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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Maggio 2003
 
   
  PROCEDURA D´INFRAZIONE DELLA COMMISSIONE CONTRO L´ITALIA PER TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO DI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

 
   
  Bruxelles, 12 maggio 2003 La Commissione ha emesso un parere motivato a norma dell´articolo 228 Ce per la mancata esecuzione da parte dell´Italia alla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99 riguardante il trattamento discriminatorio relativamente al riconoscimento dei diritti acquisiti dei collaboratori linguistici (ex assistenti di lingua straniera, cosiddetti "lettori") in diverse università italiane(1). In questa sentenza la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni del Trattato sul diritto di libera circolazione dei lavoratori (art. 48 del Trattato Ce divenuto art. 39 Ce). La Corte ha tra l´altro ritenuto che le università, non concedendo agli ex lettori di lingua straniera divenuti collaboratori linguistici gli aumenti di stipendio, l´anzianità e il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, mentre tale trattamento è riconosciuto e garantito a tutti i lavoratori nazionali secondo la legislazione nazionale, abbiano trattato i cittadini di altri paesi in modo diverso, commettendo una discriminazione in base alla cittadinanza. Dalle informazioni fornite dalle autorità italiane circa le misure adottate per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia europea risulta chiaro che, malgrado un progetto di accordo concernente il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale universitario, le amministrazioni delle università interessate, ad eccezione di una, hanno adottato decisioni unilaterali. Inoltre, gli aumenti di retribuzione concessi ai collaboratori linguistici entrano in vigore in date diverse e tanto il numero quanto la portata delle bande d´anzianità applicate variano da una università all´altra. Per di più, le informazioni fornite non indicano la categoria di lavoratori nazionali, le cui funzioni siano analoghe o simili a quelle degli ex assistenti di lingua straniera presso le università, adottata come parametro o riferimento per calcolare le condizioni applicabili ai lettori. Mancano altresì informazioni per quanto riguarda i contributi previdenziali. In assenza di informazioni concernenti l´equivalenza e la comparabilità tra il trattamento dei lettori e i pagamenti effettuati a favore della categoria di riferimento di lavoratori nazionali, la Commissione ritiene che l´Italia non abbia ancora adottato tutte le misure necessarie per eseguire correttamente e completamente la suddetta sentenza della Corte. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato sulla base dell´articolo 228 Ce. Il governo italiano è invitato a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento dello stesso, adottando le disposizioni che l´esecuzione corretta e completa della sentenza comporta. Qualora il governo italiano non adottasse le misure necessarie entro il termine indicato, la Commissione può adire nuovamente la Corte di giustizia precisando l´importo della somma forfettaria o della penalità che consideri adeguato alle circostanze. Le Università della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e lIstituto Universitario Orientale di Napoli.  
   
 

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