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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Febbraio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IMPORTAZIONI DI CALZATURE ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DEL VIETNAM

 
   
  Brosmann Footwear, Seasonable Footwear, Lung Pao Footwear Ltd,risen Footwear sono società stabilite in Cina, produttrici ed esportatrici di calzature. Le importazioni in Europa di calzature originarie della Cina erano soggette al regime dei contingenti quantitativi, scaduto il 1° gennaio 2005. In seguito a denuncia della Confederazione europea dell’industria calzaturiera (Cec), nel 2005 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping. Nel corso del procedimento antidumping, le ricorrenti hanno chiesto, invano, alla Commissione il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato (“Sem”) o di beneficiare di un trattamento individuale (“Ti”). Nel 2006 il Consiglio Ue ha adottato il regolamento 1472/2006, istituendo un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina (escluse le calzature per lo sport, le Staf - calzature sportive con tecnologie speciali - le pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo). L’aliquota applicabile era del 16,5%. Il fatto che la Commissione non abbia risposto individualmente a ciascuna domanda di concessione del Sem non è stato considerato una violazione del regolamento di base (regolamento n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping). Il numero straordinariamente elevato di richieste presentate dalle società interessate ha permesso all’amministrazione di esaminare soltanto quelle provenienti dalle società scelte come campione. Il Tue, con sentenza T‑401/06 (4 marzo 2010) ha respinto il loro ricorso per l’annullamento parziale del regolamento (Ce) n. 1472/2006. Le ricorrenti hanno allora chiesto alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ed hanno sostenuto che questo, affermando che le istituzioni non erano tenute ad esaminare le domande di Sem/ti delle ricorrenti, né di tenerne conto, ha commesso un errore di diritto. La Corte ricorda che nel caso di importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. Tuttavia, nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza in particolare dalla Cina, il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi 1 6, del regolamento di base qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile interessato. L’onere della prova incombe al produttore. La Corte dichiara che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione non era tenuta ad esaminare le domande di Sem fondate sull’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, provenienti da operatori non facenti parte del campione. La Corte annulla la sentenza del Tribunale Ue T‑401/06, nonché il regolamento del Consiglio n. 1472/2006 nella parte in cui riguarda la Brosmann Footwear (Hk) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (Hk) Co. Ltd. Nb: Il Consiglio ha adottato regole comuni di tutela contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, di merci provenienti da paesi non membri della Comunità europea; esse prevedono, per l´istituzione di misure antidumping una procedura in base alla quale il Consiglio delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Per determinare il dumping ci si basa sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un´economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato, o al prezzo per l´esportazione da tale paese terzo ad altri paesi oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa. Sentenza nella causa C-249/10 P, Brosmann Footwear (Hk) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd,lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd,risen Footwear (Hk) Co. Ltd / Consiglio Europeo, Commissione europea e Confederazione europea dell’industria calzaturiera (Cec)  
   
 

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