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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Ottobre 2011
 
   
  COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI: LA COMMISSIONE EUROPEA DEFERISCE LŽITALIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

 
   
  Bruxelles, 29 settembre 2011 – La Commissione europea ha decido di deferire lŽItalia alla Corte di giustizia dellŽUnione europea per non aver attuato adeguatamente nella legislazione nazionale la Direttiva 2002/65/Ce concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. LŽitalia non ha rispettato la scadenza per lŽadozione di emendamenti alla propria legge nazionale e di conseguenza ha omesso di proteggere adeguatamente alcuni diritti dei consumatori. La suddetta direttiva conferisce ai consumatori, tra altri diritti, quello di recedere da un contratto con un fornitore di servizi entro 14 giorni di calendario dalla conclusione. In Italia chi stipula un contratto di assicurazione per autoveicoli non può recedere se durante i 14 giorni successivi si verifica un incidente coperto dallŽassicurazione. Questo è contrario alla direttiva. La Commissione ha avviato una procedura dŽinfrazione (Ip/09/1450) nei confronti dellŽItalia lŽ8 ottobre 2009. In risposta a tale provvedimento lŽItalia ha comunicato lŽintenzione di modificare la legislazione nazionale per uniformarla alla direttiva. Tuttavia, finora lŽItalia non ha attuato correttamente la direttiva. Di conseguenza la Commissione ha deciso in data odierna di deferire lŽItalia alla Corte di giustizia. Background La direttiva si applica alle situazioni in cui un consumatore acquista un servizio da una società che emette carte di pagamento, da un fondo dŽinvestimento, da una compagnia di assicurazioni o da un altro istituto finanziario attraverso Internet, telefono o fax. Per promuovere la fiducia dei consumatori che acquistano tali servizi a distanza, la direttiva stabilisce: lŽobbligo di fornire ai consumatori informazioni complete prima della conclusione del contratto; il diritto del consumatore di recedere dal contratto durante un determinato periodo di tempo; il divieto di prassi di commercializzazione volte a obbligare i consumatori ad acquistare un servizio non richiesto; regole volte a limitare il ricorso ad altre prassi quali telefonate ed e-mail non richieste.  
   
 

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