Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 10 Luglio 2003
 
   
  LIBERO MOVIMENTO DEI CAPITALI: LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE ALLA SPAGNA E ALL´ITALIA DI MODIFICARE LE LEGGI SULLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DEL SETTORE DELL´ENERGIA

 
   
  Bruxelles, 10 luglio 2003 La Commissione europea ha deciso di indirizzare alla Spagna e all´Italia un invito formale a conformarsi al diritto comunitario per quanto riguarda la legislazione che limita i diritti di voto connessi ad investimenti di società pubbliche nel settore dell´energia. La Commissione ritiene che talune disposizioni delle leggi spagnola e italiana in materia costituiscano delle restrizioni ingiustificate al libero movimento dei capitali, in violazione delle norme del trattato (articolo 56). L´intervento della Commissione ha assunto la forma di un parere motivato, che costituisce la seconda fase della procedura d´infrazione di cui all´articolo 226 del trattato Ce. Se le autorità degli Stati membri interessati non prenderanno entro due mesi dal ricevimento del parere motivato misure soddisfacenti per conformarvisi, la Commissione potrebbe decidere di sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Ce. Spagna La legge spagnola 55/1999 del 29 dicembre 1999 comprende disposizioni che subordinano alla previa autorizzazione del Consiglio dei ministri spagnolo l´esercizio dei diritti di voto da parte di enti pubblici o di imprese di qualsiasi tipo la cui proprietà o il cui controllo siano detenuti da enti pubblici che direttamente o indirettamente assumano il controllo o acquisiscano almeno il 3% delle azioni o dei diritti di voto in imprese spagnole del settore dell´energia. Inoltre, nel concedere l´autorizzazione le autorità sono tenute a tenere in debito conto il principio di reciprocità. Italia Nel caso dell´Italia, la legge contestata è il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante misure nei settori dell´elettricità e del gas. La legge dispone che in caso di acquisizione diretta o indiretta da parte di imprese pubbliche di più del 2% del capitale di società operanti nel mercato italiano dell´elettricità o del gas, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti tale limite è automaticamente sospeso fino alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale a livello Ue nei settori in questione. Anche in questo caso la legge fa riferimento al principio di reciprocità. Posizione della Commissione La Commissione ritiene che le disposizioni delle leggi spagnola e italiana di cui sopra sono incompatibili con il trattato che istituisce la Comunità europea. Secondo il diritto comunitario, le restrizioni al libero movimento dei capitali, e le procedure di autorizzazione per gli investimenti in società privatizzate si configurano come tali, devono: applicarsi in modo non discriminatorio; essere giustificate da motivi imperiosi di interesse pubblico; essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo stesso. Questa posizione è stata confermata dalla Commissione nel giugno 2001 (vedi Ip/01/872  http://europa.Eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=ip/01/872|0|aged&lg=it&display= e avallata dalla Corte di giustizia europea nelle sentenze del 4 giugno 2002 nelle cause C-367/98 Commissione/portogallo, C-483/99 Commissione/ Francia e C-503/99 Commissione/belgio, come anche nelle sentenze del 13 maggio 2003 nelle cause C-463/00 Commissione/spagna e C-98/01 Commissione/regno Unito. La Commissione ritiene che le disposizioni delle leggi spagnola ed italiana non sono compatibili con le regole del trattato Ce sul libero movimento dei capitali. Nel caso specifico della Spagna la Commissione rileva che, se la salvaguardia dell´approvvigionamento di energia corrisponde ad un legittimo interesse pubblico (il trattato ammette deroghe per motivi d´ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di difesa), le disposizioni delle legge spagnola non sembrano contenere criteri specifici e precisi per il rilascio dell´autorizzazione e, di conseguenza, offrono alle autorità nazionali ampi poteri discrezionali per controllare l´assetto proprietario di talune società. In assenza di precisi criteri, gli investitori potenziali vengono lasciati nell´incertezza per quanto riguarda le circostanze specifiche nelle quali la previa autorizzazione verrebbe concessa o negata. Nel caso dell´Italia, la Commissione rileva che l´obiettivo della tutela dei processi di liberalizzazione e privatizzazione non sembra costituire un motivo imperioso di interesse generale. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, motivi di natura economica non possono giustificare ostacoli vietati dal trattato e le disposizioni del trattato che lasciano gli Stati membri liberi di stabilire il regime di proprietà (articolo 295) non hanno l´effetto di esentare il regime di proprietà vigente negli Stati membri dal rispetto dei principi fondamentali del trattato. Per quanto riguarda il principio di reciprocità citato sia nella legge spagnola che in quella italiana, la Commissione ricorda che i diritti conferiti dal trattato Ce sono incondizionati. Anche se alcune direttive comunitarie che stabiliscono norme comuni per il mercato interno nel settore dell´energia contengono clausole di reciprocità, queste si riferiscono esclusivamente alla prestazione di specifici servizi e non si applicano alla proprietà delle imprese o all´esercizio dei diritti derivanti dalla proprietà. In conclusione, la Commissione considera che il fatto che i mercati Ue dell´elettricità e del gas non siano ancora pienamente liberalizzati non deve indurre gli Stati membri a prendere provvedimenti unilaterali intesi a difendere interessi nazionali a scapito delle libertà fondamentali sancite dal trattato. Essa ritiene quindi che i poteri speciali previsti dalle leggi spagnola ed italiana siano atti a restringere indebitamente il libero movimento dei capitali sancito dall´articolo 56 del trattato. I governi spagnolo ed italiano sono invitati a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal suo ricevimento. Se i governi interessati omettessero di prendere le misure necessarie entro tale termine, la Commissione potrebbe deferirli dinanzi alla Corte di giustizia.  
   
 

<<BACK