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Notiziario Marketpress di
Lunedì 26 Settembre 2011 |
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COMMISSIONE EUROPEA: MIGLIORE APPLICAZIONE DELLE NORME DELL’UE E A SALVAGUARDIA DEL DENARO DEI CONTRIBUENTI
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Verso un uso equilibrato del diritto penale per una migliore applicazione delle norme dell’Ue e a salvaguardia del denaro dei contribuenti Bruxelles, 20 settembre 2011 – Contrastare la criminalità è una priorità per gli europei (cfr. Allegato). I cittadini si aspettano che i criminali non possano nascondersi oltre frontiera né sfruttare le divergenze fra gli ordinamenti giuridici nazionali. Al contempo, il diritto penale è ancora una materia relativamente recente a livello dell´Unione europea. È essenziale elaborare una politica penale europea chiara che consenta all’Unione di definire se, quando e come utilizzare il diritto penale per applicare meglio le sue politiche. Oggi questo è possibile grazie al quadro messo a punto dal trattato di Lisbona, che consente all’Unione europea di far uso del diritto penale per rafforzare l’applicazione delle sue norme e politiche. Le sanzioni penali non sono il miglior strumento di attuazione per tutte le politiche; ciononostante, l’applicazione di pene può rendere alcune norme europee più efficaci, dal divieto di manipolazioni dei mercati finanziari alla tutela del denaro dei contribuenti dell’Unione contro le frodi. L’impiego di sanzioni penali dovrebbe essere riservato a reati di particolare gravità ed essere preceduto da un’analisi accurata ed approfondita. Nella comunicazione intitolata “Verso una politica penale dell’Unione europea”, la Commissione europea ha definito per la prima volta la strategia ed i principi che essa intende applicare nell’uso del diritto penale dell’Unione per rafforzare il rispetto delle politiche europee e tutelare gli interessi dei cittadini. «Gli europei si aspettano che l’Unione li aiuti a lottare contro la criminalità. Dobbiamo accettare questa sfida, nel pieno rispetto del ruolo insostituibile dei parlamenti nazionali nel campo del diritto penale», ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria Ue per la Giustizia. «Il trattato di Lisbona ci fornisce gli strumenti per affrontare la sfida del diritto penale in modo equilibrato, nel rispetto dei diritti fondamentali della libertà e della sicurezza, fissando anche limiti e contorni chiari: nulla può essere deciso senza il pieno controllo democratico del Parlamento europeo e la verifica da parte dei parlamenti nazionali che danno un importante contributo al processo decisionale». Secondo le stime, nell’Unione europea il costo totale della criminalità per la società nel suo complesso rappresenta 233 miliardi di euro l´anno. Una politica penale dell’Unione europea definita chiaramente può contribuire a garantire l’applicazione delle norme dell’Unione, in particolare per contrastare la manipolazione dei mercati finanziari, specialmente l’insider trading, e salvaguardare il denaro dei contribuenti dalle frodi a danno del bilancio dell’Unione, o per proteggere l’ambiente. La comunicazione pubblicata oggi definisce le condizioni che l´Unione e gli Stati membri devono rispettare nel lavorare insieme per la creazione di una politica penale dell´Unione coerente e coesa. Fra i maggiori principi ispiratori si ritrovano i seguenti: il diritto penale deve sempre rimanere una misura di ultima ratio; le sanzioni di diritto penale sono da riservare a reati di particolare gravità; le misure di diritto penale hanno un’incidenza diretta sui diritti fondamentali: l’elaborazione di nuove norme richiede il pieno rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; ogni decisione in merito al tipo di misura o sanzione di diritto penale da adottare deve essere accompagnata da prove fattuali chiare e rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le norme di diritto penale adottate a livello di Unione dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri sono diverse dal diritto penale nazionale sotto un importante profilo: esse non possono imporre obblighi diretti ai singoli. Il diritto penale dell’Unione può portare a pene irrogate a singoli solo dopo che un parlamento nazionale l’ha recepito nell´ordinamento nazionale. È per questo che, ad avviso della Commissione europea, il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo penale è fondamentale. Contesto È da più di un decennio che l´Unione europea adotta misure di diritto penale allo scopo di contrastare più efficacemente la criminalità, ormai sempre più internazionale e sofisticata. Ma in passato la normativa è stata elaborata senza una base politica coerente e quindi non sempre viene applicata in modo efficace.Nel marzo 2010 la Commissaria Ue per la Giustizia, Vivian Reding, aveva illustrato la necessità di un approccio equilibrato e coerente al diritto penale ed annunciava la sua intenzione di adottare delle misure in questo settore (Speech/10/89). Con la comunicazione pubblicata oggi “Verso una politica penale dell´Unione europea", la Commissione mantiene la sua promessa e risponde al tempo stesso all´invito dei professionisti del diritto e del mondo accademico ad adottare un approccio più coerente verso il diritto penale a livello di Unione, così come è stato auspicato nel 2009 dai redattori del Manifesto sulla politica criminale europea. La comunicazione è presentata al collegio dalla Vicepresidente Viviane Reding d’intesa con il Vicepresidente Siim Kallas e i Commissari Janez Poto?nik, Olli Rehn, Michel Barnier e Algirdas Šemeta. Nel 2005, in una sentenza spartiacque, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di adottare sanzioni penali laddove ciò sia indispensabile a garantire la piena efficacia del diritto dell´Unione (cfr. Ip/05/1136). Il trattato di Lisbona (segnatamente gli articoli 83 e 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) conferisce all’Unione il potere di adottare, a determinate condizioni, norme minime di diritto penale relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, laddove le norme dell’Ue non siano efficacemente attuate. Il trattato di Lisbona ha anche modificato il quadro giuridico nel quale si iscrivono le misure di diritto penale dell´Unione: nessuna di queste misure può essere decisa senza l’accordo del Parlamento europeo e la Corte di giustizia dell’Unione europea è ora pienamente competente nel merito. Inoltre, il nuovo trattato rafforza in modo sostanziale il ruolo dei parlamenti nazionali che possono esprimersi sui progetti legislativi e controllare il rispetto del principio di sussidiarietà. Il Consiglio può adottare una proposta a maggioranza qualificata degli Stati membri. I settori in cui è stata accertata la necessità di intervenire con norme di diritto penale dell´Unione sono, ad esempio, la protezione del funzionamento dei mercati finanziari, la protezione dell´euro contro la contraffazione o la lotta contro le frodi ai danni del bilancio dell’Unione europea, settore, questo, per il quale la Commissione ha già presentato dei programmi concreti lo scorso maggio (Ip/11/644). Il diritto penale dell’Unione può stabilire quali violazioni delle norme siano da considerare reati per il diritto nazionale in tutta l’Unione e può disporre pene efficaci, proporzionate e dissuasive, prevedendo ad esempio l´imposizione di determinati livelli di pene pecuniarie o detentive per un dato reato. Questo può rappresentare uno strumento importante per scoraggiare gli autori di reati e prevenire crimini futuri. Prima di presentare proposte legislative in questo campo, la Commissione valuterà se il ricorso al diritto penale sia necessario e, in caso affermativo, quali misure siano più adatte per affrontare i problemi di applicazione in uno specifico settore di intervento. La Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, proporrà un modello di linguaggio comune da utilizzare nella futura legislazione di diritto penale per garantire coerenza e coesione.Essa costituirà anche un gruppo di esperti con il compito di assisterla nel raccogliere elementi fattuali relativamente alla natura o agli effetti transnazionali di taluni reati |
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