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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Novembre 2011
 
   
  TRASPORTO AEREO: LA COMMISSIONE INVITA AUSTRIA, GERMANIA, ITALIA E LUSSEMBURGO A CONFORMARSI ALLE NORME SUI DIRITTI AEROPORTUALI

 
   
   Bruxelles, 28 novembre 2011 — in data 24 novembre la Commissione ha invitato Austria, Germania, Italia e Lussemburgo ad adottare provvedimenti legislativi nazionali per attuare la normativa Ue e garantire così che i diritti aeroportuali siano trasparenti e non discriminatori. La richiesta della Commissione è formulata attraverso un "parere motivato" nellŽambito dei procedimenti di infrazione dellŽUnione europea. Gli Stati membri citati devono comunicare alla Commissione entro un periodo di due mesi le misure adottate per recepire pienamente le disposizioni pertinenti di diritto dellŽUnione; in caso contrario la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dellŽUnione europea. Le norme dellŽUe - La direttiva sui diritti aeroportuali , adottata nel marzo 2009, chiede agli Stati membri di adottare atti legislativi per garantire che i diritti aeroportuali imposti ai vettori aerei nei principali aeroporti dellŽUnione europea siano calcolati sulla base dei principi della trasparenza e della non discriminazione, e siano oggetto di consultazioni periodiche, come stabilito nelle politiche concordate dallŽOrganizzazione internazionale dellŽaviazione civile (Icao). I diritti in oggetto sono versati dai vettori aerei per lŽuso delle piste aeroportuali e comprendono le tasse aeroportuali addebitate ai passeggeri a copertura dei costi dŽuso dellŽinfrastruttura dei terminali aeroportuali. I diritti aeroportuali rappresentano una voce significativa nei costi dei vettori e, in ultima analisi, gravano sui passeggeri in quanto sono inclusi nel prezzo del biglietto. La direttiva sancisce che gli aeroporti sono tenuti a consultare le compagnie aeree in relazione ai diritti in parola e a fornire informazioni sui costi sostenuti per la fornitura dei servizi per i quali richiedono il pagamento di diritti. Gli Stati membri sono tenuti inoltre a designare unŽautorità indipendente con il potere di dirimere le controversie tra aeroporti e vettori aerei. Motivazioni della decisione - LŽaustria, la Germania, lŽItalia e il Lussemburgo non hanno comunicato alla Commissione lŽadozione dei provvedimenti legislativi necessari per conformarsi alla citata direttiva, benché fossero tenuti a farlo entro il 15 marzo 2011. A tuttŽoggi, 19 Stati membri hanno comunicato di aver pienamente recepito la direttiva, mentre in quattro Stati membri la procedura di recepimento è tuttora in corso. La Commissione è attualmente impegnata nella valutazione dei provvedimenti legislativi nazionali per accertare che siano conformi alle disposizioni della direttiva. Effetti concreti della mancata attuazione - UnŽattuazione non adeguata della direttiva potrebbe comportare per i passeggeri costi più elevati del dovuto per i loro spostamenti in aereo, sia allŽinterno dellŽUnione europea sia per i voli a lungo raggio in partenza dallŽUnione europea.  
   
 

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