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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Settembre 2003
 
   
  UNIONE EUROPEA: NUOVE NORME PER LA TASSAZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO

 
   
  Dal 1° luglio scorso è in vigore la Direttiva n. 2002/38/Ce, emanata dal Consiglio europeo del 7 maggio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L128 del 15 maggio 2002, con cui è stata, tra l´altro, modificata temporaneamente, per un periodo di tre anni a decorrere da tale data, la Direttiva n. 77/388/Cee sull´Iva, per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Nella Direttiva 77/388/Cee risulta così inserito l´art. 26 quater, che introduce un regime particolare per i soggetti passivi non stabiliti - che non hanno fissato la sede della propria attività economica né hanno costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità - che prestano servizi elettronici (fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature, fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d´azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento, fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza). Secondo tale articolo, gli Stati membri debbono autorizzare un soggetto passivo non stabilito che presta servizi elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilito o domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro, ad utilizzare un regime particolare. In base all´art. 2 della direttiva, il soggetto passivo non stabilito deve dichiarare, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione - quello che il soggetto passivo non stabilito sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all´interno del territorio della Comunità - l´inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l´applicazione del regime particolare. Le informazioni, da parte del soggetto passivo non stabilito, allo Stato membro di identificazione, relative all´inizio delle sue attività in qualità di soggetto passivo ai fini dell´identificazione devono contenere il nome o la denominazione, l´indirizzo postale, gli indirizzi elettronici (inclusi i siti web), il numero del codice fiscale nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non è identificata ai fini dell´imposta sul valore aggiunto all´interno della Comunità. Lo Stato membro di identificazione assegna ad ogni soggetto passivo non stabilito un numero individuale, notificandoglielo per via elettronica mentre, sulla base delle informazioni utilizzate per l´identificazione, gli Stati membri di consumo - quelli cioè in cui si considera che siano forniti i servizi elettronici - possono costituire propri sistemi di identificazione. Lo Stato membro di identificazione esclude dal registro di identificazione il soggetto passivo non stabilito quando notifica di non fornire più servizi elettronici, si può presupporre che le sue attività soggette a imposizione siano cessate, non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime particolare e continua a non osservare le norme relative al regime particolare. L´art. 1 della direttiva stabilisce che il soggetto passivo non stabilito deve presentare allo Stato membro di identificazione, sempre per via elettronica, entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione dell´imposta sul valore aggiunto per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che un servizio elettronico sia stato o no fornito. Tale dichiarazione deve contenere il numero di identificazione e - per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l´imposta - il valore totale, detratta l´imposta sul valore aggiunto, delle forniture di servizi elettronici per il periodo di riferimento e l´importo totale dell´imposta corrispondente. Devono inoltre essere indicate le aliquote applicabili e l´importo totale dell´imposta dovuta. L ´imposta sul valore aggiunto deve essere pagata al momento della presentazione della dichiarazione. Il soggetto passivo non stabilito deve conservare una documentazione sufficientemente dettagliata delle transazioni effettuate a questo proposito, per consentire all´amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione dell´imposta sul valore aggiunto, che deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di identificazione e allo Stato membro di consumo ed essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell´anno in cui la transazione è stata effettuata.  
   
 

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