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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Ottobre 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: RYANAIR - AIUTI AD ALITALIA MERIDIANA E AIRONE

 
   
  Il Tribunale dell´Unione europea ha deciso, con sentenza, che la Commissione europea ha violato i suoi obblighi in virtù del Trattato Ce, non avendo adottato alcuna decisione in merito a determinate misure riconosciute, ad Alitalia, da parte delle autorità italiane (in particolare: il trasferimento di 100 dipendenti Alitalia ad Airone e Meridiana, il versamento di un indennizzo in ragione degli attentati 11 settmbre 2001, le riduzioni dei diritti aeroportuali negli aerioporti "pivot"). Il 3 novembre 2005 Ryanair Ltd. Ha trasmesso alla Commissione un «reclamo contro il governo italiano per gli aiuti di Stato alle compagnie aeree in Italia». Ha fatto seguito una lettera del 13 dicembre 2005, avente anche per oggetto un reclamo e - infine – il 16 giugno 2006, una lettera che denunciava la Air One e Meridiana per aver ripreso 100 dipendenti sardi da Alitalia, da aggiungere al reclamo precedente. Il 2 agosto 2007, non avendo ricevuto alcuna risposta alla denuncia del 3 novembre 2005, Ryanair ha inviato alla Commissione una lettera di messa in mora, invitandola formalmente ad agire. La Commissione ne ha confermando il ricevimento ma non ha risposto. Il 30 novembre 2007, Ryanair ha introdotto il suo ricorso per carenza al Tribunale Ue, sostenendo l´inerzia della Commissione in relazione alle diverse misure, tra cui in particolare: 1. Trasferimento di 100 dipendenti di Alitalia (denunciato nella lettera del 16 giugno 2006) 2. Finanziamento pubblico delle indennità pagate da Alitalia e incapacità dello Stato italiano di ottenere il pagamento dei debiti di Alitalia verso gli aeroporti italiani 3. Indennizzo aggiuntivo accordato ad Alitalia di 35 milioni di euro per i danni causati dagli eventi dell´11 settembre (denunciato nelle lettere del 3 novembre e 13 dicembre 2005) 4. Sconti Alitalia sui costi di carburante 5. Riduzioni dei diritti aeroportuali negli aeroporti "pivot" (denunciate nelle lettere del 3 novembre e 13 dicembre, 2005) 6. Restrizioni alle attività di Ryanair. La questione principale è quella di sapere se, in merito a tali misure, pesava sulla Commissione un obbligo di agire. Il Tue ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, al fine di pronunciarsi sulla carenza, è necessario verificare se, al momento della notifica formale alla Commissione, pesava su di essa il dovere di agire. In materia di aiuti di Stato, le situazioni in cui la Commissione è tenuta ad agire sono disciplinate dal regolamento n. 659/1999, concernente l´applicazione delle regole di concorrenza: ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta applicazione abusiva degli aiuti. Quando la Commissione dispone di queste informazioni, a prescindere dalla fonte, le esamina immediatamente. Quando la Commissione ritiene, sulla base di tali informazioni, che non ci sono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, ne informa l´interessato. In pratica, attraverso questo meccanismo, i soggetti interessati hanno il diritto di avviare l´esame preliminare inviando alla Commissione le informazioni in merito a presunti aiuti illegali; quest´ultima ha l´obbligo di esaminare, immediatamente, l´esistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato comune. Se la Commissione informa le parti interessate che non ci sono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, tali interessati possono presentare osservazioni. Una volta che le osservazioni degli interessati sono depositate ed è trascorso un ragionevole periodo di tempo, la Commissione deve chiudere la fase preliminare di esame con una decisione sull´inesistenza dell´aiuto oppure di non sollevare obiezioni o di avviare l´esame formale. Il Tue ricorda anzitutto che, in materia di aiuti di Stato, la presentazione di un reclamo non è soggetta ad alcuna forma particolare. Non vi è alcun obbligo di utilizzare un formulario standard. La Commissione non deve ricevere informazioni dettagliate per considerarsi in possesso di informazioni in merito a presunti aiuti illegali. Il legislatore dell´Unione europea non ha imposto che le parti interessate forniscano informazioni dettagliate alla Commissione perché quest´ultimo sia considerato in possesso di informazioni che richiedono di intraprendere un esame. In questo caso, su alcune misure (di cui sopra: punti 1, 3 e 5) la Commissione non ha comunicato a Ryanair che non vi era motivo sufficiente per pronunciarsi né ha adottato decisioni in proposito. Essa si è quindi trovata in uno stato di carenza il 2 ottobre 2007 (alla scadenza dei due mesi successivi all´invito ad agire di cui alla lettera di diffida del 2 agosto 2007). Su altre misure (di cui sopra: 2, 4, 6), la Corte ritiene che la Commissione ha giustamente sottolineato che non c´erano reclami e, pertanto, alcun obbligo di agire non gravava su di essa. Per tutte queste ragioni, il Tribunale dichiara che 1) La Commissione europea è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del Trattato Ce, non avendo adottato una decisione sul trasferimento di 100 dipendenti di Alitalia, sugli indennizzi accordati a seguito degli attentati dell´11 settembre e sulla riduzione delle tasse aeroportuali negli aeroporti "pivot" di cui ha beneficiato in particolare Alitalia. 2) Il ricorso è respinto per quanto riguarda il finanziamento delle indennità di licenziamento, gli sconti sulle spese di carburante e l´aeroporto di Alitalia, le restrizioni alle attività di Ryanair. (Tue, Sentenza nella causa T-442/07, Ryanair Ltd/commissione, ("Azione in carenza - Aiuti per Alitalia, Meridiana e Air One")  
   
 

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