TRASPORTO SU STRADA: LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE ALL´ITALIA DI INTRODURRE UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER LE IMPRESE DI TRASPORTI
Bruxelles, 3 ottobre 2011 - La Commissione ha chiesto all´Italia di istituire un sistema di classificazione del rischio per le imprese di trasporti. Il termine fissato per l´attuazione delle misure in questione era il 1o aprile 2007. La richiesta della Commissione è stata formulata con un parere motivato emesso nel quadro dei procedimenti di infrazione dell´Unione europea. Se entro due mesi l´Italia non notificherà alla Commissione le misure adottate per garantire la conformità al diritto dell´Ue, la Commissione potrà deferire l´Italia alla Corte di giustizia dell´Unione europea. Le norme dell´Ue - La direttiva 2006/22/Ce contiene gli obblighi relativi al rispetto dei periodi di guida, delle interruzioni di lavoro e dei periodi di riposo dei conducenti professionisti (la cosiddetta normativa sociale) stabiliti nel regolamento (Ce) n. 561/2006 nonché le disposizioni sull´apparecchio di controllo (tachigrafo) di cui al regolamento (Cee) n. 3821/85. Per rendere più efficienti i controlli di conformità tutti gli Stati membri sono tenuti a introdurre un sistema di classificazione del rischio sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese di trasporti in relazione alle disposizioni in materia di normativa sociale e di uso del tachigrafo. L´obiettivo del sistema di classificazione del rischio è di incentivare i controlli mirati delle imprese che più frequentemente non si conformano agli obblighi imposti. Motivazione dell´adozione di un parere motivato - La direttiva 2006/22/Ce è stata recepita nell´ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144. Il decreto stabilisce che nell´arco di dodici mesi le autorità italiane debbano adottare un decreto che definisca i criteri e le procedure inerenti al sistema di classificazione del rischio in materia di imprese di trasporti. Lo stesso prevede inoltre che, sulla base di tale decreto ministeriale, sia attribuito un indicatore della classe di rischio a tutte le imprese di trasporti. Ad oggi l´Italia non ha notificato alla Commissione alcuna misura nazionale che istituisca un sistema di classificazione del rischio. Effetti concreti della mancata attuazione L´inosservanza dell´obbligo di istituire un sistema di classificazione del rischio impedisce lo svolgimento di controlli mirati delle imprese di trasporti che violano regolarmente le normative sociali e può avere ripercussioni sulla concorrenza leale, oltre che sulla sicurezza stradale e sul mantenimento di condizioni di lavoro adeguate nell´industria del trasporto su strada.