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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Settembre 2003
 
   
  JUNK E-MAIL O E-MAIL NON SOLLECITATE

 
   
  Nel luglio 2002 l´Unione europea ha adottato la direttiva n. 2002/58/Ce sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che gli Stati membri sono tenuti a recepire nell´ordinamento nazionale. Il provvedimento integra la Direttiva n. 95/46/Ce ed abroga la direttiva 97/66/Ce, nota come "direttiva Isdn", che era stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto legislativo n. 171/98. La direttiva conduce ad un divieto paneuropeo dello spamming destinato ai privati cittadini. Il 1° paragrafo dell´art. 13, infatti, stabilisce il principio dell´opt-in, cioè i messaggi possono essere inviati solo agli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso. Precisiamo subito che la soluzione europea è opposta a quella adottata dagli Stati Uniti, definita, a sua volta, opt-out, che legalizza tutte le e-mail, a meno che il destinatario non abbia specificatamente notificato di non volerle ricevere. L´art. 13, disciplinando le comunicazioni indesiderate di tutti i tipi, include fra queste, esplicitamente, anche la posta elettronica, ma solo a fini di commercializzazione diretta e lascia fuori tutta le comunicazioni politiche, i messaggi "umanitari" e la spazzatura varia che ingombra le nostre mailbox. In base al secondo paragrafo, che indica l´eccezione, la commercializzazione diretta ai propri clienti è consentita solo in questi casi: se il cliente non si è "inizialmente" opposto all´uso delle proprie coordinate e se in ogni comunicazione è indicata "in modo chiaro e distinto" la possibilità di opporsi a ulteriori utilizzi. Il terzo paragrafo, invece, facendo un mezzo passo indietro, lascia ai singoli Stati membri la facoltà di decidere tra opt-in e opt-out. Per le chiamate non automatiche potrebbe essere scelta la soluzione dell´opt-out. Secondo il successivo 4° paragrafo, in ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l´identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni. Il 5° paragrafo specifica che queste disposizioni si applicano agli abbonati che siano persone fisiche e rimanda alle normative nazionali per quelli che la Legge n. 675/96 definisce "altri soggetti". La persona fisica o giuridica, che ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della Direttiva n. 95/46/Ce, può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all´uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso. Il regime europeo, detto di ´opt-in´, disciplina anche i messaggi Sms e gli altri messaggi elettronici ricevuti su terminali mobili o fissi.  
   
 

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