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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Dicembre 2011 |
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DIRETTORI DELLE TESTATE ON-LINE: NON SONO RESPONSABILI DEI COMMENTI DEI LETTORI - DA UNA TESTATA ON-LINE NON SI PUÒ PRETENDERE LA RIMOZIONE DEI TESTI
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Ai direttori delle testate on-line - per i quali la Cassazione ha già stabilito che non si possono applicare le norme sulla stampa - non si può addebitare neppure la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio. Lo sottolinea la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 44126/2011 che ha annullato, senza rinvio, la condanna per omesso controllo nei confronti dell´ex direttore dell´edizione on-line dell´Espresso Daniela Hamaui. Ai giudici di legittimità, il legale di Hamaui ha fatto presente che l´articolo incriminato «non era un commento giornalistico, ma un ´post´ inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo». Consapevoli delle peculiarità delle edizioni on-line, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l´omesso controllo, ma l´omessa rimozione del commento. In questo modo, però, ha obiettato il legale, si «stravolge la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l´omissione di controllo successivo». Accogliendo tali obiezioni, la Corte di Cassazione rileva che tra l´editoria cartacea e quella elettronica non c´è solo una «diversità strutturale» ma «altresì la impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l´omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita». Per quanto riguarda le differenze tra on-line e stampa cartacea, la Cassazione ricorda che «perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico». Le testate elettroniche difettano di entrambe i requisiti perchè «non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale», e perchè vengono diffuse «non mediante la distribuzione» |
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