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Notiziario Marketpress di Venerdì 10 Febbraio 2012
 
   
  RYANAIR CONTESTA IL REGOLAMENTIO DISCRIMINATORIO EU261 DEL TRIBUNALE EUROPEO DI STRASBURGO

 
   
  il 9 febbraio Ryanair ha confermato che è stato presentato al Tribunale Europeo di Giustizia di Strasburgo il ricorso in merito all’attuale regolamento Eu 261. Ryanair considera il regolamento discriminatorio e inadatto poiché non ha posto alcun limite all’onere di assistenza e/o risarcimento per le compagnie aeree in occasione della chiusura dello spazio aereo nel 2010 dovuta all’eruzione del vulcano islandese, che ha causato la cancellazione forzata dei voli in Europa per 17 giorni ad Aprile/maggio 2010, totalmente al di fuori del controllo delle compagnie aeree europee. In difesa di questo caso, presentato da un passeggero che aveva viaggiato con Ryanair verso Faro ed era rimasto bloccato per 9 giorni in seguito alle inutili chiusure dello spazio aereo a causa della cenere vulcanica, Ryanair richiede alle Corte di Giustizia Ue di decidere: se le chiusure dello spazio aereo per la cenere vulcanica fossero da considerare “circostanze straordinarie”; se le compagnie aeree debbano compensare i passeggeri per queste cancellazioni per calamità naturali quando le compagnie di assicurazione sono esenti da questi oneri; se l’obbligo di assistenza ai passeggeri delle compagnie aeree secondo il regolamento Eu261 debba essere limitato come accade per le altre forme di trasporto (stradale, ferroviario e marittimo) a un valore monetario e/o durata temporale. Stephen Mcnamara di Ryanair ha commentato: “Ryanair crede che l’attuale legislazione dell’Ue sui diritti dei passeggeri (Reg.eu261) sia discriminatoria e inadatta allo scopo, poiché non pone le compagnie aere sullo stesso piano dei fornitori concorrenti di trasporto stradale, ferroviario e marittimo. Il regolamento Eu261 stabilisce un onere illimitato di assistenza e/o risarcimento per le compagnie aeree, che sono state prese di mira mentre assicurazioni e governi sono stati dispensati da ogni responsabilità per queste imprevedibili e straordinarie “calamità naturali”. Ryanair ritiene che l’onere di assistenza e risarcimento da parte delle compagnie aeree debba essere allineato a quello dei concorrenti (autobus, ferrovie e traghetti) che secondo il regolamento Eu 261 godono di limiti monetari e temporali. Le compagnie aeree non dovrebbero essere obbligate ad assumersi responsabilità illimitate per i costi dei passeggeri dovuti a calamità naturali, che sono completamente al di fuori del loro controllo, quando invece i concorrenti godono di limiti ai loro obblighi."
Trasporto aereo Ferrovie Trasporto marittimo Autobus
Esclusioni Nessuna Cause al di fuori del controllo Condizioni meteorologiche avverse Condizioni meteorologiche avverse
Limiti economici Nessuno ‘Costi ragionevoli’ €80 per notte €80 per notte
Limiti temporali Nessuno Nessuno 3 notti 2 notti
Info: Www.ryanair.com  
 
   
 

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