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Notiziario Marketpress di Giovedì 01 Dicembre 2011
 
   
  31 DICEMBRE 2011: TERMINE ULTIMO PER IMPUGNARE I CONTRATTI A TERMINE, I CONTRATTI A PROGETTO E LE ALTRE COLLABORAZIONI, SECONDO IL “COLLEGATO LAVORO”.

 
   
   Ragusa, 1 dicembre 2011 - La segreteria provinciale delle federazioni Fials,fesica,fismic aderenti alla Confsal, avvisa i lavoratori. Chi ha lavorato per diverso tempo con lo stesso datore di lavoro, in forza di ripetuti (più di due) contratti a termine, contratti a progetto e collaborazioni a partita Iva, - avvisa il Segretario Provinciale delle federazioni aderenti alla Confsal, Giorgio Iabichella - deve immediatamente impugnare eventuali anomalie, in quanto una volta scaduto il termine del prossimo 31 dicembre, non sarà più possibile impugnare i vecchi contratti cessati prima del 23 novembre 2010. Non tutti sanno che nel 2010 è stata emanata una legge riguardante il mondo del lavoro capace di influire su tutti i contratti a tempo determinato, qualora il rapporto di lavoro si sia già concluso. Si tratta del cosiddetto “Collegato Lavoro”, ovvero la legge n. 183/10, entrata in vigore il 24 novembre 2010. I lavoratori che ritengono di essere stati vittima di un rapporto di lavoro irregolare a tempo determinato, a progetto, un recesso, un trasferimento o un licenziamento illegittimo, possono rivolgersi, per maggiori chiarimenti, ad una sede della Confsal in Provincia di Ragusa, contattando il 346.6133863, gli indirizzi e-mail fials.Confsal.rg@tiscali.it  , fesica.Confsal.rg@tiscali.it  oppure ricercando su facebook la pagina di “Confsal Ragusa”. Quindi – conclude Iabichella - non sarà più possibile avanzare alcuna pretesa, in relazione a rapporti e contratti di lavoro già conclusi, se non si procede alla impugnazione del contratto e dei relativi termini entro il 31 dicembre 2011. Mentre per i rapporti di lavoro conclusi successivamente all´entrata in vigore del Collegato Lavoro, quindi successivamente al 23 novembre 2011, sarà necessario impugnare, con raccomandata a/r, cio’ che si riterrà illegittimo, entro 60 giorni dalla conclusione del rapporto stesso.  
   
 

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