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Notiziario Marketpress di Lunedì 30 Gennaio 2012
 
   
  TRENTO, CANONE MODERATO: IL 30 GENNAIO APRONO I TERMINI PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

 
   
   Trento, 30 gennaio 2012 - A partire dal 30 gennaio, e fino al 30 marzo 2012, i proprietari di alloggi liberi, ultimati o in fase di ultimazione (stato di avanzamento dei lavori superiore al 50%) che intendono mettere a disposizione per la locazione a canone moderato possono presentare richiesta di contributo provinciale. I richiedenti del contributo sono proprietari, sia persone fisiche non esercenti attività d´impresa, sia imprese individuali e societarie, fondazioni e associazioni, organismi di diritto pubblico, Apsp. Le domande vanno presentate direttamente al Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento, in via Zambra n. 42 , Torre B o presso gli sportelli periferici, i moduli saranno a disposizione anche on line - a partire dal 30 gennaio - sul portale della Provincia ( www.Provincia.tn.it ), sezione ´argomenti´, voce ´edilizia abitativa pubblica´. Grazie a questo importante contributo provinciale, gli inquilini potranno pagare il 30% in meno rispetto rispetto al canone di mercato; la differenza verrà corrisposta dalla Provincia ai proprietari degli alloggi. Con questo strumento si prevede di riuscire a recuperare, rispetto al contingente di alloggi a canone moderato previsti dal Programma triennale 2009-2011 (1500 alloggi), circa 166 alloggi localizzati su tutto il territorio provinciale, accanto ai 143 già individuati che verranno messi a disposizione dalle imprese. Uno stesso proprietario potrà beneficiare del contributo per non più di 3 alloggi. Sono previste delle graduatorie con attribuzione di punteggi per la localizzazione e le condizioni qualitative degli alloggi. Gli alloggi devono: - risultare ultimati e muniti del certificato di abitabilità o avere uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50%; - avere una superficie utile abitabile non inferiore a 35 metri quadrati e non superiore a 85 metri quadrati; - essere dotati di opere e finiture che, per loro natura o destinazione, non presentino caratteristiche di lusso (classificati nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9); - versare in uno stato di conservazione e di manutenzione normale; - presentare una vetustà non superiore a 10 anni. L’ammontare della prima annualità di contributo è determinato sulla base della differenza tra l’importo annuo del canone di mercato e quello del canone moderato. Ciascuna delle annualità successive deriva dall’aggiornamento dell’importo di quella precedente con riferimento al tasso medio dell´inflazione, calcolato dall’Istat, raggiunto nel mese precedente a quello della concessione del contributo. Tale tasso rimane fisso per tutta la durata della messa a disposizione dell’alloggio/i, che deve corrispondere ad un periodo minimo di 15 anni. Il rapporto locativo intercorre fra il proprietario/beneficiario del contributo e l’inquilino utilmente collocato in una nuova graduatoria ad hoc. Il proprietario/beneficiario del contributo si obbligherà con la Comunità, o l’ente gestore a locare ai soggetti collocati in tale apposita graduatoria formata sulla base di diversi fattori, quali ad esempio la situazione economico-patrimoniale. Sono previsti punteggi di favore per le giovani coppie. Per la scelta dei nuclei familiari il proprietario dell’alloggio dovrà locare ai soggetti che sono nella graduatoria stilata dall’Ente locale fino al 65% dell´elenco; esaurita questa prima quota, il proprietario potrà scegliere liberamente, all´interno del rimanente 35 % della graduatoria stessa, a chi locare l´alloggio. Nei casi in cui il nucleo familiare è individuato dall’Ente locale, lo stesso può garantire: sulla solvibilità dei nuclei familiari destinatari degli alloggi. Tale garanzia deve coprire l’intero periodo della locazione e prevedere i seguenti livelli minimi essenziali: - la copertura di almeno sei mesi di mancato pagamento dei canoni di locazione e oneri accessori; - la messa a disposizione di almeno euro 1.000,00 a titolo di rimborso per eventuali danni all’immobile; - la messa a disposizione di almeno euro 1.000,00 a titolo di spese per procedure giudiziarie di sfratto; un apposito fondo di solidarietà a favore di soggetti aventi età non superiore a 35 anni al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura del mancato pagamento di canoni di locazione fino all’importo complessivo pari a 12 mensilità nell’arco dell’intera durata contrattuale. Il fondo deve prevedere la possibilità di restituzione in forma rateizzata dell’importo anticipato senza oneri aggiuntivi.  
   
 

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