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Notiziario Marketpress di Mercoledì 10 Gennaio 2007
 
   
  BRUXELLES: FISCALITÀ, DUE PROCEDURE CONTRO L´ITALIA

 
   
   Bruxelles, 10 gennaio 2007 - La Commissione europea ha comunicato ieri di avere ufficialmente inviato all´Italia un "parere motivato" riguardante due aspetti di natura fiscale: il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni, e l´applicazione di una ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi alle società madri residenti nei Paesi Bassi. Entrambe le richieste costituiscono la seconda fase della procedura a titolo dell’articolo 226 del trattato Ce, in quanto l´Italia non ha reagito alla lettera di messa in mora precedentemente inviata dalla Commissione. Se l´inerzia italiana dovesse perdurare, o se l´Italia non rispondesse in modo soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Bruxelles ha anche comunicato di avere chiuso il procedimento nei confronti dell´Italia relativo alla modalità di notifica degli atti fiscali alle persone non residenti. Regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e canoni - La Commissione europea ha invitato formalmente l´Italia ad attuare correttamente la direttiva 2003/49/Ce, del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La richiesta è trasmessa sotto forma di parere motivato, seconda fase del procedimento di infrazione previsto dal trattato Ce (articolo 226). L´obiettivo della direttiva 2003/49/Ce è abolire l´imposizione fiscale sui pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi nello Stato membro da cui essi provengono e garantire così la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. Con il decreto legislativo n. 143/2005, recante attuazione della direttiva, l´Italia ha ristretto il campo di applicazione delle disposizioni della direttiva ai pagamenti di interessi e di canoni da pagare (maturati) dal 1° gennaio 2004. In tal modo l´Italia intendeva prevenire l´evasione e la frode fiscale nei casi in cui i pagamenti di interessi e di canoni (maturati prima dell´entrata in vigore della direttiva), erano ritardati intenzionalmente per beneficiare dell´esenzione prevista dalla direttiva. La Commissione ritiene che le pertinenti disposizioni italiane, escludendo il beneficio previsto dalla direttiva per tutti i pagamenti di interessi e di canoni maturati prima del 1° gennaio 2004, siano sproporzionate e vadano al di là di quanto è necessario per conseguire il loro scopo legittimo. La tesi sostenuta dalle autorità italiane, secondo cui tale mancato rispetto della direttiva avrebbe soltanto un impatto limitato (vale a dire solo in relazione al periodo iniziale di applicazione della direttiva) non è stata ritenuta una valida giustificazione. Ritenuta sui dividendi versati alle società madri nei Paesi Bassi - Con un´altra richiesta formale, la Commissione chiede all´Italia di porre fine all´applicazione di una ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi alle società madri residenti nei Paesi Bassi. La richiesta è stata presentata sotto forma di "parere motivato", la seconda fase della procedura a titolo dell’articolo 226 del trattato Ce, in quanto l´Italia non ha reagito alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione a questo proposito. Nel 2003 l´Italia ha sostituito il sistema del credito d’imposta per le distribuzioni di dividendi fino ad allora vigente con un regime di esenzione. Sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che fa riferimento al precedente sistema del credito d’imposta, l´amministrazione fiscale italiana rifiuta di rimborsare agli azionisti olandesi la ritenuta del 5% prevista dalle disposizioni della convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni. La Commissione ritiene che tale ritenuta sia in contrasto con la direttiva madre-figlia (90/435/Cee) che, a determinate condizioni, esenta dalla ritenuta alla fonte la distribuzione di utili fra società stabilite in diversi Stati membri Ue. Bruxelles considera eccessivamente estensiva l´interpretazione della direttiva madre-figlia fornita dalle autorità fiscali italiane che impongono un onere del 5% sui dividendi versati a una società madre olandese. Notifica degli atti fiscali alle persone non residenti - La Commissione ha infine chiuso, esprimendo apprezzamento per le modifiche apportate, il procedimento nei confronti dell´Italia relativo alla modalità di notifica degli atti fiscali alle persone non residenti. Con le ultime modifiche apportate all´articolo 60, comma 1, del D. P. R. 600/73 in vigore dall´agosto 2006, l´Italia ha, infatti, modificato la procedura applicabile alla notifica di atti fiscali a persone non residenti, che d´ora in poi riceveranno le notifiche al loro indirizzo legale all´estero. Nell´ambito del regime previgente tali notifiche erano invece effettuate mediante pubblicazione di un avviso sull´albo pretorio comunale (nel comune nel quale doveva essere eseguita la notifica) e il termine per il ricorso decorreva dopo 8 giorni dall´espletamento di tale formalità, mentre le persone residenti ricevevano la notifica degli atti fiscali al loro indirizzo di residenza. Per questo la Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora all´Italia ritenendo violato il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (articolo 12 Ce) e quello relativo alla libertà di circolazione e alla libertà di stabilimento (articoli 18 e 43 Ce). .  
   
 

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