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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Gennaio 2007
 
   
  TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 QUANDO PAGARE, QUANTO PAGARE, DOVE PAGARE ANCHE CON IL TELEFONO O IN INTERNET

 
   
   Roma, 22 gennaio 2007 - Aci gestisce i servizi di riscossione, gestione e controllo delle tasse automobilistiche nelle seguenti Regioni e Province autonome: - Abruzzo - Basilicata - Calabria - Emilia Romagna - Lazio - Lombardia - Puglia - Toscana - Umbria - Veneto (solo per alcuni servizi) - Prov. Aut. Bolzano - Prov. Aut. Trento. 1. Veicoli In Circolazione - Entro il 31 gennaio deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 Kw se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9Hp se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2006. Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per trasporto di imbarcazioni ecc. ), nonché le auto storiche, i ciclomotori e i quadricicli leggeri prima della messa in circolazione su strada pubblica. Per i residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, intestatari dei medesimi veicoli, tale scadenza è stata prorogata al 2 aprile. Entro il 28 febbraio deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 Kw se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9Hp se immatricolate fino al 31/12/1997, per i motoveicoli, gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di gennaio 2007. Per i residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, intestatari dei medesimi veicoli, tale scadenza è stata prorogata al 2 aprile. Entro il 31 maggio deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 Kw se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9Hp se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta ad aprile 2007. Entro il 30 giugno deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di maggio 2007. Entro il 31 agosto deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 Kw se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9Hp se immatricolate fino al 31/12/1997, nonché per i motoveicoli e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di luglio 2007. Entro il 30 settembre deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 Kw se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9Hp se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a agosto 2007. Entro il 31 ottobre deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di settembre 2007. 2. Veicoli Di Prima Immatricolazione - Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione, invece, va versato entro il mese di immatricolazione. Se l´acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare il bollo auto entro il mese successivo a quello di immatricolazione, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione. Regione Lombardia: nella Regione Lombardia, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal l° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito nell´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l´immatricolazione. I rinnovi del pagamento di tali veicoli debbono essere effettuati entro l´ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello di immatricolazione. Occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4/5) e moltiplicare il corrispondente valore riportato nella seguente tabella per ogni Kw di potenza dell´automobile ad uso privato o Cv, per le auto il cui libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in Cv. Per i veicoli di potenza superiore ai 100 Kw (o 136 Cv) il calcolo va effettuato aggiungendo all´importo base moltiplicato per 100 Kw (o 136 Cv) i singoli Kw eccedenti i 100 (o i Cv eccedenti i 136) moltiplicati per l´importo unitario riportato nel rigo successivo. Nel caso di pagamenti inferiori all´anno occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne "pagamenti frazionati" e moltiplicarli per il numero di Kw (o Cv), dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicando tale risultato per il numero di mesi per cui si intende pagare la tassa auto.
Valore Annuo Del Kw Valore Annuo Del Cv
Tipo Del Veicolo Espresso In Euro Espresso In Euro
Per pagamenti Per pagamenti Per pagamenti Per pagamenti
Autovetture e autovei- effettuati per frazionati effettuati per frazionati
coli trasporto promiscuo l´intero anno l´intero anno
e autocarri arti comma. 240 solare solare
Legge 296/2006*
Euro 0 (100 Kw/136 Cv) 3,00 3,09 2,21 2,27
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,50 4,59 3,31 3,78
Euro 1(100 Kw/136 Cv) 2,90 2,99 2,13 2,20
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,35 4,48 3,20 3,30
Euro 2 (100 Kw/136 Cv) 2,80 2,88 2,06 2,12
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,20 4,33 3,09 3,19
Euro 3 (100 Kw/136 Cv) 2,70 2,78 1,99 2,05
Oltre Iookw/136 Cv cad. 4,05 4,17 2,98 3,07
Euro 4 e 5(100 Kw/136 Cv 2,58 2,66 1,90 1,96
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 3,87 3,99 2,85 2,94
* Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria Fo con 4 e più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in Kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in Kw (Ad. 1 comma 240 Legge 296/2006).
Per le autovetture intestate a soggetti residenti nelle Regioni Calabria, Abruzzo e Toscana i coefficienti cui fare riferimento per l´anno 2007 sono i seguenti:
Valore Annuo Del Kw Valore Annuo Del Cv
Tipo Del Veicolo Espresso In Euro Espresso In Euro
Per pagamenti Per pagamenti Per pagamenti Per pagamenti
Autovetture e autoveicoli effettuati per frazionati effettuati per frazionati
trasporto promiscuo l´intero anno l´intero anno
e autocarri arti comma. 240 solare solare
Legge 296/2006*
Euro 0 (100 Kw/136 Cv) 3,30 3,40 2,43 2,50
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,95 5,05 3,64 4,16
Euro 1(100 Kw/136 Cv) 3,19 3,29 2,34 2,42
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,79 4,93 3,52 3,63
Euro 2 (100 Kw/136 Cv) 3,08 3,17 2,27 2,33
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,62 4,76 3,40 3,51
Euro 3 (100 Kw/136 Cv) 2,97 3,06 2,19 2,26
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,46 4,59 3,28 3,38
Euro 4 e 5(100 Kw/136 Cv 2,84 2,93 2,09 2,16
Oltre 100Kw/136 Cv cad. 4,26 4,39 3,14 3,23
* Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria Fo con 4 e più posti e che abbiano un
rapporto tra la potenza espressa in Kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa
automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in Kw (Ad. 1 comma 240 Legge
296/2006).
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a Gpl, a idrogeno - a prescindere dalla tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe dell´anno 2006 (per la Toscana aumentate del 10%), ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni. Tale disposizione ha valore per le periodicità decorrenti dal l° gennaio 2007 sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione. Anche per i motocicli occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme (Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5) applicando le seguenti regole: per i motocicli fino a 11 Kw è dovuta una tassa fissa secondo gli importi riportati nella seguente tabella; per i motocicli di oltre 11 Kw di potenza, oltre alla tassa fissa, è dovuta una addizionale per ogni kW di potenza del motore secondo i coefficenti riportati nella seguente tabella.
6. Motocicli oltre 50 cc. Fino A 11 Kw Superiore a 11 Kw (oltre all´importo base)
Euro 0 26,00 1,70 per ogni Kw
Euro 1 23,00 1,30 per ogni Kw
Euro 2 21,00 1,00 per ogni Kw
Euro 3 19,11 0,88 per ogni Kw
Per i motocicli intestati a soggetti residenti nelle Regioni Abruzzo, Calabria e Toscana i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.
Motocicli oltre 50 cc. Fino A 11 Kw Oltre 11 Kw (oltre all´importo base)
Euro 0 28,60 1,87 per ogni Kw
Euro 1 25,30 1,43 per ogni Kw
Euro 2 23,10 1,10 per ogni Kw
Euro 3 21,02 0,97 per ogni Kw
La tabella indica a livello regionale i soggetti abilitati alla riscossione del bollo auto e il relativo costo per l´automobilista:
Regione Aci Banche Posta Tabaccai Agenzie Pratiche Telebollo Aci 199. 711. 711 - Bollonet Aci
Auto www. Aci. It
Abruzzo Euro 1,55 No Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automob. + Euro 1,55
Basilicata Euro 1,55 No Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automob. + Euro 1,55
Calabria Gratis No Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automobilistica
Campania Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Emilia Romagna Gratis No Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automobilistica
Friuli V. Giulia Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Lazio Euro 1,55 Euro 1,29 Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automob. + Euro 1,55
Liguria Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Lombardia Euro 1,55 Gratis Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automobilistica +
Euro 1,03
Marche Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Molise Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
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Regione Aci Banche Posta Tabaccai Agenzie Pratiche Auto Telebollo Aci 199. 711. 711 - Bollonet Aci www. Aci. It
Piemonte Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Puglia Euro 1,55 No Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automob. + Euro 1,55
Sardegna Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Sicilia Euro 1,55 _ Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Toscana Euro 1,55 Euro 1,55 Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automobilistica + Euro
1,55
Umbria Euro 1,55 No Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automobilistica + Euro
1,55
Valle D´aosta Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Veneto Euro 1,55 - Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 No
Prov. Aut. Bolzano Euro 1,55 No Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automob. + Euro 1,55
Prov. Aut. Trento Gratis Gratis Euro 1 Euro 1,55 Euro 1,55 2% tassa automobilistica
Bollo: Si Puo´ Pagare Anche Con Il Telefono O In Internet - Grazie all´Aci, si può pagare il bollo auto senza uscire di casa: i residenti nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento, e nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria possono pagare con il telefono o in Internet con i servizi di Telebollo e Bollonet. Il primo risponde al numero 199. 711. 711, mentre il secondo è un servizio disponibile sul sito www. Aci. It. I vantaggi sono evidenti: si paga senza spostamenti, quando si vuole e senza code utilizzando la propria carta di credito. La ricevuta del versamento arriverà direttamente tramite e- mail. Il costo dell´operazione è pari al 2% dell´importo dovuto, oltre al costo dell´operazione di versamento previsto dalla Regione/provincia Autonoma di appartenenza. Bollonet e Telebollo piacciono soprattutto a chi lavora o ha poco tempo a disposizione: (´identikit dell´utilizzatore di questi servizi individua infatti un uomo di 37 anni, residente nel Nord Italia, che paga "on line" tra le ore 9 e le 17 dei giorni feriali. L´informatizzazione non soltanto semplifica le procedure di pagamento, ma mette al riparo consumatori ed operatori da errori e contestazioni: il controllo avviene già prima del versamento, ed eventuali imprecisioni nella formulazione del calcolo non consentono il completamento dell´operazione. Bollo: Ritardatari, Che Fare? Gli automobilisti "ritardatari" nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso" (pagamento di almeno una parte della sanzione dovuta per la tardività), in base all´art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997. Sul sito Internet di Aci www. Aci. It sono appunto riportati i criteri di calcolo della mora nel caso del ravvedimento operoso da parte dell´automobilista in ritardo. Va sottolineato, però, che tale "condono" è permesso solo al momento del pagamento della tassa e in assenza di una contestazione della violazione. Nel caso del ravvedimento operoso, si applicano i seguenti criteri di calcolo degli importi:
Sanzioni
Ritardo Di Pagamento Versamento
entro 30 giorni dal termine di pagamento importo bollo auto + 3,75%
entro 12 mesi
dal termine di pagamento importo bollo auto + 6%
dal 11/5/2000
oltre 12 mesi
dal termine di pagamento importo bollo auto + 30%
Interessi
Ritardo Di Pagamento % Interesse
3,5% annuo con maturazione giorno per giorno per il periodo da 1/1/2001 a 31/12/2001
3% annuo
entro 1 anno dal termine di pagamento con maturazione giorno per giorno
a partire dal 1/1/2002 al 31/12/2003
2,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2004
2,5% semestrale
oltre 1 anno dal termine di pagamento fisso a semestre maturato fino al 30/6/2003 1,375% semestrale fisso a semestre maturato dal 1/7/2003
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