Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Gennaio 2007
 
   
  LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, PACCHETTO FERROVIARIO: PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEI VIAGGIANO SU BINARI DIVERSI

 
   
  Strasburgo, 22 gennaio 2007 - Il Parlamento tira dritto e propone una vagonata di emendamenti alle indicazioni del Consiglio sulle proposte relative alla liberalizzazione del trasporto passeggeri, ai diritti e agli obblighi dei passeggeri e alla certificazione del personale viaggiante. I deputati, infatti, intendono consentire un risarcimento anche per i ritardi sulle tratte nazionali e sollecitano norme più incisive a favore delle persone a mobilità ridotta e pretendono una relazione annuale sulla qualità dei servizi. Sarà quindi necessario ricorrere alla "conciliazione" per cercare un compromesso tra i colegislatori. Ma non sulla richiesta di apertura dei mercati nazionali, che non ha raccolto sufficienti consensi da parte dei deputati. Liberalizzazione del trasporto ferroviario - Nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010, la Commissione ha annunciato di voler proseguire la realizzazione del mercato interno dei servizi ferroviari anche attraverso la proposta di aprire il mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. Già il primo e il secondo pacchetto ferroviario contengono disposizioni dettagliate sull´accesso all´infrastruttura, l´interoperabilità e la sicurezza ferroviaria a livello nazionale e europeo, fornendo un quadro che consentirà l´apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci e di trasporto internazionale di passeggeri. Il Parlamento, in prima lettura, insisteva affinché il campo d´applicazione della direttiva fosse esteso ai servizi di trasporto nazionali, non limitandosi a quelli internazionali. Chiedeva inoltre che la liberalizzazione di questi ultimi fosse anticipata dal 2010 al 2008, prevedendo l´apertura delle tratte nazionali nel 2012. La relazione di Georg Jarzembowski (Ppe/de, De), adottata oggi dal Parlamento propone di accettare la data del 1° gennaio 2010, sostenuta dal Consiglio, per la liberalizzazione del traffico internazionale di passeggeri. Tuttavia, per mancanza della maggioranza qualificata, rinuncia a chiedere l´apertura del traffico nazionale, questa volta a partire dal 2017 (o dal 2022 per i dieci Stati membri che hanno aderito all´Ue nel 2004), che era invece avversata dai Ministri. Visto il risultato della votazione, tale questione non potrà essere oggetto di negoziati nell´ambito della procedura di conciliazione. D´altra parte, il Parlamento ha accolto un emendamento che chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 dicembre 2012, una relazione che analizzi lo stato di preparazione per l´apertura del mercato dei servizi nazionali passeggeri e di presentare eventualmente delle misure di accompagnamento per agevolarla nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. In proposito, il relatore ha dichiarato che tale risultato è stato dovuto all´assenza di un gran numero di deputati dall´Aula e alla contemporanea necessità di ottenere la maggioranza qualificata di 393 voti. Se il voto si fosse tenuto il giorno precedente, ha aggiunto, forse sarebbe passata la linea della commissione trasporti. Riguardo al cosiddetto cabotaggio, ossia la possibilità di far salire e scendere passeggeri di un convoglio internazionale tra stazioni situate nel medesimo Stato membro, il Consiglio, pur accettandone il principio, propone di concedere tale diritto di accesso ai soli servizi internazionali la cui "finalità principale" è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Intende così evitare che si giunga, di fatto, all´apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri. Tale limitazione, respinta dalla commissione trasporti, è stata però accettata dal Parlamento. La proposta della Gue/ngl di respingere in toto la posizione comune non è stata accolta dall´Aula con 104 voti favorevoli, 434 contrari e 4 astensioni. Per completezza, va precisato che l´attuale legislazione comunitaria ha aperto alla concorrenza il trasporto ferroviario di merci dal 1° gennaio 2007. Diritti e obblighi dei passeggeri - Con la sua proposta, la Commissione sottolinea la necessità di riportare gli utenti dei sistemi di trasporti al centro della politica europea dei trasporti e di eliminare le carenze nei livelli di servizi nel settore del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia. La proposta di regolamento rappresenta inoltre una risposta ai reclami ricevuti dalla Commissione da parte di cittadini europei riguardo alla qualità inadeguata del servizio fornito dalle imprese di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. Il Parlamento, già in prima lettura, aveva chiesto che la normativa sui diritti dei passeggeri non fosse applicata unicamente alle linee internazionali, come proposto dall´Esecutivo, ma anche agli utenti che viaggiano sulle reti nazionali degli Stati membri. Il Consiglio, nella sua posizione comune, ha deciso di limitare il campo di applicazione per quanto riguarda i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni ed i requisiti di qualità del servizio. Pertanto, al fine di evitare oneri finanziari eccessivi, propone di applicarle soltanto ai viaggi internazionali nel quadro di servizi internazionali e di escludere i fornitori di servizi nazionali (per le tratte di un viaggio internazionale) dagli obblighi relativi al rimborso e agli itinerari alternativi, all´indennità per il prezzo del biglietto e all´assistenza in caso di ritardi all´arrivo o alla partenza. La relazione di Dirk Sterckx (Alde/adle, Be) approvata dal Parlamento non condivide questo approccio. I deputati infatti ritengono che non abbia senso legiferare per una minoranza cosi limitata di passeggeri (il 5%), lasciando senza protezione la maggior parte degli utenti delle ferrovie, in particolare i pendolari. D´altra parte, osservano che la legislazione europea in materia di trasporti aerei non opera questa distinzione tra voli nazionali e internazionali quando si tratta di proteggere i diritti dei passeggeri o di stabilire le responsabilità in caso di incidente o di ritardo. Sull´entità dell´indennità di ritardo, d´altra parte, è accolta la proposta del Consiglio di rimborsare ai passeggeri il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti ed il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti, rinunciando così a chiedere, come in prima lettura, il 75% per ritardi superiori ai 180 minuti. Tali indennità andrebbero corrisposte ai passeggeri entro un mese dalla domanda di rimborso, e non entro 14 giorni come proposto dal Consiglio. Gli utenti che sono in possesso in un abbonamento, invece, avranno diritto a un´indennità corrisposta sotto forma di riduzione di prezzo all´acquisto di un nuovo abbonamento o di prolungamento del periodo di validità dell´abbonamento esistente. Per quanto concerne la responsabilità delle imprese ferroviarie in caso di morte o lesioni dei passeggeri, il Consiglio rinvia a una Convenzione internazionale. Il Parlamento, facendo proprio un emendamento proposto dall´Alde/adle, chiede che non vi siano limiti finanziari di responsabilità dell´impresa ferroviaria in caso di morte o lesioni fisiche di un passeggero. E´ precisato che anche se l´impresa ferroviaria contesta le sue responsabilità in ordine alle lesioni fisiche causate a un passeggero, «essa rimane l´unico interlocutore» e «il solo organismo» da cui il passeggero «può esigere il risarcimento danni», fatti salvi i ricorsi per risarcimento che l´impresa può avviare contro terzi. Una serie di emendamenti hanno l´obiettivo di tutelare le persone a mobilità ridotta e i disabili. Sulla scorta di quanto previsto per il trasporto aereo, i deputati dispongono che un´impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator - salvo determinate eccezioni - non possono rifiutare, a causa della mobilità ridotta del passeggero, di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto. Le prenotazioni e i biglietti, inoltre, debbono essere offerti alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Chiedono poi che, per garantire a queste persone la possibilità di viaggiare, dovranno essere eliminati tutti gli ostacoli che impediscono l´accesso ai binari, l´imbarco o lo sbarco dei treni, o la semplice permanenza nelle carrozze. Un altro emendamento chiede poi che, qualora la riduzione della mobilità non consenta a una persona di avere accesso ai servizi offerti sul treno ai passeggeri e se il treno è sprovvisto di personale di accompagnamento, all´impresa ferroviaria è consentito fornire servizi alternativi o adottare altre disposizioni per raggiungere il medesimo fine. Inoltre, tutti i treni, compresi quelli internazionali e quelli ad alta velocità, dovranno consentire ai passeggeri di portare con sé, eventualmente dietro pagamento, in uno spazio polivalente appositamente previsto, sedie a rotelle, carrozzelle per bambini, biciclette e attrezzature sportive. Un altro emendamento impone a imprese ferroviarie, gestori delle stazioni e tour operator di informare i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono in virtù del regolamento. Facendo proprio un emendamento avanzato dal Pse, infine, il Parlamento chiede alle imprese ferroviarie di pubblicare ogni anno una relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio. Questi risultati dovranno essere pubblicati sul loro sito internet e su quello delle autorità competenti, nonché su quello dell´Agenzia ferroviaria europea in modo tale da permettere una comparazione dei risultati delle diverse imprese ferroviarie. Certificazione del personale di bordo - La proposta della Commissione prevede l´introduzione di una licenza europea comprendente due parti: la licenza Ue propriamente detta (rilasciata sulla base di requisiti comunitari generali minimi), ed un certificato complementare armonizzato, che riflette le esigenze connesse all´utilizzazione di un particolare sistema ferroviario. Inoltre, il testo mira a definire meglio i poteri e le responsabilità per quanto riguarda la formazione, la valutazione e il riconoscimento delle qualifiche dei macchinisti e degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni attinenti alla sicurezza. La posizione comune del Consiglio e la prima lettura del Parlamento divergono nettamente per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva. Il Consiglio, infatti, lo limita ai macchinisti e non richiede alcuna certificazione per gli altri membri del personale viaggiante. Il Parlamento, con la relazione di Gilles Savary (Pse, Fr), chiede nuovamente l´estensione della normativa anche "all´altro personale viaggiante addetto a mansioni attinenti alla sicurezza". Con tale termine - è precisato - si intendono gli agenti a bordo del treno che, pur non essendo macchinisti, concorrono a garantire la sicurezza dello stesso, dei passeggeri e delle merci trasportate. .  
   
 

<<BACK