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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Dicembre 2011
 
   
  LA CORTE DEI CONTI EUROPEA PUBBLICA LA RELAZIONE SPECIALE N. 13/2011: «I CONTROLLI SUL REGIME DOGANALE 42 IMPEDISCONO E INDIVIDUANO I CASI DI EVASIONE IN MATERIA DI IVA?»

 
   
  Lussemburgo, 14 dicembre 2011 - Il regime doganale 42 è il regime utilizzato da un importatore Ue per ottenere un’esenzione Iva. Viene applicato quando le merci importate da paesi terzi in uno Stato membro dell’Ue verranno trasportate in un altro Stato membro. In tali casi, l’Iva è dovuta in quest’ultimo, lo Stato membro di destinazione. Vi è un rischio che le merci importate possano restare nello Stato membro di importazione senza che venga pagata l’Iva. Le merci importate potrebbero anche essere consumate nello Stato membro di destinazione senza che l’Iva venga riscossa in tale Stato. Il controllo di gestione svolto dalla Corte dei conti europea (Cce) ha valutato se esista un adeguato quadro normativo per la lotta contro l’evasione dell’Iva nell’ambito del regime doganale 42. La Corte ha elaborato un modello di controllo per esaminare se vi sia una gestione efficace di questa esenzione Iva nei sette Stati membri di importazione che hanno fatto oggetto dell’audit (Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Austria, Slovenia e Svezia). La Corte ha anche chiesto ai 21 Stati membri di destinazione delle merci trasportate, all’interno del campione, di esaminare se l’Iva sia stata effettivamente riscossa. La Corte ha rilevato che l’applicazione del regime doganale 42 è all’origine di significative perdite per i bilanci nazionali. Sulla base delle verifiche eseguite sul campione, l’importo estrapolato di queste perdite è approssimativamente, per il 2009, di 2 200 milioni di euro. Tali perdite rappresentano il 29 % dell’Iva teoricamente applicabile alla base imponibile di tutte le importazioni effettuate nell’ambito del regime doganale 42 nel 2009 nei sette Stati membri selezionati. Sul totale delle perdite, nel 2009, 1 800 milioni di euro hanno riguardato i sette Stati membri di importazione sottoposti a verifica e 400 milioni i 21 Stati membri di destinazione delle merci importate incluse nel campione. La Cce ha rilevato come la Commissione abbia proposto alcuni miglioramenti del quadro normativo Ue. Occorre tuttavia fare di più. Il quadro normativo non garantisce una gestione uniforme di questa esenzione Iva da parte delle autorità doganali. Esso non garantisce neppure che le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione dispongano sempre di informazioni relative a queste operazioni. Tutte queste carenze possono essere sfruttate dagli evasori. La Corte ha rilevato inoltre che i controlli negli Stati membri sono carenti. Gli Stati membri non verificano i requisiti per l’esenzione. Informazioni essenziali non vengono messe a disposizione delle autorità fiscali per verificare che, alla fine, l’Iva venga pagata. Le autorità fiscali non sfruttano inoltre le possibilità offerte dalle informazioni messe a loro disposizione per impedire e individuare i casi evasione in materia di Iva. Un ultimo elemento da considerare, e non certo il più irrilevante, è il fatto che non vi sia stato nessun accordo circa l’introduzione della responsabilità in solido in caso di mancata comunicazione delle informazioni relative a tali operazioni intracomunitarie. La Cce raccomanda alla Commissione di adottare le seguenti misure: modificare le disposizioni d’applicazione del codice doganale in modo da introdurre l’obbligo di comunicare in modo uniforme i dati Iva completi per ogni merce destinata ad essere trasportata; gli importatori dovrebbero essere resi responsabili in solido per le perdite Iva nello Stato membro di destinazione laddove essi non presentino un elenco riepilogativo Iva; i sistemi informatici di sdoganamento degli Stati membri dovrebbero verificare automaticamente la validità dei dati Iva; creare un profilo di rischio Ue comune per tali importazioni; e modificare la normativa per migliorare lo scambio delle informazioni necessarie ai fini di una corretta imposizione dell’Iva nello Stato membro di destinazione. Si può concludere che i controlli sul regime doganale 42 non impediscono e individuano i casi di evasione in materia Iva.  
   
 

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