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Notiziario Marketpress di
Venerdì 30 Settembre 2011 |
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ROMA: CONTRIBUTO DI SOGGIORNO - SENZA SANZIONI RITARDI PAGAMENTO PRIMA RATA
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I gestori delle attività ricettive che hanno pagato in ritardo la prima rata semestrale del contributo di soggiorno, in scadenza il 30 luglio scorso, saranno esentati dalle sanzioni previste in caso di ritardato versamento (da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro) e dovranno corrispondere all’Amministrazione capitolina i soli interessi legali nel frattempo maturati. Lo ha stabilito la Giunta di Roma Capitale presieduta dal sindaco Alemanno, su proposta dell’Assessore al Bilancio e allo Sviluppo Economico Carmine Lamanda, in considerazione delle difficoltà di natura tecnica (procedure di accreditamento al portale e attribuzione dei codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate avvenuta a ridosso della scadenza) incontrate da diversi operatori del settore in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni. Queste ultime, come è noto, hanno introdotto, secondo criteri proporzionali alla classificazione della struttura ricettiva, l’obbligo di versare un contributo massimo di 10 euro per notte di soggiorno. La deliberazione sarà immediatamente esecutiva e dispone la ‘rimessione in termini’ per i versamenti relativi al primo semestre di quest’anno. Il provvedimento precisa che i pagamenti effettuati oltre la scadenza di fine luglio da parte dei gestori delle attività ricettive assoggettate al contributo (alberghi, bed & breakfast, case vacanza, case ferie, campeggi etc.) saranno considerati tempestivi e non comporteranno l’applicazione di alcuna sanzione, fatto salvo gli interessi legali nel frattempo maturati (1,5% su base annua), purché gli stessi siano stati eseguiti entro il prossimo 16 ottobre. E’ opportuno sottolineare che la misura introdotta si riferisce esclusivamente alla prima rata semestrale e non produrrà alcun effetto sugli ulteriori versamenti trimestrali del contributo rispettivamente fissati, per l’anno 2011 al prossimo 16 ottobre e al 16 gennaio 2012 (data di scadenza dell’ultima rata dovuta nell’anno in corso) |
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