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Notiziario Marketpress di Martedì 04 Ottobre 2011
 
   
  UE, AGENDA DIGITALE: CONSULTAZIONI PUBBLICHE SULLŽACCESSO ALLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI

 
   
  Bruxelles, 4 ottobre 2011 - La Commissione europea ha avviato due consultazioni pubbliche relative allŽaccesso di operatori alternativi alle reti di telefonia fissa e a banda larga appartenenti agli operatori storici. Le consultazioni costituiscono parte dellŽazione della Commissione per rafforzare il mercato unico dei servizi di telefonia adottando un approccio coerente e sistematico per regolamentare le reti di telefonia e a banda larga in tutti gli Stati membri. La prima consultazione riguarda lŽaccesso non discriminatorio di operatori alternativi alle infrastrutture e ai servizi degli operatori dominanti del settore. La seconda concerne le modalità utilizzate dai regolatori nazionali per calcolare i prezzi che gli operatori devono pagare per tale accesso allŽingrosso (misure di orientamento ai costi). Gli esiti consentiranno alla Commissione di redigere raccomandazioni affinché le misure di non discriminazione e di controllo dei prezzi siano applicate in modo coerente e possano incentivare gli investimenti. Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e responsabile dell’Agenda digitale, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di coerenza a livello normativo fra tutti gli Stati membri per garantire condizioni di parità nel settore delle telecomunicazioni nellŽUe al fine di promuovere la concorrenza e gli investimenti. Questo contribuirà a rassicurare i mercati: investire nelle reti di fibra è unŽoperazione sicura e redditizia". La coerenza normativa è essenziale per garantire che gli operatori di telecomunicazioni possano agire in un contesto prevedibile e basato su norme chiare, in particolare tenuto conto dellŽentità degli investimenti necessari per installare reti superveloci di fibra ottica (cfr. Memo/10/424). Queste reti di nuova generazione sono fondamentali per conseguire lŽobiettivo fissato dallŽAgenda digitale di fornire a tutti gli europei lŽaccesso alla rete veloce e superveloce entro il 2020 (cfr.Ip/10/581, Memo/10/199 e Memo/10/200). La sistematicità consente inoltre agli operatori di telecomunicazioni di essere attivi in diversi Stati membri. La consultazione sulla fissazione di prezzi allŽingrosso esamina in particolare le modalità con le quali il rapporto fra i prezzi dellŽaccesso in rame e in fibra ottica incida sugli incentivi per investire in nuove reti di fibra. La Commissione esamina queste tematiche poiché attualmente i regolatori nazionali delle telecomunicazioni adottano approcci diversi quando decidono di regolamentare questi ambiti. Una volta applicati dai regolatori nazionali del settore, gli orientamenti della Commissione garantiranno agli operatori di acquistare prodotti per lŽaccesso a banda larga, come lŽaccesso scorporato allŽanello locale o "bitstream", in modi analoghi in tutta lŽUe. A loro volta gli operatori potranno offrire ai consumatori servizi al dettaglio concorrenziali a condizioni equivalenti. Entrambe le consultazioni sono rivolte agli operatori di telecomunicazioni, alle associazioni di consumatori, ai regolatori nazionali, agli Stati membri e alle altre parti interessate fino al 28 novembre 2011. Contesto - Ai sensi del diritto unionale in materia di telecomunicazioni, i regolatori nazionali possono esigere che gli operatori dominanti non discriminino i loro concorrenti per favorire i propri rivenditori al dettaglio, impedendo in tal modo ai primi di abusare della loro posizione dominante sul mercato. Negli ultimi otto anni la Commissione ha esaminato proposte presentate dai regolatori nazionali relative agli operatori dominanti, nellŽambito della procedura di consultazione di cui allŽarticolo 7 della direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche (2002/21/Ec) (cfr. Memo/10/226). La Commissione ha osservato che i regolatori nazionali interpretano in modi diversi lŽesatta portata e lŽapplicazione dellŽ"obbligo di non discriminazione", così come differiscono il monitoraggio e lŽapplicazione. I regolatori nazionali delle telecomunicazioni applicano inoltre approcci notevolmente divergenti per quanto attiene alla fissazione dei prezzi orientati ai costi che gli operatori alternativi devono pagare per accedere alle infrastrutture di telecomunicazione. Anche nei casi in cui i regolatori nazionali del settore applichino la stessa modalità di calcolo dei prezzi per i medesimi prodotti dŽaccesso, si osservano variazioni sostanziali in termini di attuazione. Questo si traduce in una notevole divergenza di prezzi nellŽUnione, per es. Da 5,21€/mese in Lituania fino a 12,41€/mese in Irlanda per un accesso allŽingrosso al nodo locale. La Commissione non crede che tali differenze fra i paesi possano essere spiegate unicamente dalle variazioni dei costi effettivi. La frammentazione normativa che ne risulta non solo mette a repentaglio gli investimenti necessari nelle nuove tecnologie, ma ostacola anche lŽevoluzione del mercato unico europeo delle telecomunicazioni nonché lo sviluppo di operatori paneuropei. Per questo motivo la Commissione ha annunciato nellŽAgenda digitale europea di voler dare la priorità alla stesura di orientamenti in materia destinati ai regolatori nazionali. Le prossime fasi - Le norme Ue riviste in materia di telecomunicazioni, in vigore dal 25 maggio 2011, conferiscono alla Commissioni poteri supplementari volti a garantirne la corretta applicazione (cfr. Memo/11/321). In particolare, se la Commissione rileva divergenze nelle modalità con le quali i regolatori di uno Stato membro attuano tale normativa, creando eventuali ostacoli al mercato unico, da principio può emettere una raccomandazione, tenendo in massima considerazione il parere del Berec (lŽorganismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche). Ai sensi di tale normativa, i regolatori nazionali devono tenere nel "massimo conto" le raccomandazioni della Commissione. Dopo almeno due anni dallŽadozione della raccomandazione, la Commissione può adottare una decisione vincolante relativa allŽapplicazione armonizzata delle disposizioni del quadro di riferimento, comprese le misure correttive imposte agli operatori dominanti, ossia quelli che dispongono di un significativo potere di mercato. Se, sulla base dei risultati delle consultazioni, la Commissione decidesse di emettere orientamenti sotto forma di una raccomandazione, innanzitutto chiederebbe un parere al Berec, a norma dellŽarticolo 19 della direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche (2002/21/Ce), e al comitato per le comunicazioni (Cocom), un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri. Il testo della consultazione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.Europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm  Sito internet dellŽAgenda digitale: http://ec.Europa.eu/digital-agenda  Sito internet di Neelie Kroes: http://ec.Europa.eu/commission_2010-2014/kroes/  Per seguire Neelie Kroes su Twitter: http://twitter.Com/neeliekroeseu    
   
 

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