Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Febbraio 2012
 
   
  RICORSO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA SUL DECRETO “SALVA ITALIA”

 
   
  Aosta, 6 febbraio 2012 - La Giunta regionale, nella seduta di, venerdì 3 febbraio, ha deliberato di proporre ricorso, dinnanzi alla Corte costituzionale, avverso il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011), limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17, 14, comma 13bis, 22, comma 3, 23, comma 22, 28, comma 3, e 48. Il decreto legge 201/2011, conosciuto come Salva Italia, pone ulteriori interventi di finanza pubblica di carattere urgente, prevedendo strumenti correttivi o integrativi rispetto alle precedenti manovre recentemente approvate, - in particolare il decreto-legge 98/2011, il decreto-legge 138/2011 e la legge 183/2011 -, con le quali lo Stato è intervenuto al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea. La Giunta regionale, pur riconoscendo la necessità delle misure previste nel decreto-legge 201/2011, con riferimento alla situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati, in sostanziale accordo con le altre autonomie speciali, ritiene necessario difendere le prerogative regionali proponendo ricorso alla Corte costituzionale. In particolare in riferimento all’articolo 13, comma 11, che prevede la riserva all’Erario di quella parte di quota dell’imposta municipale propria che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta devoluta interamente alla Regione a seguito dell’approvazione della norma di attuazione (decreto legislativo 12/2011) con la quale è stato recentemente modificato l’ordinamento finanziario della Regione, agli articoli 13, comma 17 e 14, comma 13bis che prevedono l’accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio relativamente all’aliquota di base dell’imposta municipale propria e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché all’articolo 28, comma 3, nella parte in cui definisce la misura puntuale delle entità finanziarie ripartite tra le singole autonomie speciali, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della legge 183/2011, nonché nel prevedere il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei Comuni ricadenti nei territori delle Regioni Valle d´Aosta e Friuli-venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tali disposizioni appaiono lesive delle prerogative della Regione in quanto prevedono, unilateralmente, senza previo accordo alcuno e senza alcun criterio di proporzionalità, quote di tributi propri della Regione riservati all’Erario, accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione e un ulteriore concorso alla manovra finanziaria a carico della Regione, in contrasto con le disposizioni statutarie e la normativa di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo Stato e il principio consensuale che, come anche recentemente ritenuto dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 133/2010), deve presiedere la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d’Aosta.  
   
 

<<BACK