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Notiziario Marketpress di Martedì 29 Novembre 2011
 
   
  TRENTO: IRAP E ACCORDO DI MILANO: LA CORTE COSTITUZIONALE DA´ RAGIONE ALLA PROVINCIA

 
   
  Trento, 29 novembre 2011 - Una sentenza importante quella depositata il 25 novembre dalla Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità dell´operato della Provincia in materia di Irap, in particolare per quanto riguarda la detrazione, prevista dalla Finanziaria 2011, per i soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito. La sentenza ha riconosciuto inoltre il rango costituzionale delle disposizioni in materia finanziaria concordate con lo Stato in seguito all’Accordo di Milano. Il presidente Lorenzo Dellai ha espresso piena soddisfazione per questa decisione, che rappresenta un nuovo, importante riconoscimento delle prerogative autonomistiche della Provincia. Con la sentenza n. 323 depositata oggi - 25 novembre 2011 - la Corte costituzionale, accogliendo le tesi della Provincia autonoma di Trento, ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell’articolo 27, comma 4, della legge Finanziaria provinciale per l’anno 2011, che prevedeva una detrazione Irap per i soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito.Per la Corte la detrazione dell’Irap prevista dalla disposizione provinciale impugnata dallo Stato è consentita da una specifica disposizione statutaria (comma 1-bis dell’art. 73 dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige), modificata a seguito dell’Accordo di Milano del 2009, che consente alle Province autonome, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Secondo la Corte quindi la norma statutaria attribuisce alle Province autonome ampia libertà di manovra, e le autorizza ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato e quindi ad influire sul gettito del tributo erariale ad esse destinato, alla sola condizione che le modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall’applicazione dell’aliquota massima consentita. Ne consegue, secondo la Corte, che, entro tali limiti, le Province potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell’ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione dell’aliquota. Particolare soddisfazione ha altresì avuto il riconoscimento di norme di «rango costituzionale» dato dalla Corte alle disposizioni in materia finanziaria concordate con lo Stato in seguito all’Accordo di Milano, alle quali, ancorché introdotte secondo le procedure statutarie con una legge ordinaria dello Stato (legge finanziaria dello Stato per l’anno 2010), la Corte ha riconosciuto il valore di parametro costituzionale.  
   
 

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