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Notiziario Marketpress di Venerdì 30 Maggio 2003
 
   
  AVVISO AGLI AZIONISTI DI OLIVETTI :TERMINI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER L´ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELL´OGGETTO SOCIALE

 
   
  Ivrea, 30 maggio 2003: Olivetti informa che in data 28 maggio 2003 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino la deliberazione dell´assemblea straordinaria di Olivetti S.p.a. ("Olivetti" o la "Società "), tenutasi in data 26 maggio 2003, che ha approvato, tra l´altro, la modifica dell´oggetto sociale della Società con effetto dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Telecom Italia S.p.a. In Olivetti. Per effetto della modifica dell´oggetto sociale all´esito della fusione, gli azionisti di Olivetti non intervenuti all´assemblea che ha deliberato la fusione possono pertanto esercitare il diritto di recedere dalla Società a norma dell´art. 2437 del codice civile. Il rimborso spettante a chi eserciti il recesso (il "Prezzo del Recesso"), calcolato quale media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri di borsa delle azioni ordinarie Olivetti nei sei mesi precedenti la data dell´assemblea del 26 maggio 2003, e cioè nel periodo dal 26 novembre 2002 al 23 maggio 2003 (ultimo giorno di borsa aperta prima dell´assemblea) compresi, è pari a Euro 0,9984 per ogni azione ordinaria Olivetti S.p.a. Il Prezzo del Recesso sarà corrisposto agli azionisti Olivetti che abbiano esercitato il diritto di recesso al più tardi entro 90 giorni dalla data di efficacia della fusione tra la Società e Telecom Italia S.p.a., che si prevede sia perfezionata al più presto, e segnatamente, nel rispetto del termine di cui all´art. 2503 del codice civile, entro la prima metà del mese di agosto 2003. Dalla data di efficacia della fusione sino alla data di pagamento del Prezzo del Recesso spetteranno agli azionisti recedenti gli interessi legali, pari al 3% annuo. I soci di Olivetti che non sono intervenuti all´assemblea che ha deliberato la fusione e che intendano esercitare il diritto di recesso dovranno far pervenire apposita dichiarazione, tramite lettera raccomandata (anche a mano), telegramma o ufficiale giudiziario, a: Olivetti S.p.a. - Ufficio Titoli Via Jervis n. 77 10015 Ivrea (Torino) La dichiarazione di recesso degli azionisti non intervenuti all´assemblea dovrà pervenire a Olivetti nel termine di quindici giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera sopra menzionata, cioè entro e non oltre il 12 giugno 2003. Farà fede la data di ricevimento, da parte di Olivetti, delle comunicazioni di recesso, non la data di spedizione delle stesse; spetta agli azionisti recedenti, pertanto, l´onere di assicurarsi che tale termine sia rispettato, non assumendo Olivetti alcuna responsabilità per eventuali ritardi di trasmissione o consegna dovuti a cause ad essa non imputabili. La dichiarazione di recesso dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio e l´eventuale recapito telefonico nonchà(c) gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio recedente, il numero di azioni Olivetti in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, l´indicazione dell´intermediario presso cui le azioni sono depositate e la dichiarazione che tali azioni sono libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l´ammissibilità della dichiarazione di recesso, l´indicazione che sarà fatta pervenire, unitamente alla certificazione di cui in appresso, apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, con la quale tale soggetto presti il consenso all´esecuzione del pagamento del Prezzo del Recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente). Inoltre, e fermo restando quanto precede, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, contestualmente alla medesima - oppure, ove ciಠnon fosse possibile, anche successivamente ma comunque, entro e non oltre il termine sopra indicato (12 giugno 2003) - i soci recedenti dovranno far pervenire a Olivetti, con le modalità già menzionate per la dichiarazione di recesso, apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in gestione accentrata, la quale attesti: (i) la proprietà ininterrotta delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso dalla data della deliberazione di fusione. Ai fini della sussistenza di tale requisito si intenderà legittimato colui che, avendo acquistato le azioni Olivetti in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell´apertura dell´adunanza assembleare del 26 maggio 2003 (mantenendone la proprietà fino alla data di esercizio del diritto di recesso); (ii) il trasferimento delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso sul conto titoli n. 37072 intestato a Olivetti presso Monte Titoli S.p.a.; (iii) l´assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l´azionista deve provvedere a trasmettere a Olivetti, insieme alla certificazione e quale condizione per l´ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso al pagamento del Prezzo del Recesso in conformità alle istruzioni dell´azionista recedente. Come previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della certificazione da parte dell´intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell´intermediario, sino al loro rimborso. Si ricorda che, come indicato anche nell´adunanza assembleare del 26 maggio 2003, il diritto di recesso spetta, oltre che agli azionisti assenti, ai soci di Olivetti intervenuti a detta assemblea e dissenzienti rispetto alla deliberazione di fusione. In conformità a quanto disposto dall´art. 2437 del codice civile, gli azionisti dissenzienti dovranno far pervenire la dichiarazione di recesso a Olivetti, con le modalità e all´indirizzo sopra specificati, entro e non oltre il 29 maggio 2003. Tali soggetti dovranno altresà far pervenire a Olivetti, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, la certificazione emessa dall´intermediario autorizzato, secondo i medesimi principi sopra indicati, ivi compreso il termine (12 giugno 2003) entro il quale tale certificazione deve pervenire a Olivetti. Si segnala che compete al socio recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella dichiarazione di recesso e fare in modo che la medesima e la necessaria certificazione rilasciata dall´intermediario giungano a conoscenza di Olivetti entro i termini indicati nel presente avviso, non assumendo Olivetti alcuna responsabilità al riguardo. Le dichiarazioni di recesso pervenute oltre i termini sopra indicati, o sprovviste delle necessarie informazioni, o ancora non corredate in tempo utile dalla relativa certificazione, non verranno prese in considerazione. Aspetti fiscali Agli effetti fiscali, il valore del rimborso spettante in esito al recesso avrà per il 98,4% natura di capitale e non sarà assoggettabile a imposta sostitutiva e per l´ 1,6% natura di riserve di utili e sarà assoggettabile a imposta sostitutiva. Dette percentuali sono state determinate secondo un calcolo proporzionale basato sulla natura del capitale sociale della società . Di conseguenza la quota di riserve di utili, sul totale valore di rimborso unitario di Euro 0,9984, sarà pari a Euro 0,01597 per ciascuna azione. Su tale quota gli intermediari applicheranno l´imposta sostitutiva, ove ne ricorrano le condizioni. Qualora non si applichi l´imposta sostitutiva, alla quota di riserve di utili verrà attribuito il credito d´imposta del 56,25%. La tipologia di credito d´imposta che verrà attribuito è stata determinata in proporzione alla disponibilità delle imposte di cui all´art. 105 comma 1, lett. A) e b) T.u.i.r., per cui: alla parte corrispondente all´ 8,262% della quota di riserva di utili (Euro 0,00132 per azione) verrà attribuito il credito pieno; alla parte corrispondente al 91,738% della quota di riserva di utili (Euro 0,01465 per azione) verrà attribuito il credito limitato. Il reddito imponibile da recesso (determinato confrontando il valore di rimborso delle azioni, aumentato degli interessi al tasso legale percepiti, con il costo di acquisizione delle stesse) sarà assoggettato a tassazione Irpef/irpeg ordinaria o, nel caso di persona fisica, a tassazione separata su opzione. L´azionista recedente, nei cui confronti non si renda applicabile l´imposta sostitutiva, potrà usufruire del credito d´imposta nella misura massima sopra specificata, ma in ogni caso entro il limite del 56,25% dell´utile imponibile da recesso dichiarato. L´azionista recedente, cui si renda applicabile l´imposta sostitutiva, sarà soggetto allo stesso regime di tassazione ordinaria o separata limitatamente alla parte dell´utile imponibile da recesso che eccederà l´ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva, ferma restando in tale caso la non spettanza del credito d´imposta. Per informazioni : Numero verde: 800149941 - email:investor.Relations@olivetti.com  
   
 

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