moroso. Contro la sentenza del Giudice di Pace, favorevole allŽutente, la Telecom ricorreva in Cassazione, ma ora la Corte Suprema ha dato nuovamente torto alla società telefonica affermando: "Orbene, nel caso in specie, il giudice di pace, è partito dallŽesatto rilievo giuridico che nel contratto di abbonamento telefonico, la registrazione del contatore, posto allŽesterno e a distanza dellŽapparecchio dellŽutente, se costituisce normale misuratore del traffico telefonico riferibile allŽutenza, non integra di per sé una prova legale, ma forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, solo se colui contro il quale le risultanze sono indicate non ne disconosce la conformità ai fatti. A fronte della contestazione dellŽutente della bolletta telefonica, afferma ancora il giudice a quo, la Telecom, in virtù anche di quanto disposto dal Ministero delle Poste e con apposita circolare, era tenuta a produrre i tabulati, ai fini di far conoscere allŽattrice i numeri chiamati dalla relativa utenza ed, in difetto, a sospendere lŽeventuale dichiarazione di morosità e le conseguenti disattivazioni della linea."  
   
 

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