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Notiziario Marketpress di Mercoledì 24 Gennaio 2007
 
   
  FISCO: ITALIA DEFERITA ALLA CORTE UE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DI CAPITALI E LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

 
   
  Bruxlles, 24 gennaio 2007 - La Commissione europea ha deciso di deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Portogallo per le disposizioni delle loro normative in base alle quali alcuni pagamenti di dividendi destinati a società estere (dividendi in uscita) possono essere tassati più pesantemente di quelli destinati a società nazionali (dividendi interni). La Commissione ritiene che queste norme siano contrarie al trattato Ce e all’accordo See in quanto restringono sia la libera circolazione dei capitali che la libertà di stabilimento. Allo stesso tempo la Commissione ha formalmente richiesto alla Lettonia di modificare la sua legislazione fiscale riguardante i pagamenti di dividendi in uscita alle società. La richiesta è stata trasmessa in forma di “parere motivato” ai sensi dell’articolo 226 del trattato Ce. Se la Lettonia non risponde in modo soddisfacente al parere motivato entro due mesi, la Commissione può deferire la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee. "Gli Stati membri non possono tassare i dividendi pagati alle società di altri Stati membri in modo più gravoso dei dividendi pagati alle società nazionali” ha affermato il commissario competente per la fiscalità e l’unione doganale László Kovács. "Constato con soddisfazione che questo criterio è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Denkavit, causa C-170/05, del 14 dicembre 2006". Le norme fiscali vigenti in Belgio, Spagna, Italia, Lettonia, Paesi Bassi e Portogallo possono comportare in alcuni casi una tassazione più gravosa dei dividendi in uscita che di quelli interni. Mentre questi ultimi non sono tassati o sono soggetti a livelli di tassazione molto bassi, i dividendi in uscita sono soggetti ad una ritenuta alla fonte che varia dal 5 al 25%. Per Belgio, Spagna, Italia, Lettonia e Portogallo la discriminazione riguarda i dividendi in uscita pagati a società di altri Stati membri e dei paesi See/efta che assicurano un´assistenza adeguata (scambio di informazioni). Nel caso dei Paesi Bassi la discriminazione riguarda invece soltanto questi ultimi paesi. La Commissione aveva inviato, il 25 luglio 2006, un parere motivato a Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, chiedendo loro di modificare le rispettive legislazioni. In risposta al parere i Paesi Bassi hanno modificato la loro legislazione, ma soltanto per i dividendi pagati a società di altri Stati membri. Pertanto, per i Paesi Bassi, la decisione di adire la Corte di giustizia riguarda unicamente i dividendi pagati a società dei paesi See/efta che assicurano un´assistenza adeguata (scambio di informazioni). Belgio, Italia e Portogallo non hanno dato alcun seguito al parere motivato, mentre la Spagna ha dato una risposta negativa. Il 25 luglio 2006 la Commissione aveva inviato un parere motivato anche al Lussemburgo. Essa osserva con soddisfazione che il Lussemburgo ha deciso di porre fine alla discriminazione, la quale peraltro riguardava soltanto i paesi Efta che assicurano un´assistenza adeguata (scambio di informazioni). L´azione nei confronti del Lussemburgo sarà chiusa non appena esso avrà apportato le necessarie modifiche alle sue disposizioni fiscali. Nella sentenza Denkavit del 14 dicembre 2006 (causa C-170/05) la Corte ha confermato il principio secondo il quale i dividendi in uscita non possono essere assoggettati nello Stato della fonte (ossia lo Stato di residenza della consociata) ad un livello di imposizione superiore a quello applicabile ai dividendi interni. Tuttavia, secondo tale sentenza, può essere rilevante considerare se lo Stato di residenza della società madre riconosca o meno un credito d´imposta per la ritenuta applicata dallo Stato della fonte. Nel formulare le istanze da presentare alla Corte la Commissione terrà conto di questa recente sentenza. Finora, essa ha seguito l´impostazione adottata dalla Corte Efta nella sentenza Fokus Bank (causa E-1/04), nella quale esplicitamente si dichiarava che la concessione o meno di un credito d´imposta nello Stato di residenza non fosse rilevante. .  
   
 

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