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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Dicembre 2011
 
   
  GIUSTIZIA ITALIANA: IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE PER I PICCOLI DISTURBI DA ANSIA E DEPRESSIONE ANCHE SE NON HA FATTO USO DI PSICOFARMACI

 
   
  Il Tribunale di Milano, con sentenza del 24 ottobre 2011, ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale a un lavoratore che era stato mobbizzato. Il Giudice, che ha respinto le doglianze datoriali, ha sentenziato che “Il lavoratore mobbizzato ha diritto al risarcimento del danno anche per i lievi disturbi provocati dall’ansia e dalla depressione. Non è necessario ai fini del ristoro il fatto che il dipendente non abbia avuto bisogno di una cura farmacologica“. A seguito dello stress subito sul luogo di lavoro l’uomo aveva sofferto per più di un anno di ansia e depressione. A favore di tale impostazione aveva chiesto che gli venisse liquidata anche questa voce di danno al di là del fatto che il problema era stato transitorio e che aveva richiesto solo una brevissima psicoterapia senza l’assunzione di psicofarmaci. Il Tribunale, rilevando la gravità da parte del datore di lavoro di tal tipo di comportamenti certamente lesivi di beni costituzionalmente protetti, ha ritenuto che il disturbo dell’adattamento provocato dal demansionamento e dal licenziamento illegittimo andava risarcito  
   
 

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