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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Dicembre 2011
 
   
  GIUSTIZIA ITALIANA: PETTEGOLEZZI VIETATI IN UFFICIO SULLA VITA PRIVATA E SESSUALE DEI COLLEGHI

 
   
  La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44940 del 2 dicembre 2011, ha detto stop allo sport preferito negli ambienti di lavoro: in ufficio sono vietati i pettegolezzi sulla vita privata e sessuale dei colleghi. La Corte ha confermato la condanna emessa dalla Corte di appello di Torino nei riguardi di un impiegato che aveva divulgato in ufficio informazioni private di una collega, acquisite e raccolte tramite un investigatore privato. La Corte di Appello di Torino aveva ritenuto l’uomo e l’investigatore, colpevoli del reato di diffamazione, sottolineando che “all´elemento materiale del delitto di diffamazione, non è dubbio che la diffusione all´interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato. E´ pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, al suo amante (l´unico che fosse coniugato), ma è altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spesso, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d´altronde, anche in assenza di valutazioni "morali" da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo”.Secondo i giudici della suprema corte, quindi, il lavoratore che, per rancore nei riguardi di un collega, diffonde notizie su un suo flirt con altro collega sposato, commette i reati di diffamazione e di violazione della privacy. “Il trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali è soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati a una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione. E, in tal caso, è necessario il consenso dell´interessato”  
   
 

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