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Notiziario Marketpress di
Lunedì 26 Settembre 2011 |
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ISTRUZIONE: REGIONE UMBRIA CONTRO ACCORPAMENTO E DIMENSIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI PRESENTA RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
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Perugia, 26 settembre 2011 - La Regione Umbria ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità dei commi 4 e 5 dell´art 19 del decreto legge n."98/2011" dal titolo "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria": a renderlo noto è la vicepresidente della Regione Umbria, Carla Casciari, spiegando che l´articolo in questione, rubricato come "Razionalizzazione della spesa relativa all´organizzazione scolastica", detta regole nel campo del dimensionamento della rete scolastica di competenza esclusiva delle Regioni. Un principio questo - aggiunge - ribadito anche dalla sentenza n.´200/2009´ della Corte Costituzionale". "L´articolo 19 del decreto - spiega la vicepresidente - al comma 4 stabilisce che per garantire un processo di continuità didattica nell´ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall´anno scolastico 2011-2012 la scuola dell´infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado - precisa - Gli istituti comprensivi per acquisire l´autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Mentre - continua la vicepresidente - il comma 5 stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome". "Con le norme impugnate - sottolinea la vicepresidente - ed in particolare con il comma 4 dell´art. 19, il legislatore nazionale detta disposizioni di dettaglio nella materia dell´istruzione, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell´art. 117 comma 3 della Costituzione. In questo contesto quindi, non solo si ´impone´ l´accorpamento generalizzato delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado in istituti comprensivi, ma si interviene sul ´dimensionamento minimo´ delle istituzioni scolastiche (1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site in zone disagiate o caratterizzate da specificità linguistiche), senza lasciare alcuno spazio all´autonomia delle Regioni". "In pratica - conclude Casciari - si tratta di un altro tassello che, oltre a limitare il potere decisionale delle Regioni, aggiunge un ostacolo alla realizzazione della programmazione dell´ente che, come noto, è frutto di una concertazione con i Comuni e le Province. Va ricordato, che nel caso dell´anno scolastico 2011/2012, l´iter e già stato concluso lo scorso dicembre". |
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