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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Settembre 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ESENZIONI FISCALI, COOPERATIVE E AIUTI DI STATO

 
   
  La Corte di Cassazione ha chiesto alla Cgue di accertare se, e in che misura, le agevolazioni fiscali alle società cooperative di produzione e lavoro, in forza dell’art. 11 del Dpr n. 601/1973, possano essere qualificate come aiuti di Stato (art. 87, n. 1 Trattato). A) La Corte di giustizia constata innanzitutto che l’agevolazione è riconducibile ad un finanziamento statale. B) Natura selettiva dell’aiuto Ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle società, la base imponibile delle cooperative di produzione e lavoro viene determinata allo stesso modo di quella degli altri tipi di società, vale a dire in funzione degli utili netti risultanti dall’esercizio dell’attività dell’impresa al termine dell’anno d’imposta. L’imposta sulle società costituisce quindi il regime giuridico di riferimento cui rapportare la valutazione dell’eventuale carattere selettivo della misura in discussione. D’altro canto, in deroga alla previsione generale applicabile alle persone giuridiche, i redditi imponibili conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall’imposta sulle società e beneficiano quindi di un’agevolazione fiscale cui non possono invece accedere le società a scopo di lucro. Pertanto, l’agevolazione fiscale in causa non si applica a tutti gli operatori economici, ma è concessa in considerazione della natura giuridica dell’impresa, società cooperativa o meno. Si tratta quindi di accertare se tali esenzioni fiscali come siano tali da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga sotto il profilo dello scopo perseguito dal regime dell’imposta sulle società, ossia l’imposizione dei redditi delle società. Dopo avere analizzato tutte le caratteristiche delle società cooperative, la Corte constata che non si può, in via di principio, considerare che società cooperative di produzione e lavoro si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell’interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un’equa ripartizione dei risultati economici. Infatti, cooperative di produzione e lavoro che presentassero caratteristiche diverse da quelle inerenti a siffatto tipo di società non perseguirebbero realmente una finalità mutualistica e dovrebbero pertanto essere distinte dal modello descritto nella comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in Europa. (punti 61 – 62 della sentenza) Spetta quindi alla Cassazione verificare se le cooperative di produzione e lavoro in discussione nelle cause principali si trovino effettivamente in una situazione analoga a quella delle società a scopo di lucro soggette all’imposta sulle società. Se la Cassazione concludesse che, nelle cause di cui è investito, le società si trovano effettivamente in una condizione analoga a quella delle cooperative, occorrerebbe ancora stabilire, se le esenzioni fiscali siano giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema. Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata qualora tale misura discenda direttamente dai principi informatori o basilari di tale sistema tributario. Secondo la comunicazione della Commissione sulla tassazione diretta delle imprese, la natura o la struttura generale del sistema tributario nazionale può essere legittimamente addotta per giustificare la circostanza che le cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa, purché l’imposta venga riscossa in capo ai soci, verifica che spetta ance alla giurisdizione nazionale. Inoltre, una misura nazionale non può trovare legittima giustificazione nella natura o nella struttura generale del sistema tributario nazionale in discussione laddove consente l’esenzione dall’imposta sugli utili derivanti da scambi con soggetti non membri della cooperativa o la deduzione di somme versate a questi ultimi a titolo di retribuzione. (72) Per la Corte, quindi è necessario che lo Stato membro realizzi e faccia applicare procedure di controllo e di vigilanza opportune al fine di garantire la coerenza delle specifiche misure fiscali introdotte a favore delle società cooperative con la logica e la struttura generale del sistema tributario per evitare che enti economici scelgano questa specifica forma giuridica esclusivamente al fine di godere delle agevolazioni in materia d’imposte previste per siffatto tipo di società. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nella causa principale. (74) C) Influenza scambi fra gli stati membri La Corte ricorda che per rientrare nella nozione di aiuti definita dal Trattato, non è necessario che la misura incida effettivamente sugli scambi e produca un’ effettiva distorsione della concorrenza ma è invece sufficiente che la misura rafforzi la posizione di un’impresa. Non è neppure necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. In concreto, la Corte indica che un’agevolazione fiscale quale quella in discussione nelle cause principali è idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza, ai sensi dell’art. 87, n. 1 Ce. (81) La Corte decide quindi che : Esenzioni fiscali come quelle in discussione nelle cause principali, concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in forza di una normativa nazionale del genere di quella contenuta nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, nella versione in vigore dal 1984 al 1993, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, Ce solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In una situazione come quella all’origine delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio, spetterà a quest’ultimo valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità. (Sentenza della Corte di Giustizia 8 settembre 2011, procedimenti riuniti da C-78/08 a C-80/08, Ministero dell’Economia e delle Finanze,agenzia delle Entrate contro Paint Graphos Soc. Coop. Arl e a.)  
   
 

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