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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Maggio 2003
 
   
  LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONDANNA I REGIMI SPAGNOLO E BRITANNICO CHE RIGUARDANO LE "GOLDEN SHARES" [AZIONI CHE CONFERISCONO POTERI SPECIALI] LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI OSTA AI SISTEMI CHE SI APPLICANO ALLE IMPRESE REPSOL, TELEFÓNICA, ARGENTARIA, TABACALERA, ENDESA E BRITISH AIRPORTS AUTHORITIES

 
   
  Bruxelles, 14 maggio 2003 - La Commissione ha proposto due ricorsi diretti contro la Spagna e il Regno Unito per violazione del principio della libera circolazione dei capitali. La legge spagnola n. 5/1995 "recante norme in materia di alienazione delle partecipazioni pubbliche in determinate imprese" stabilisce le condizioni di privatizzazione di varie imprese spagnole del settore pubblico. Tale legge e i regi decreti di attuazione della medesima sono applicabili a imprese quali Repsol (petrolio e energia), Telefónica (telecomunicazioni), Argentaria (banca), Tabacalera (tabacco) e Endesa (elettricità). Il regime di previa autorizzazione instaurato dalla normativa spagnola include le decisioni importanti relative allo scioglimento volontario, alla scissione, alla fusione, alla modifica dell´oggetto sociale, alla cessione di beni patrimoniali o alla partecipazione al capitale sociale di talune imprese. Lo statuto della British Airports Authority plc (Baa), impresa privatizzata che gestisce taluni aeroporti internazionali nel Regno Unito, crea una "golden share" a favore del governo britannico che attribuisce a quest´ultimo il potere di autorizzare talune operazioni della società (scioglimento volontario, cessione di un aeroporto). Inoltre, gli statuti della Baa impediscono l´acquisto di azioni che diano diritto di voto per oltre il 15% del capitale sociale. La Corte di giustizia dichiara, in primo luogo, che il Trattato Ce vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Gli investimenti sotto forma di partecipazione costituiscono movimenti di capitale secondo la normativa comunitaria. La Corte sottolinea, quindi, che il regime spagnolo e quello britannico comportano restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri. Tuttavia, la Corte ricorda che una certa influenza degli Stati membri è giustificata nelle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate, qualora tali imprese operino nei settori dei servizi di interesse generale o strategico. Infatti, tali restrizioni, quando sono indistintamente applicate ai cittadini nazionali e ai cittadini comunitari, possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico. Per essere così giustificate, tali restrizioni devono soddisfare il principio di proporzionalità, e cioè non possono andare oltre quanto necessario per garantire il conseguimento dello scopo perseguito. Come la Corte ha già dichiarato, un regime di previa autorizzazione amministrativa soddisfa il principio di proporzionalità se: è fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate; e qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva dispone di un rimedio giurisdizionale. Il regime spagnolo La Corte non accetta che, per quanto riguarda Tabacalera (tabacco) e Argentaria (gruppo di banche commerciali operanti nel settore bancario tradizionale), la normativa possa essere giustificata da ragioni di interesse pubblico collegate a bisogni strategici, nonché alla necessità di garantire la continuità dei servizi pubblici. Tali imprese non sono soggetti destinati a fornire servizi pubblici. Per quanto riguarda Repsol (petrolio), Endesa (elettricità) e Telefónica (telecomunicazioni), la Corte ammette che gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali possono essere giustificati da una ragione di pubblica sicurezza. Viene ammesso l´obiettivo di garantire la sicurezza dell´approvvigionamento di tali prodotti o la fornitura di tali servizi, in caso di crisi, quando vi sia una minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività. Tuttavia, il principio di proporzionalità non è rispettato in quanto: l´amministrazione dispone di un potere discrezionale molto esteso il cui esercizio non è sottoposto ad alcuna condizione; gli investitori non sono informati circa le circostanze specifiche e obiettive in cui una previa autorizzazione sarà concessa o rifiutata; si tratta di un regime di previa autorizzazione; le operazioni considerate costituiscono decisioni fondamentali nella vita di un´impresa; benché un ricorso giurisdizionale appaia possibile, la normativa spagnola non fornisce al giudice nazionale criteri precisi per controllare l´esercizio del potere discrezionale dell´autorità amministrativa. Analogamente, la Corte rileva che il fatto che il regime abbia una durata limitata (dieci anni) non modifica la sua qualificazione come inadempimento. Il regime britannico Il governo britannico ha fatto valere che nel suo caso non si trattava di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto non sarebbe limitato l´accesso al mercato e lo statuto della Baa rientrerebbe nel diritto civile delle società e non nel diritto pubblico. Il detto governo ha quindi espressamente dichiarato che non intendeva avvalersi di ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la propria normativa. La Corte respinge gli argomenti del governo britannico e non prende in esame giustificazioni. In tali circostanze, la Corte dichiara che i regimi spagnolo e britannico sono contrari alla libera circolazione dei capitali.  
   
 

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