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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Novembre 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTO CONCESSO DALLE AUTORITÀ ITALIANE ALLE SOCIETÀ RECENTEMENTE QUOTATE IN BORSA – NORMATIVA CHE PREVEDE AGEVOLAZIONI FISCALI

 
   
  Il decreto legge n. 269/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, prevedeva che per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro Ue successivamente alla data di entrata in vigore del d.L. Stesso e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota dell’imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due periodi d’imposta successivi. Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro. Le autorità italiane avevano previsto, per il solo 2004, un minor gettito fiscale di 56 milioni di euro. Tale regime di aiuti è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 senza essere stato notificato alla Commissione. Dopo aver inviato alle autorità italiane vari solleciti infruttuosi aventi ad oggetto gli obblighi ad esse incombenti in forza dell’art. 88, n. 3, Ce, la Commissione, il 16 marzo 2005, ha adottato la decisione 2006/261/Cee, dichiarando che tale regime di aiuti offre evidenti vantaggi selettivi, in quanto deroga al normale funzionamento del sistema tributario e favorisce un numero limitato di società. Le agevolazioni concesse proverrebbero dallo Stato sotto forma di rinuncia a gettiti d’imposta di norma percepiti dall’erario italiano. Le misure controverse potrebbero colpire gli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza tra imprese. Il 26 maggio 2005, l´Italia ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento della decisione. Il Tribunale di primo grado ha respinto integralmente il ricorso. Corte di giustizia Ue, sentenza nella causa C-458/09 P, Italia/commissione Ricordiamo che con la sentenza C-304/09 del 22 dicembre 2010, la Corte ha già dichiarato l´inadempimento dell´Italia che non ha adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari al fine di sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 2006/261/Ce. Detta sentenza - insieme alle altre relative alle esenzioni fiscali alle imprese pubbliche (C-207/05 del 5 giugno 2006 ), agli aiuti all´occupazione per le imprese in amministrazione starordinaria con più di 1000 dipendenti (C-280/05, del 6 dicembre 2007), agli incentivi fiscali alle società che partecipano ad esposizioni all´estero (C-305/09 del 5 maggio 2011) - è stata menzionata nella recente sentenza sulle sazioni pecuniarie per il mancato recupero dei vantaggi fiscali ottenuti attraverso il Contratto di formazione lavoro (C-496/09 del 17 novembre 2011) come una delle numerose sentenze d´inadempimento pronunciate sulla base dell´art. 88, n. 2, Ce, per non avere l´Italia recuperato immediatamente ed effettivamente aiuti versati in forza di regimi dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune. La Corte ha lasciato intendere (punti 89 a 91) che in ragione di detti inadempimenti si imponeva l´adozione della misura dissuasiva (sanzione pecuniaria)  
   
 

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