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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Gennaio 2007
 
   
  INTERNET: NON È REATO SCARICARE SENZA LUCRO

 
   
  La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 149 del 9 gennaio scorso, ha affermato che non è reato scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto d´autore, se questo non implica alcun guadagno economico. Nel caso sottopostole la Corte ha annullato la sentenza con la quale la Corte d´Appello di Torino, invocando gli artt. 171 bis e 171 ter della Legge n. 633/41 sul diritto d´autore che puniscono chi, a scopo di lucro, diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright, aveva condannato a 3 mesi e 10 giorni di reclusione due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di un’associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright. I due ragazzi avevano sviluppato una rete peer to peer per scambiare file con altre persone collegate a internet, collegandosi via File transfer protocol (Ftp) ad un server istallato nel computer di un´associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d´accesso occorreva condividere la propria scorta di musica, film, videogiochi o software. Secondo la Corte di Cassazione, però, l´attività dei due imputati non aveva alcun fine di lucro e, quindi, non si configurava l´effettiva violazione della legge: "i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all´imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell´ingegno protette dal diritto d´autore, poiché la duplicazione, in effetti, avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l´esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio". Per quanto riguarda poi il sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da copyright, secondo i giudici della Cassazione "doveva escludersi ogni fine commerciale". Rilevando che "le operazioni di download sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi” e che per scopo di lucro deve intendersi "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell´autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere", i giudici della Cassazione hanno annullato la sentenza della Corte d’Appello di Torino senza rinvio per cui i due ragazzi sono stati definitivamente prosciolti. . .  
   
 

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