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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Luglio 2003
 
   
  RIDOTTE DELL´8% LE TARIFFE DI TRASPORTO DEL GAS SULLA RETE NAZIONALE PER I´ANNO TERMICO 1 OTTOBRE 2003 - 30 SETTEMBRE 2004

 
   
  Milano, 14 luglio 2003 - L´autorità per l´energia elettrica e il gas ha approvato le tariffe di trasporto del gas sulla rete nazionale e regionale (le "autostrade" del gas) per l´anno termico 2003-2004 che entreranno in vigore il prossimo primo ottobre. Le nuove tariffe sono approvate con largo anticipo per permettere agli operatori (grossisti, shipper, società di vendita), la miglior pianificazione dei propri investimenti. Il provvedimento è disponibile su internet al sito www.Autorita.energia.it. La tariffa complessiva si riduce in media dell´8% rispetto a quella in vigore per I´anno termico in corso. La riduzione è il risultato di una diminuzione del 16% della parte di tariffa applicata alla capacita di trasporto (pedaggio) sui gasdotti nazionali, del 5% sui gasdotti regionali e del 3,5% della componente variabile correlata ai volumi trasportati. Alla diminuzione ha contribuito 1´applicazione del price cap (riduzione annuale prefissata a compensazione dei minori costi dovuti a miglioramenti dell´efficienza) e il meccanismo di correzione tariffaria {revenue cap, tetto ai ricavi) che riduce i ricavi degli anni precedenti dovuti alla maggiore capacità utilizzata rispetto al previsto. Un ulteriore contributo alla riduzione è dovuto all´esclusione dal calcolo tariffario dei ricavi della società Tmpc Spa, partecipata paritariamente da Eni e dall´algerina Sonatrach, che gestisce il gasdotto tra la Tunisia e la Sicilia. Le disposizioni della legge 12 dicembre 2002, n. 273, hanno infatti escluso 1´applicazione delle tariffe di trasporto ai tratti di gasdotto situati entro il mare territoriale nazionale, come invece 1´Autorità aveva disposto. Ii prezzo per 1´utilizzo di questo gasdotto è quindi demandato alla contrattazione tra le parti. Come già lo scorso anno, l´Autorità ha escluso dalla tariffa il maggior costo determinato dal tributo stabilito dalla Regione Sicilia per il tratto di gasdotto ubicato sul suolo regionale. La decisione dell´Autorità è stata validata da una sentenza del Tar per la Lombardia con la sentenza n. 130/02.  
   
 

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