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Notiziario Marketpress di
Lunedì 26 Settembre 2011 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: FEAOG – AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE DEGLI AGRUMI
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Il regolamento n. 1258/1999 prevede che la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog) finanzi le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli nella misura in cui siano intrapresi secondo le norme comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Feaog siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. La Commissione può verificare la conformità delle pratiche amministrative con le norme comunitarie ed eventualmente escludere talune spese dal finanziamento comunitario. Nel corso di un´ispezione in Sicilia nel 2006, i servizi della Commissione constatavano diverse carenze nei controlli fisici, amministrativi e contabili da eseguire per la corretta gestione degli aiuti nel settore della trasformazione degli agrumi relativamente alle campagne 2004/2005 e precedenti. Con decisione 2009, la Commissione applicava al settore ortofrutticolo (agrumi) due rettifiche forfetarie del 5% delle spese dichiarate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, pari rispettivamente ad Eur 2 434 173, 33 e ad Eur 1 105 506, 48, per un totale di Eur 3 539 679, 81. La rettifica finanziaria applicata era basata su lacune nel sistema di controllo nel settore della trasformazione degli agrumi ed in particolare su: 1) l’assenza di prove sufficienti di controlli di concordanza tra la contabilità ufficiale e i registri tenuti dalle organizzazioni di produttori; 2) l’insufficienza dei controlli sugli acquisti di prodotti finiti; 3) l’inosservanza della soglia campione del 5% di produttori da sottoporre a controllo 4) la prevedibilità dell’esecuzione dei controlli sulle consegne di materia prima. L´italia ha chiesto al Tribunale dell´Unione europea di annullare in parte la decisione impugnata. Il Tribunale ricorda che il Feaog finanzia unicamente gli interventi effettuati conformemente alla normativa comunitaria nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e spetta alla Commissione l’onere di provare l’esistenza di una violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, e ciò non necessariamente con una dimostrazione esaustiva dell’insufficienza dei controlli effettuati dagli Stati membri, bensì corroborando con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che essa nutre a proposito dei controlli svolti dalle amministrazioni nazionali. Infatti, è lo Stato a disporre delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti del Feaog, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli. Nel caso presente, l´Italia non ha apportato, nel corso del procedimento amministrativo di liquidazione dei conti, elementi idonei a fugare i dubbi della Commissione riguardo alla qualità e all’effettività dei controlli. Il Tue sottolinea che per prevenire la concessione di aiuti indebiti, il controllo di concordanza avrebbe dovuto vertere su tutte le fatture registrate nella contabilità ufficiale. Inoltre, i controlli amministrativi e contabili sulle quantità di prodotti finiti erano effettuati esclusivamente sulla base di fatture e non sul fondamento della totalità dei dati ripresi nella contabilità ufficiale. Rispetto ai controlli a campione sui produttori, il Tue sottolinea che uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme comunitarie e non può invocare difficoltà pratiche nella programmazione di un numero sufficiente di controlli nel tempo voluto (la Commissione aveva infatti concluso che i trasformatori di agrumi erano in grado di prevedere le quantità di prodotti che sarebbero state sottoposte a controllo fisico, giacché detti controlli vertevano solo sui quantitativi consegnati il giorno stesso, cosa che non è stata seriamente confutata dalle autorità italiane). Infine, in merito all´entità della rettifica, il Tue ricorda che la Commissione può rifiutare di accollarsi la totalità delle spese sostenute ove constati che mancano meccanismi di controllo adeguati. In questo caso, l’importo non riconosciuto dalla Commissione, pari solo al 5% delle spese in questione, non può essere considerato eccessivo e sproporzionato. Per tutti questi motivi, il Tribunale respinge il ricorso. (Sentenza nella causa T-500/09, Italia/commissione) |
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