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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Novembre 2011
 
   
  LA COMMISSIONE EUROPEA DEFERISCE L´ITALIA E LA POLONIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER INCOMPLETO RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA SUI REQUISITI PATRIMONIALI

 
   
   Bruxelles, 28 novembre 2011 — La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l´Italia e la Polonia poiché i due Stati membri non hanno ancora provveduto al recepimento della terza direttiva sui requisiti patrimoniali (2010/76/Ue) e di chiedere alla Corte di comminare ammende nei confronti dei suddetti Stati membri. Il termine per il recepimento è scaduto il 1° gennaio 2011. La terza direttiva sui requisiti patrimoniali verte sulle disposizioni della direttiva in materia di politiche di remunerazione e su altre politiche relative alla proroga di taluni requisiti patrimoniali minimi degli istituti di credito (una seconda data di scadenza di recepimento è stata fissata al 31 dicembre 2011: le disposizioni in parola non sono interessate dal presente ricorso). La Commissione ha fatto uso della nuova possibilità offerta dal trattato di Lisbona di chiedere alla Corte di comminare fin dall´inizio del procedimento penali giornaliere agli Stati membri che non abbiano recepito integralmente la direttiva il giorno in cui è stata emessa la sentenza di constatazione dell´inadempienza. Le ammende finanziarie chieste alla Corte ammontano a 96.446,70 Eur / giorno per l´Italia e a 37.396,80 Eur / giorno per la Polonia. L´importo è stato fissato sulla base delle rispettive situazioni degli Stati membri nonché della gravità dell´infrazione accertata. Le ammende finanziarie richieste sono penali giornaliere che dovrebbero essere versate a decorrere dal giorno della sentenza della Corte (sempre che nel frattempo non si sia già provveduto all´adeguamento), e questo fino a quando il processo di recepimento non sia stato ultimato. Contesto La direttiva 2010/76/Ue è stata adottata il 24 novembre 2010. Fin dal mese di marzo 2011, la Commissione aveva lanciato una serie di procedimenti nei confronti degli Stati membri in ritardo nel recepire la direttiva di cui trattasi (cfr. Ip/11/612). I due Stati membri attualmente interessati sono gli unici a non avere ancora recepito integralmente il testo della direttiva. La Polonia, pur avendo già notificato alcune misure adottate per dare attuazione alla direttiva, non ha ancora recepito tutte le disposizioni inerenti alla proroga dei requisiti patrimoniali minimi e non ha comunicato le misure di esecuzione adottate dall´autorità di vigilanza in materia di politiche remunerative. L´italia, invece, non ha finora comunicato alcuna misura di recepimento. Qual è l´obiettivo della normativa Ue in materia? La direttiva 2010/76/Ue modifica le direttive 2006/48/Ce e 2006/49/Ce per quanto riguarda i requisiti patrimoniali, volte a garantire la solidità finanziaria di banche e imprese di investimento. Tali direttive stabiliscono di quanti fondi propri debbano disporre i suddetti istituti di credito per coprire i loro rischi e tutelare i depositanti. Questo quadro giuridico deve essere regolarmente perfezionato ed aggiornato per soddisfare le esigenze del sistema finanziario nel suo insieme. La direttiva contrasta l´effetto perverso degli incentivi retributivi, richiedendo a banche e imprese di investimento di applicare rigorose politiche di remunerazione che non incoraggino o ricompensino un´eccessiva esposizione al rischio. Le autorità di vigilanza bancaria hanno facoltà di sanzionare le banche che adottano politiche remunerative non conformi ai nuovi requisiti. Essa impone altresì una percentuale di fondi propri specifica per le ricartolarizzazioni, al fine di garantire che le banche tengano nel debito conto i rischi correlati all´investimento in questi prodotti finanziari così complessi, nonché nuove norme più rigorose in materia di pubblicità al fine di garantire la fiducia dei mercati necessaria per incoraggiare le banche a ricorrere nuovamente ai prestiti interbancari. Infine, la direttiva modifica le modalità con cui le banche valutano i rischi connessi ai loro portafogli di negoziazione per fare in modo che esse tengano pienamente conto delle perdite che potrebbero scaturire da evoluzioni negative del mercato in situazioni di crisi. Per ulteriori informazioni Sui requisiti patrimoniali: http://ec.Europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm    
   
 

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