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Notiziario Marketpress di Giovedì 02 Febbraio 2012
 
   
  UE: TRATTATO SULLA STABILITÀ, COORDINAMENTO E GOVERNANCE NELLE UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

 
   
 

Bruxelles, 2 febbraio 2012  LE PARTI CONTRAENTI ... ... ... ..

CONSAPEVOLI l´obbligo delle parti contraenti, in quanto gli Stati membri dell´Unione europea, a considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell´Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro

TENENDO PRESENTE che la necessità di governi di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e ad evitare il disavanzo pubblico diventi eccessivo è di importanza fondamentale per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo complesso, e richiede di conseguenza l´introduzione di norme specifiche per affrontare questa esigenza, tra cui una regola del pareggio e di un meccanismo automatico di intraprendere azioni correttive,

CONSAPEVOLI della necessità di garantire che i loro deficit non superiore al 3% del loro prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e che il debito pubblico non superi, o è sufficientemente in calo verso il 60% del loro prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,

RICORDANDO che le parti contraenti, in quanto gli Stati membri dell´Unione europea, dovrebbero astenersi dall´adottare qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell´Unione nel quadro dell´unione economica, in particolare la pratica di accumulare debiti fuori bilancio delle amministrazioni pubbliche,

TENENDO PRESENTE che i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro concordato il 9 dicembre 2011 su una architettura rinforzata per l´Unione economica e monetaria, sulla base dei Trattati dell´Unione europea e facilitare l´attuazione delle misure adottate sulla base degli articoli 121 , 126 e 136 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea,

TENENDO PRESENTE che l´obiettivo dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell´area dell´euro e di altri Stati membri dell´Unione europea è di incorporare le disposizioni del presente Trattato il più presto possibile nei trattati sui quali si fonda l´Unione europea ,

Accogliendo favorevolmente le proposte legislative fatte dalla Commissione europea per l´area dell´euro , nel quadro dei Trattati dell´Unione europea il 23 novembre 2011, per il rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri colpite o minacciate con gravi difficoltà rispetto alla loro stabilità finanziaria, e disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di piani di bilancio e garantire la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri, e PRENDENDO ATTO dell´intenzione della Commissione di presentare ulteriori proposte legislative per l´area dell´euro relative, in particolare, le segnalazioni ex ante delle emissioni di debito piani, programmi di partenariato economico dettagli delle riforme strutturali negli Stati membri in procedura per i disavanzi eccessivi e il coordinamento dei piani di grande politica di riforme economiche degli Stati membri,

ESPRIMENDO la loro disponibilità a sostenere proposte che la Commissione potrebbe presentare a rafforzare ulteriormente il patto di stabilità e di crescita attraverso l´introduzione, per gli Stati membri la cui moneta è l´euro, una nuova gamma di obiettivi a medio termine in linea con i limiti stabiliti dal presente trattato,

PRESO ATTO che, in sede di revisione e monitoraggio degli impegni di bilancio ai sensi del presente trattato, la Commissione europea agirà nel quadro delle sue competenze previste dal trattato sul funzionamento dell´Unione europea, in particolare gli articoli 121, 126 e 136,

Sottolineando in particolare che, per l´applicazione del bilancio "Regola pareggio di bilancio" di cui all´articolo 3 del presente trattato, questo monitoraggio sarà effettuato mediante l´istituzione di specifici obiettivi di medio termine del paese e calendari di convergenza, se del caso, per ogni Parte contraente,

PRENDENDO ATTO che gli obiettivi a medio termine devono essere regolarmente aggiornate sulla base di un metodo di comune accordo, i principali parametri dei quali sono anche essere riesaminato regolarmente, che riflette adeguatamente i rischi di passività esplicite e implicite per la finanza pubblica, in quanto incarnato in obiettivi della Patto di stabilità e crescita,

OSSERVANDO che sufficienti progressi verso gli obiettivi a medio termine dovrebbero essere valutati sulla base di una valutazione complessiva con il saldo strutturale come riferimento, compresa un´analisi di spesa al netto delle misure discrezionali entrate, in linea con le disposizioni di cui al diritto dell´Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche di bilancio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 (in seguito "di stabilità e crescita riveduto"),

PRENDENDO ATTO che il meccanismo di correzione da introdurre dalle Parti contraenti deve mirare a correggere deviazioni dall´obiettivo a medio termine o il percorso di aggiustamento cumulato compreso il loro impatto sulle dinamiche del debito pubblico,

PRENDENDO ATTO che il rispetto dell´obbligo di trasporre la "regola del pareggio" nel diritto nazionale attraverso le disposizioni vincolanti e permanente, preferibilmente costituzionale, dovrebbero essere soggetti alla giurisdizione della Corte di giustizia dell´Unione europea, ai sensi dell´articolo 273 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea,

RICORDANDO che l´articolo 260 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea autorizza la Corte di giustizia dell´Unione europea di imporre il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di uno Stato membro dell´Unione europea che non ha rispettato una delle sue sentenze e che la Commissione europea ha stabilito i criteri per la determinazione della somma forfettaria o della penalità da versare nel quadro di tale articolo,

RICORDANDO la necessità di facilitare l´adozione delle misure previste dalla procedura per i disavanzi eccessivi dell´Unione europea per le parti contraenti, la cui zona euro, previsto o effettivo disavanzo pubblico e prodotto interno lordo supera il 3%, mentre fortemente rafforzando l´obiettivo di tale procedura, vale a dire incoraggiare e , se necessario, costringere lo Stato membro interessato a ridurre un deficit che potrebbe essere identificata,

RICORDANDO l´ obbligo per le Parti contraenti, il cui debito pubblico supera il valore di riferimento del 60% per ridurlo ad un tasso medio di uno ventesimi per anno come punto di riferimento,

TENENDO PRESENTE la necessità di rispettare, per l´attuazione del presente trattato, il ruolo specifico delle parti sociali, in quanto è riconosciuta dalle disposizioni legislative o sistemi nazionali di ciascuna delle parti contraenti,

SOTTOLINEANDO che nessuna delle disposizioni del presente trattato, deve essere interpretato come alterare in alcun modo le condizioni di politica economica in base alle quali l´assistenza finanziaria è stato concesso ad una Parte contraente in un programma di stabilizzazione tra l´Unione europea ei suoi Stati membri e il Fondo Monetario Internazionale ,

PRENDENDO ATTO che il buon funzionamento dell´Unione economica e monetaria rende necessario che le parti contraenti lavorare congiuntamente per una politica economica, dove, pur basandosi sulle i meccanismi di coordinamento delle politiche economiche come definito nei trattati dell´Unione europea, prendono le azioni necessarie e le misure in tutti i campi che sono essenziali per il buon funzionamento della zona euro,

PRENDENDO ATTO, in particolare, la volontà delle parti contraenti a fare un uso più attivo della cooperazione rafforzata, come previsto dall´articolo 20 del trattato sull´Unione europea e gli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea, senza minare il mercato interno, come pure per fare il pieno ricorso alle misure specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l´euro, ai sensi dell´articolo 136 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea e di una procedura per la discussione e il coordinamento ex ante tra le Parti contraenti la cui moneta è l´euro di tutti i grandi riforme di politica economica pianificata da loro, in vista di best practices di benchmarking,

RICORDANDO l´accordo dei capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro il 26 ottobre 2011 per migliorare la governance della zona euro, compreso lo svolgimento di almeno due riunioni al vertice euro all´anno, da convocarsi, se non giustificate da eccezionale circostanze, subito dopo le riunioni del Consiglio europeo o riunioni con la partecipazione di tutte le Parti contraenti che hanno ratificato questo trattato,

RICORDANDO anche l´approvazione da parte dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell´area dell´euro e di altri Stati membri dell´Unione europea il 25 marzo 2011 del patto Euro Plus che identifica le questioni che sono essenziali per rafforzare la competitività in zona euro,

SOTTOLINEANDO l´importanza del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità come elemento di una strategia globale per rafforzare l´Unione economica e monetaria, sottolineando che la concessione di aiuti nel quadro dei nuovi programmi nel quadro del meccanismo di stabilità europeo è subordinata, a partire dal 1 marzo 2013, sulla ratifica di questo Trattato da parte della Parte contraente interessata e, non appena il periodo di recepimento di cui all´articolo 3 (2) è scaduto, sul rispetto delle prescrizioni del presente articolo,

OSSERVANDO ... che sono parti contraenti la cui moneta è l´euro e che, come tale, saranno vincolati dalle disposizioni del presente trattato dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica se il Trattato è in vigore in quel data; OSSERVANDO INOLTRE che ... che sono parti contraenti, in quanto gli Stati membri dell´Unione europea, hanno, alla data della firma del presente trattato, una deroga o esenzione dalla partecipazione alla moneta unica e può essere legato, purché ciò deroga o esenzione non viene abrogata, ma solo da quelle disposizioni dei titoli III e IV con la quale dichiarano, all´atto del deposito del proprio strumento di ratifica o in un secondo momento, la loro intenzione di essere vincolati,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

TITOLO I

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Dal presente trattato, le parti contraenti convengono, come gli Stati membri dell´Unione europea, per rafforzare il pilastro economico dell´Unione economica e monetaria, adottando una serie di norme volte a promuovere la disciplina di bilancio attraverso un compatto fiscale, per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche politiche e di migliorare la governance della zona euro, sostenendo così la realizzazione degli obiettivi dell´Unione europea per la crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.

2. Le disposizioni del presente trattato si applicano integralmente alle parti contraenti la cui moneta è l´euro. Esse si applicano anche alle altre Parti contraenti, nella misura e alle condizioni di cui all´articolo 14.

TITOLO II

COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGGE DELL ´UNIONE

Articolo 2

1. Il presente trattato sia applicata e interpretata dalle parti contraenti in conformità con i trattati su cui si fonda l´Unione europea, in particolare l´articolo 4 (3), del trattato sull´Unione europea, e con il diritto dell´Unione, compreso il diritto procedurale quando l´adozione della legislazione secondaria è richiesto.

2. Le disposizioni del presente trattato si applicano in quanto compatibili con i trattati sui quali si fonda l´Unione e con il diritto dell´Unione europea. Esse non devono invadere le competenze dell´Unione di agire nel settore dell´unione economica.

TITOLO III

COMPACT FISCALE

Articolo 3

1. Le parti contraenti applicano le seguenti regole, in aggiunta e senza pregiudizio degli obblighi derivanti dal diritto dell´Unione europea:

a. La posizione di bilancio delle amministrazioni pubbliche devono essere in pareggio o in avanzo.

b. La regola di cui alla lettera a) si considerano essere rispettata se il saldo annuale strutturale della pubblica amministrazione è al suo paese specifico obiettivo di medio termine ai sensi di stabilità e crescita riveduto, con un limite inferiore di un deficit strutturale di 0,5 % del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti garantiscono rapida convergenza verso i loro rispettivi obiettivo a medio termine. Il periodo previsto per tale convergenza sarà proposto dalla Commissione, prendendo in considerazione i rischi specifici per paese sostenibilità. I progressi verso il rispetto e la obiettivo a medio termine deve essere valutata sulla base di una valutazione complessiva con il saldo strutturale come riferimento, compresa un´analisi di spesa al netto delle misure discrezionali entrate, in linea con le disposizioni del patto di stabilità e crescita rivisto Patto.

c. Le parti contraenti possono temporaneamente deviare dal loro obiettivo a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale solo in circostanze eccezionali, come definito nel paragrafo 3.

d. Dove il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e in cui i rischi in termini di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore del obiettivo di medio termine di cui al punto b) può raggiungere un disavanzo strutturale al massimo 1,0% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

e. In caso di significative deviazioni dall´obiettivo a medio termine o il percorso di avvicinamento, un meccanismo correttivo deve avvenire automaticamente.Il meccanismo comporta l´obbligo della Parte contraente interessata ad attuare misure volte a correggere le deviazioni per un periodo di tempo definito.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono in vigore nel diritto nazionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo l´entrata in vigore del presente trattato mediante disposizioni di forza vincolante e di carattere permanente, preferibilmente costituzionale, o comunque garantito per essere pienamente rispettata e rispetti, per tutto il processo di bilancio nazionali. Le parti contraenti messe in atto a livello nazionale il meccanismo di correzione di cui al paragrafo 1.e) sulla base di principi comuni che sarà proposta dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la dimensione e la tempistica della correzione azioni da intraprendere, anche in caso di circostanze eccezionali, e il ruolo e l´indipendenza delle istituzioni competenti a livello nazionale per monitorare il rispetto delle regole. Questo meccanismo rispetta appieno le prerogative dei parlamenti nazionali.

3. Ai fini del presente articolo, le definizioni di cui all´articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati dell´Unione europea si applica. Inoltre, "annuo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche" si riferisce al saldo netto annuo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e temporanee. "Circostanze eccezionali" si riferiscono il caso di un evento inconsueto non soggetto al controllo della Parte contraente interessata, che ha un forte impatto sulla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche o di periodi di grave recessione economica secondo la definizione di stabilità e crescita riveduto, a condizione che la deviazione temporanea della Parte contraente interessata non mette in pericolo la sostenibilità fiscale nel medio termine.

Articolo 4

Quando il rapporto tra il debito delle amministrazioni pubbliche e prodotto interno lordo supera il valore di riferimento del 60% di cui all´articolo 1 del protocollo (n. 12), le Parti contraenti si riduce ad un tasso medio di uno ventesimi per anno come riferimento, come previsto nell´articolo 2 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997, per l´accelerazione e chiarimento delle modalità di procedura per i disavanzi eccessivi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del 8 Novembre 2011. L´esistenza di un disavanzo eccessivo a causa della violazione del criterio del debito sarà decisa in base alla procedura di cui all´articolo 126 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea.

Articolo 5

1. Le parti contraenti che sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi di cui i Trattati dell´Unione europea deve mettere in atto un programma di partenariato economico e di bilancio contenente una descrizione dettagliata delle riforme strutturali che devono essere messe in atto e implementato per garantire una correzione efficace e durevole loro disavanzi eccessivi. Contenuto e la presentazione di tali programmi sono definiti nella legislazione dell´Unione europea. La loro presentazione alla Commissione europea e il Consiglio per l´approvazione e il loro monitoraggio si svolgerà nel contesto delle procedure di sorveglianza esistenti del patto di stabilità e crescita.

1. L´attuazione del programma, ei piani annuali di bilancio coerenti con esso, sarà monitorata dalla Commissione e dal Consiglio.

Articolo 6

Al fine di meglio coordinare la pianificazione della loro emissione di debito nazionale, le Parti contraenti comunicano ex-ante sui loro piani di emissione di debito pubblico alla Commissione europea e al Consiglio.

Articolo 7

Nel pieno rispetto degli obblighi procedurali dei trattati dell´Unione europea, le Parti contraenti la cui moneta è l´euro si impegnano a sostenere le proposte o raccomandazioni presentate dalla Commissione europea qualora ritenga che uno Stato membro dell´Unione europea la cui moneta è l´euro è in violazione del criterio del deficit, nel quadro di una procedura di deficit eccessivo. Tale obbligo non si applica qualora sia stabilito tra le parti contraenti la cui moneta è l´euro che una maggioranza qualificata di loro, calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni dei trattati dell´Unione europea, senza tener conto della posizione della Parte contraente interessata, è contrario alla proposta di decisione o raccomandata.

Articolo 8

1. La Commissione europea è invitata a presentare in tempo utile alle parti contraenti una relazione sulle disposizioni adottate da ciascuno di essi in conformità con l´articolo 3 (2). Se la Commissione europea, dopo aver dato la parte contraente interessata la possibilità di presentare le sue osservazioni, conclude nel suo rapporto che una parte contraente non è riuscita a rispettare l´articolo 3 (2), la questione sarà portata alla Corte di giustizia delle Unione Europea da una o più delle parti contraenti. Quando una Parte contraente ritenga, indipendentemente dalla relazione della Commissione, che un´altra parte contraente non ha rispettato l´articolo 3 (2), può anche portare la questione alla Corte di giustizia. In entrambi i casi, la sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti nella procedura, che prende le misure necessarie per conformarsi alla sentenza entro un periodo di tempo stabilito dalla Corte.

2. Se, sulla base della propria valutazione o di una valutazione da parte della Commissione europea, una Parte contraente ritiene che un´altra parte contraente non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 1, può portare il caso davanti alla Corte di giustizia e chiedere l´imposizione di sanzioni finanziarie secondo criteri stabiliti dalla Commissione nel quadro dell´articolo 260 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea. Se la Corte dichiara che la Parte contraente interessata non si è conformato alla sentenza, può imporre su di esso una somma forfettaria o una penalità adeguato alle circostanze e che non deve superare lo 0,1% del suo prodotto interno lordo. Gli importi imposto una Parte contraente la cui moneta è l´euro sono dovuti al meccanismo di stabilità europeo. In altri casi, i pagamenti sono effettuati al bilancio generale dell´Unione europea.

3. Il presente articolo costituisce un accordo speciale tra le Parti contraenti, ai sensi dell´articolo 273 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea

TITOLO IV

COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA E CONVERGENZA

Articolo 9

Sulla base del coordinamento delle politiche economiche, come definito nel trattato sul funzionamento dell´Unione europea, le Parti contraenti si impegnano a lavorare insieme verso una politica economica favorendo il buon funzionamento dell´Unione economica e monetaria e economica crescita attraverso una maggiore convergenza e competitività. Per tal fine, le parti contraenti adottano i provvedimenti necessari e le misure in tutti i campi che sono essenziali per il buon funzionamento della zona euro nel perseguimento degli obiettivi di promozione della competitività, promuovere l´occupazione, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzando la stabilità finanziaria.

Articolo 10

In conformità con i requisiti dei trattati dell´Unione europea, le parti contraenti sono pronti a fare un uso attivo, ogniqualvolta opportuno e necessario, delle misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l´euro, come previsto dall´articolo 136 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea e della cooperazione rafforzata, come previsto dall´articolo 20 del trattato sull´Unione europea e gli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea sulle questioni che sono essenziali per il buon funzionamento della zona euro, senza compromettere il mercato interno.

Articolo 11

Al fine di best practices di benchmarking e di lavoro verso una politica più stretto coordinamento economico, le parti contraenti garantire che tutte le grandi riforme di politica economica che hanno intenzione di intraprendere sarà discusso ex-ante e, se del caso, coordinati tra di loro. Tale coordinamento deve coinvolgere le Istituzioni dell´Unione europea, come richiesto dal diritto dell´Unione europea.

TITOLO V

GOVERNANCE DELL´AREA EURO

Articolo 12

1. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l´euro si riuniscono a titolo informale in riunioni al vertice euro, insieme al Presidente della Commissione europea. Il presidente della Banca centrale europea è invitata a prendere parte alle riunioni. Il Presidente del Vertice Euro sono nominati dai capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l´euro a maggioranza semplice allo stesso tempo il Consiglio europeo elegge il suo presidente e per lo stesso periodo del mandato.

2. Le riunioni al vertice euro prendono posto, se necessario, e almeno due volte all´anno, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche che le Parti contraenti la cui moneta è la quota di euro nei confronti della moneta unica, altre questioni relative alla governance della zona euro orientamenti zona e le regole ad esso applicabili, e strategico per la conduzione delle politiche economiche per aumentare la convergenza nella zona euro.

3. I capi di Stato o di governo delle Parti contraenti, diversi da quelli la cui moneta è l´euro, che hanno ratificato questo trattato è partecipare alle discussioni di incontri al vertice euro in materia di competitività per le parti contraenti, la modifica dell´architettura globale della zona euro e le regole fondamentali che ad esso si applicano anche in futuro, così come, quando opportuno e almeno una volta all´anno, nelle discussioni su temi specifici di applicazione del presente Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell´Unione economica e monetaria.

4. Il Presidente del Vertice Euro assicura la preparazione e la continuità delle riunioni di vertice Euro, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione europea. Il soggetto competente per la preparazione e follow-up dei vertici euro è l´Eurogruppo e il suo presidente può essere invitato a partecipare alle riunioni del Vertice di euro per tale scopo.

5. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato. Il Presidente del Vertice Euro presenta una relazione al Parlamento europeo dopo ciascuna delle riunioni del Vertice Euro.

6. Il Presidente del Vertice di euro tiene le Parti contraenti la cui moneta non è l´euro e gli altri Stati membri dell´Unione europea costantemente informato della preparazione e risultati delle riunioni del Vertice Euro.

Articolo 13

Una s previsti nel titolo II del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell´Unione europea allegato ai trattati dell´Unione europea, il Parlamento europeo ei parlamenti nazionali delle Parti contraenti definiscono insieme l´organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle commissioni competenti dei parlamenti nazionali e rappresentanti delle commissioni competenti del Parlamento europeo per discutere le politiche di bilancio e altre questioni contemplati dal presente trattato.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 14

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell´Unione europea.

2. Il presente trattato entra in vigore il 1 ° gennaio 2013, a condizione che dodici parti contraenti la cui moneta è l´euro hanno depositato il loro strumento di ratifica, o il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica da una Parte contraente i cui moneta è l´euro, se precedente.

3. Il presente trattato si applica a decorrere dal giorno di entrata in vigore tra le Parti contraenti la cui moneta è l´euro e che l´hanno ratificata. Esso si applica alle altre Parti contraenti la cui moneta è l´euro a partire dal primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica.

4. In deroga al paragrafo 3, l´articolo 12 si applica a tutte le Parti contraenti la cui moneta è l´euro a partire dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.

5. Il presente trattato si applica alle parti contraenti, con una deroga di cui all´articolo 139 (1), del trattato sul funzionamento dell´Unione europea, o con una deroga a norma del protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato europeo Trattati dell´Unione, che lo hanno ratificato, come dal giorno in cui la decisione di abrogare la deroga o esenzione ha effetto, a meno che la Parte contraente interessata dichiara l´intenzione di essere vincolati a una data precedente da tutti o in parte le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente trattato.

Articolo 15

Il presente Trattato è aperto all´adesione da parte degli Stati membri dell´Unione europea diversi dalle parti contraenti. Adesione sarà effettiva dopo il deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne informa le altre Parti contraenti della stessa.

Articolo 16

Entro cinque anni al massimo dall´entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell´esperienza della sua applicazione, le misure necessarie sono adottate, in conformità con le disposizioni del trattato sull´Unione europea e al trattato sul funzionamento dell´Unione europea, con l´obiettivo di incorporare la sostanza di questo trattato nel quadro giuridico dell´Unione europea.

Fatto a Bruxelles, ... di ... per l´anno 2012 in un unico esemplare il cui bulgaro, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese sono ugualmente fede, che sarà depositato negli archivi del Depositario che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

 
   
 

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